Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 175 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 04/01/2011, (ud. 09/11/2010, dep. 04/01/2011), n.175

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.M.M., rappresentato e difeso, giusta delega a margine

del ricorso, dall’Avv. GIACOBINA Roberto, domiciliate, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI IVREA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 25/22/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Torino, Sezione n. 22, in data 05.05.2006, depositata il

05.06.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09 novembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 19158/2007 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 25/22/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Torino, Sezione n. 22, il 05.05.2006 e DEPOSITATA il 05 giugno 2006.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello del Comune e confermato la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione degli avvisi di accertamento, ai fini TARSU per gli anni 2000 e 2001, censura l’impugnata decisione per omessa motivazione.

3 – Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati a partire dal 2.03.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo ivi descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

In buona sostanza, il motivo appare inammissibile, giacchè non contiene la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, e la censura non contiene un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera tale da non ingenerare incertezze (Cass. SS.UU. n. 20603/2007, n. 20360/2007, n. 23732/2007).

4 – Le formulate doglianze, appaiono, altresì, prive della necessaria riferibilità e specificità, non risultando esplicitati gli elementi e le ragioni alla cui stregua, – stante la motivazione della decisione di appello, che ha giustificato il decisum, nella sostanziale considerazione del legittimo utilizzo di una tariffa determinata sulla base di una occupazione convenzionalmente prefissata, a prescindere dai giorni di effettiva occupazione, la stessa dovesse considerarsi omessa.

4 bis – Il mezzo, sembra, quindi, formulato in spregio al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte, in sede di ricorso per cassazione, ha l’onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sè tutti gli elementi che diano al Giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti ed alle risultanze processuali (Cass. n. 849/2002, n. 2613/2001, n. 9558/1997).

D’altronde, costituisce pacifico principio quello secondo cui per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza (Cass. n. 9368/2006, n. 1014/2006, n. 22979/2004).

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di rigetto del ricorso per inammissibilità, o per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato;

Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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