Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17499 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 28/06/2019), n.17499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – M. –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MENGONI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 15776/2012 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Veneta Legno s.n.c. di D.B.N. e L.S., nonchè

queste personalmente, elettivamente domiciliate in Roma, via di

Villa Massimo n. 33, presso lo studio dell’Avv. Maurizio Benincasa,

che le rappresenta e difende – unitamente all’AVV. Marco Pescarollo

– come da mandato a margine del ricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

Venezia Giulia, n. 47/11/2011, depositata l’11/5/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/3/2019 dal consigliere Enrico Mengoni.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza dell’11/5/2011, la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia emessa il 13/12/2008 dalla Commissione tributaria provinciale di Pordenone, così riconoscendo – in favore della Veneto Legno s.n.c. di D.B.N. e L.S. – il rimborso del credito IVA vantato ed oggetto di apposita domanda; a giudizio del Collegio, la richiesta medesima avanzata successivamente alla cessazione dell’attività – sarebbe soggetta al termine prescrizionale ordinario decennale, non a quello di decadenza biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, sì che l’Agenzia delle Entrate non avrebbe dovuto provvedere in senso negativo. Quanto, poi, alla modalità di presentazione della istanza, non decisivo sarebbe risultato il mancato utilizzo del modello VR, emergendo comunque una sufficiente volontà del contribuente in tal senso.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi. La Veneta Legno s.n.c. e le ex socie personalmente hanno proposto controricorso e successiva memoria, contestando le deduzioni dell’Agenzia ricorrente e chiedendo la conferma della decisione impugnata.

3. A seguito di ordinanza emessa da questa Corte Suprema il 19/9/2018, con la quale erano richieste informazioni circa la data di cancellazione della società contribuente dal Registro delle imprese e la data di presentazione del ricorso introduttivo del giudizio, le parti hanno depositato memorie ed il Collegio è stato riconvocato per l’udienza del 27/3/2019.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Rileva la Corte che la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, poichè il giudizio non poteva esser iniziato.

Osserva il Collegio, infatti, che la società è stata cancellata dal registro delle imprese fin dal 5/12/2003, come da documentazione (visura camerale) in atti;

che, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la cancellazione delle società di persone e di capitali dal registro delle imprese ne determina l’immediata estinzione, il che impedisce che la stessa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio (Cass., Sez. U., 12 marzo 2013, n. 6070);

che nessuna efficacia ai fini del presente giudizio può assumere il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, citato nelle memorie, secondo cui “ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c., ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”. Ritiene, infatti, il Collegio di uniformarsi a quanto stabilito da questa Corte con la sentenza Sez. 5, n. 6743 del 2/4/2015, in forza della quale il cit. art. 28, comma 4, non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2, si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente (tra le altre, Sez. 5, n. 15648 del 24/7/2015);

che a seguito dell’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti durante la vita della società. Ne discende che i soci peculiari successori della società, subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facente capo all’ente (Cass., Sez. U., n. 6070 del 2013);

che la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicchè eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito (in tema di contenzioso tributario: Cass. 31 gennaio 2017, n. 2444; Cass. 23 marzo 2016, n. 5736; Cass. 28 novembre 2014, n. 25275; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21188);

che, nel caso concreto, essendo la cancellazione della società stata effettuata in data 5/12/2003, la sua capacità processuale era venuta meno, per effetto dell’estinzione della stessa a seguito della cancellazione, già prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado, introdotto con ricorso del 6/6/2008;

che tale originario difetto di legittimazione impone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata;

che il consolidamento dell’indirizzo di legittimità in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione comporta la compensazione delle spese delle fasi di merito e del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382 c.p.c., perchè il giudizio non poteva essere iniziato. Compensa tutte le voci di spesa.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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