Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1750 del 27/01/2021

Cassazione civile sez. II, 27/01/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 27/01/2021), n.1750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23340/2019 proposto da:

L.F., ammessa al patrocinio a spese dello stato e

rappresentata e difesa dall’Avv. Loredana Liso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 147/2019 della Corte d’appello di Bari,

depositata il 23/01/2019;

letta le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– L.F. ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari che confermava il diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria già statuito dalla commissione territoriale e dal giudice di primo grado;

– a sostegno della domanda la richiedente asilo ha allegato di essere nata nel (OMISSIS) e di essere originaria della (OMISSIS), di religione cristiana e di etnia edo; ha raccontato di avere studiato e poi di avere svolto il lavoro di parrucchiera; ha dichiarato di avere un figlio e che poi a causa di una grave malattia del fratello la sua famiglia era stata costretta a chiedere un prestito per le cure mediche; a causa della impossibilità di restituirlo ella era stata obbligata ad un matrimonio forzato con il creditore; così, nonostante il suo rifiuto dovuto all’età avanzata dell’uomo ed alla sua poligamia, era andata a vivere nella casa del marito; ha riferito, inoltre, di essere stata maltrattata dalle altre mogli e di essere riuscita a fuggire; tuttavia, nonostante fosse stata ritrovata dalle guardie private del marito, era nuovamente riuscita a scappare ritornando a casa sua; poichè il creditore/marito minacciava gravi conseguenze nei confronti del padre ove non fosse ritornata con lui, era scappata con un’amica a (OMISSIS), dove aveva lavorato in un autolavaggio; ma anche lì era stata raggiunta dal creditore, sicchè era scappata dalla Nigeria arrivando nel Niger prima e in Libia, poi, dove avuto rapporti sessuali con un uomo per raccogliere il danaro per la partenza;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta con ricorso affidato a quattro motivi;

– nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) ed f) ed artt. 7 e 8, per avere erroneamente escluso la ravvisabilità della persecuzione personale e diretta, ovvero il grave danno nella vicenda di violenza che l’aveva portata al matrimonio forzato, al sequestro ed alle violenze sessuali ed ancora allo sfruttamento sessuale nel circuito della tratta;

– con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di legge in relazione al combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) ed h) e art. 14, per non avere ritenuto sussistente il rischio di danno grave in caso di rimpatrio forzato nell’Edo State, zona di provenienza della ricorrente e caratterizzata dall’attuale situazione di violazione dei diritti umani delle donne, dalla quale ella aveva tentato di fuggire finendo nel circuito della tratta di donne;

– con il terzo motivo si censura la motivazione apparente e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione alla valutazione compiuta dalla corte territoriale sulla non credibilità della richiedente asilo per avere argomentato, da una parte, l’inverosimiglianza di alcuni aspetti del racconto – quali quelli relativi i rapporti fra il creditore musulmano che l’aveva chiesta in sposa nonostante ella fosse di religione cristiana o, ancora, la circostanza dell’uomo ghanese incontrato ad una fermata dell’autobus che l’avrebbe aiutata a trovare lavoro in campagna in Italia – e dall’altra, per avere ritenuto univoci indici di sfruttamento ai sensi delle lineee guida dell’UNHCR sulla tratta e conseguentemente trasmesso la sentenza al P.M. per la segnalazione dei reati di cui all’art. 600 e 601 c.p., ed al Questore per la valutazione ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 31, comma 3 bis ed D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 18, sul soggiorno per motivi di protezione sociale, senza però riconoscere gli estremi di alcuna forma di protezione;

– con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, per avere la corte respinto la protezione umanitaria senza alcuna specifica indagine sulla vulnerabilità della ricorrente, esposta in caso di rientro nel suo Paese di provenienza alle violenze ed allo sfruttamento che l’avevano indotta a scappare nonostante il contestuale disposto invio al Questore, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, medesimo art. 32, comma 3 bis, che prevede tale trasmissione (formalmente da parte della Commissione territoriale, ma non v’è ragione per escludere tale possibilità in capo all’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi sulla domanda di protezione) per le valutazioni di competenza se nel corso dell’istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui all’art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) e art. 601 c.p. (Tratta di persone), a seguito del recepimento della direttiva 2011/36 UE sulla protezione delle vittime di tratta;

– i motivi di censura sono strettamente connessi alla vicenda personale narrata dalla ricorrente e possono essere esaminati congiuntamente: le doglianze sono fondate nei limiti di seguito precisati;

– la censura proposta appare cioè fondata là dove attinge la decisione della corte di merito di ritenere che i numerosi ed univoci indici rivelatori di un forte rischio di sfruttamento a scopo sessuale o attualmente lavorativo (dettagliatamente descritti a pag. 7 e 8 della sentenza) non fossero sufficienti di per sè soli a condurre al riconoscimento di una vulnerabilità personale, quale vittima di tratta e dunque sussumibile quanto meno nella fattispecie della protezione umanitaria, per il fatto che l’istante abbia negato di trovarsi in tale condizione;

– per meglio comprendere la corte territoriale ha evidenziato in fatto che L.F.:

a) è una giovane donna proveniente dalla Nigeria, dall’Edo State, transitata per Lagos (itinerario fortemente indicativo perchè abitualmente comune alle donne “trattate”);

b) ha riferito di provenire da una famiglia numerosa con i fratelli più piccoli, in difficoltà economiche tanto da avere dovuto contrarre un debito;

c) ha raccontato di un matrimonio forzato con uomo molto più vecchio di lei;

d) ha riportato una storia poco chiara e/o credibile, con dichiarazioni poco precise rispetto alle tappe del viaggio; ha riferito di persone che compaiono e scompaiono lungo il viaggio alle quali sarebbe stata affidata senza pagare niente e di un viaggio attraverso il mare fino all’Italia affrontato senza pagare niente; ha descritto un tragitto che presenta caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta; ha dichiarato di avere ricevuto ospitalità presso un’amica e, attualmente, in una casa condivisa con altri lavoratori braccianti come lei;

e) ha una segnalazione per attività prostitutiva in strada ed ha esplicitamente riconosciuto di essersi prostituita, salvo affermare che nel farlo non avrebbe avuto alcun”protettore”e sarebbe stata assolutamente “libera”; questa “libertà” nell’esercizio della prostituzione è evidentemente inverosimile sol che si consideri che è stata fermata perchè si costituiva in una zona in cui abitualmente si prostituiscono sue connazionali nigeriane e non è realisticamente configurabile la possibilità dell’esercizio libero della prostituzione senza interferire pericolosamente con chi controllava la zona;

f) è inverosimile la circostanza dell’assunzione in campagna ad opera di un ghanese sentito casualmente alla fermata dell’autobus mentre rappresentava a sconosciuti italiani in attesa, di aver bisogno di assumere sei donne quali braccianti; è rimasto, infatti senza spiegazione come abbia potuto comprendere quel che il ghanese chiedeva, avuto riguardo al fatto che ella non comprende l’italiano, così come è rimasto non chiarito perchè il ghanese abbia chiesto braccianti di solo sesso femminile”;

– ciò posto, si tratta in effetti di una conclusione contraddittoria rispetto al contestuale riconoscimento, operato dalla corte territoriale, dei fondati motivi per ritenere la sussistenza dei delitti di cui all’art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù) e art. 601 c.p. (Tratta di persone) (cfr. pag. 9);

– la conclusione appare anche contraddittoria rispetto alla trasmissione della sentenza al Questore, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 bis, in vista dell’attuazione delle misure di cui al D.Lgs. n. 298 del 1998, art. 18, sul soggiorno per protezione sociale;

– la contraddittorietà sta nell’avere, da un canto, ravvisato una specifica e personale condizione di vulnerabilità della richiedente, la quale appare, in base ai numerosi indici delineati nelle linee guida dell’UNHCR (il debito contratto a causa del contesto di povertà familiare, il matrimonio forzato, il sequestro ed il viaggio pagato da altri, nonchè l’attività di prostituzione in una zona controllata) vittima di sfruttamento sessuale nell’ambito della tratta – peraltro rilevando come anche l’età della stessa appaia essere inferiore a quella dichiarata – e, dall’altra, nel non averli ritenuti sufficienti ai fini della protezione umanitaria in ragione del mancato riconoscimento della richiedente asilo di essere vittima di sfruttamento sessuale;

– ciò che il giudice di merito non ha coerentemente valorizzato è che il mancato riconoscimento di essere vittima di tratta, a fronte della ricorrenza di numerosi indici di tratta e sfruttamento sessuale o lavorativo, non esprime un fatto decisivo e prevalente sugli indici ravvisati, potendo essere compatibile, come evidenziato dalle stesse Linee guida utilizzate per valutare le dichiarazioni, con la sussistenza degli altri indici ed essere sintomo del timore di ritorsioni ovvero di non piena consapevolezza della propria situazione personale (cfr. pagg. 62 e 63 delle Linee Guida UNHCR);

– pertanto, ove gli indici di tratta e di sfruttamento sessuale o lavorativo di cui alle Linee Guida emergano dal racconto della richiedente, che in effetti nel caso di specie ha reso dichiarazioni generiche e non credibili sul viaggio dalla Nigeria all’Italia, su chi l’ha pagato, così come sulla libertà della sua attività prostitutiva, il mancato riconoscimento della condizione di sfruttamento della richiedente non appare idoneo ad impedire al giudice di riconoscere la condizione di vulnerabilità personale di cui la richiedente è oggettivamente portatrice ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– la decisione censurata appare, invece, fondata sull’imprescindibilità della esplicita ammissione da parte della richiedente asilo di essere stata in passato ed anche all’attualità vittima di tratta a fini di sfruttamento sessuale;

– tale prospettazione non è conforme ai seguenti principi interpretativi affermati da questa Corte riguardo ai presupposti della protezione umanitaria ratione temporis applicabile alle domande di protezione anteriore al 5 ottobre 2018 (cfr. Cass. Sez. Un. 29459/2019) e così sintetizzabili:

1. la vulnerabilità rilevante nell’ambito dei seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano va accertata su base oggettiva e non dipende dalla sola specifica allegazione e deduzione del richiedente, dovendosi ritenere sufficiente che lo straniero riferisca il concreto pericolo di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel Paese d’origine (cfr. Cass. 10922/2019; id. 3875/2020; id. 7985/2020);

2. la protezione umanitaria presuppone l’accertamento di una condizione di vulnerabilità rispetto alla titolarità ed all’esercizio dei diritti fondamentali della persona costituenti lo statuto irrinunciabile della dignità personale, non necessariamente tipizzata, ma concretamente accertata dal giudice anche mediante il ricorso ai poteri officiosi ed al netto della eventuale non credibilità di alcuni particolari della vicenda narrata dal richiedente asilo (cfr. Cass. 16122/2020; id. 19725/2020);

3. con specifico riferimento poi alla fattispecie di tratta a fini di

sfruttamento sessuale questa Corte ha considerato che è compito del giudice, una volta accertata la credibilità del narrato e del vissuto con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, interrogarsi sulla residua capacità di una donna assoggettata all’esperienza della violenza e dello sfruttamento sessuale, di essere sottoposta e di poter ancora accettare, sopportare e subire una qualsiasi ulteriore forma di violenza quale quella che la costringa, ancora una volta contro la sua volontà, ad abbandonare il paese di accoglienza ed essere obbligata a far ritorno a quello di origine (cfr. Cass. 1104/2020);

– ebbene, nel solco dei principi sin qui richiamati, ed alla luce della fattispecie come accertata dalla corte territoriale all’esito delle ripetute audizioni di cui si dà specificamente conto nel provvedimento impugnato, ritiene il Collegio di poter enucleare, alla stregua della normativa internazionale e nazionale di tutela delle vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale o lavorativo (fra le quali si ricorda l’art. 10 Cost., il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite adottata a Palermo del 2000, gli artt. 58-60 della Convenzione di Instanbul sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne, resa esecutiva in Italia con L. n. 77 del 2013, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 11, lett. h-bis), (come modificato ad opera dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 25, comma 1, lett. b), n. 1), l’art. 4 Cedu ritenuto applicabile alle persone vittime di prostituzione forzata come anche recentemente affermato dalla sentenza della Grande camera del 25 giugno 2020, domanda 60561/2014), il seguente principio interpretativo: “ove nella vicenda dedotta dal richiedente asilo sia ritenuto oggettivamente ravvisabile, sulla scorta degli indici individuati dalle Linee guida UNHCR, il forte ed attuale rischio, in caso di rimpatrio forzato, di esposizione allo sfruttamento sessuale o lavorativo nell’ambito del circuito della tratta di esseri umani, sì da ritenere sussistenti i presupposti per la segnalazione dei delitti ex art. 600 e 601 c.p. e per la segnalazione ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 bis, ricorre una condizione di vulnerabilità personale valorizzabile ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria anche ove tale condizione non sia esplicitamente riconosciuta dall’istante”;

– alla luce dei principi sinora esposti, si impone, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021

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