Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1750 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. III, 27/01/2020, (ud. 17/09/2019, dep. 27/01/2020), n.1750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4143-2018 proposto da:

CREDIFARMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore

Dott. A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE DE FINA;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE VIBO VALENTIA, in persona del Direttore

Generale, legale rappresentante p. t. elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIANGIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell’avvocato SIMONA

CAPRIOLO, rappresentata e difesa dall’avvocato SILVIO COLLOCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 804/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 03/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel 2005, la Credifarma S.p.a., quale procuratore dei farmacisti A.G., + ALTRI OMESSI, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, per sentirla condannare al pagamento di una somma da accertarsi, a titolo di interessi moratori dovuti per il ritardato pagamento di prestazioni farmaceutiche.

Si costituì la convenuta, assumendo preliminarmente l’incompetenza del giudice adito ed eccependo, nel merito: che il credito non era liquido ed esigibile, con la conseguenza che non poteva produrre interessi e che la domanda non era stata formulata ai sensi dell’art. 1219 c.c.

Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 420/2012, rigettò la domanda attorea.

Secondo il primo giudice, indipendentemente dalle modalità concordate per il pagamento, il luogo di adempimento dei crediti vantati dall’attrice era il domicilio del creditore la conseguenza che, in mancanza di un atto costitutivo della mora, non decorrevano interessi moratori. La presentazione delle distinte contabili mensili, avvenuta sempre prima della scadenza dell’obbligazione non poteva essere considerata all’atto di costituzione in mora. Nè erano dovuti interessi corrispettivi, atteso che i debiti della pubblica amministrazione divengono esigibili solo quando sia stato emesso il relativo titolo di spesa.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 804/2017, depositata il 3 maggio 2017.

La Corte territoriale ha osservato che la normativa statale e regionale riconosce all’amministrazione una mera facoltà di pagamento mediante accredito presso il conto corrente bancario del creditore, mentre in mancanza dell’esercizio di tale facoltà, il pagamento stesso rimane comunque da eseguire presso la sua tesoreria.

Alla luce di ciò, il giudice di secondo grado, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che il carattere del tutto eventuale e facoltativo delle modalità di riscossione mediante conto corrente esclude che sia configurabile una deroga normativa alle disposizioni di legge che, in questa materia, designa il domicilio del debitore come luogo dell’adempimento.

Inoltre, secondo la Corte di Catanzaro, l’invio periodico alla Usl delle distinte riepilogative delle prestazioni rese dei farmacisti agli assistiti non può costituire atto di costituzione in mora, in quanto il credito del farmacista non è nemmeno esigibile al momento dell’invio delle distinte, ma lo diventa solo al venticinquesimo giorno del mese di invio delle stesse. La costituzione in mora della -Usl, pertanto, avviene solo a seguito dell’intimazione scritta del farmacista, successiva alla scadenza del credito.

D’altra parte, tali distinte non contenevano chiara manifestazione della volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio credito, ma una semplice sollecitazione priva del carattere di intimazione e di espressa richiesta formale al debitore, necessaria ex art. 1219 c.c.

Infine, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai rapporti intercorrenti tra le farmacie convenzionate e il servizio sanitario nazionale, è inapplicabile il D.Lgs. n. 231 del 2002 in quanto tali rapporti derivano da una fonte non negoziale ma legale e amministrativa (il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 comma 2 e dal relativo regolamento) che ne esclude la riconducibilità al paradigma della transazione commerciale. Peraltro, la norma transitoria di cui all’art. 11 cit. D.Lgs. ha previsto la non applicabilità del nuovo regime degli interessi ai contratti conclusi prima dell’8.8.2002.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione, sulla base di sei motivi, la Credifarma S.p.a.

3.1. Resiste con controricorso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Talentia.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa delle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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