Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 175 del 08/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/01/2021, (ud. 28/10/2020, dep. 08/01/2021), n.175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23566-2018 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANVINCENZO ESPOSITO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1185/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 07/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, depositata il 22.1.2018, rigettava l’appello proposto da C.R. contro la sentenza che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l’anno d’imposta 2000, relativo a redditi di partecipazione collegati a separati avvisi di accertamento eseguiti nei confronti della società Informatica e sviluppo s.n.c. di C. & C. La CTR riteneva che la ricorrente non avesse provato la pendenza del giudizio definito dalla CTR Campania con la sentenza n. 1516/2016, resa nei confronti della Informatica e Sviluppo s.n.c. di C.R. & c., aggiungendo che la ricorrente aveva omesso di fornire la prova contraria in ordine alla presunzione legale di distribuzione degli utili.

La C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 295 c.p.c.. La CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio ricorrendo un rapporto di pregiudizialità fra il presente giudizio e quello reso nei confronti della società Informatica e sviluppo s.n.c. di C. & C., per il quale pendeva ricorso per Cassazione in relazione al ricorso recante il numero di R.G. 22142/2016.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza in quanto pronunziata in assenza di contraddittorio tra gli altri soci e la società.

Occorre esaminare con priorità il secondo motivo, che è fondato e assorbe il primo motivo.

Ed invero, è pacifico che il giudizio relativo al preteso reddito di partecipazione accertato nei confronti di uno solo dei soci della società di persone, determina la necessità che il relativo giudizio si svolga contestualmente nei confronti della società e del socio -cfr. Cass. n. 1472/2018, ove si è affermato che in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento del maggior reddito delle società di persone e dei soci delle stesse, del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado -.

Nè è possibile pensare che la riunione del presente procedimento a quello relativo alla società – pure pendente in Cassazione – possa sanare l’originaria disintegrità del contraddittorio in relazione alla diversità dei tempi e dei giudici che hanno affrontato i due contenziosi e, soprattutto, l’assenza degli altri soci della società nel giudizio.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, disatteso il primo, va dichiarata la nullità dell’intero giudizio ed il procedimento va rinviato alla CTP di Napoli che provvederà all’integrazione del contraddittorio alla stregua dei superiori principi.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio in relazione all’andamento processuale del procedimento.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso, disatteso il primo.

Dichiara la nullità dell’intero giudizio.

Dispone che il procedimento venga rinviato alla CTP di Napoli.

Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2021

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