Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17499 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA QUIRINO MAJORANA 31, presso lo studio dell’avvocato

R.S., difensore di sè medesimo;

– ricorrente –

contro

NUOVA TIRRENA S.P.A. di Assicurazioni, Riassicurazioni e

Capitalizzazioni rappresentata dalla CST CENTRO SERVIZI TORO

(OMISSIS) in persona del legale rappresentante Direttore Legale

Societario avv. C.S., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato GRAZIOSI GIUSEPPE, che

la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 14221/2008 del GIUDICE DI PACE di ROMA, 5^

SEZIONE CIVILE, emessa il 19/10/2007, depositata il 21/03/2008,

R.G.N. 65280/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato RICCARDO FACCINI per delega dell’Avvocato GIUSEPPE

GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avvocato R.S. notificò in data 9 novembre 2005 a Nuova Tirrena s.p.a. tre distinti atti di precetto, uno per I. G., uno per P.M. e uno per se medesimo, tutti traenti titolo dalla sentenza n. 13858/2003 del Giudice di Pace di Roma che, nel condannare la controparte al pagamento delle spese di causa, ne aveva disposto la distrazione in favore del legale. Nei due atti di precetto per la G. e per il P. l’avvocato R. chiese la distrazione in proprio favore delle spese, diritti ed onorari di precetto e delle maturande spese di esecuzione.

Decorsi inutilmente 21 giorni dalla notifica del precetto, senza che venisse adempiuta l’obbligazione, il professionista notificò in data 30 novembre 2005 cinque atti di pignoramento presso terzi.

Contro i pignoramenti notificati, quale procuratore antistatario, per la ripetizione delle spese dovutegli in relazione alle procedure esecutive intraprese nell’interesse dei creditori, propose opposizione Nuova Tirrena, sostenendo la mancanza di titolo esecutivo. Costituitosi in giudizio, l’avvocato R. si oppose all’accoglimento del mezzo.

Con sentenza depositata il 21 marzo 2008 il Giudice di Pace di Roma, accertato che l’avvocato R. aveva agito senza titolo nel procedimento RGE 32347/20005, pendente innanzi al Tribunale di Roma, ha dichiarato l’inefficacia del pignoramento, conseguentemente ordinando lo svincolo delle somme di pertinenza dell’opponente.

Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte l’avvocato R.S., articolando due motivi. Resiste con controricorso Nuova Tirrena s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminare è assorbente è il rilievo della inammissibilità della proposta impugnazione per tardiva proposizione del mezzo.

La sentenza impugnata è stata invero depositata il 21 marzo 2008.

Il ricorso per cassazione è stato notificato il 2 maggio 2009, ben oltre, dunque, il termine di un anno previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., comma 1, nel testo applicabile, ratione temporis, al presente giudizio. Nè vale opporre che, L. 7 ottobre 1969, n. 742, ex art. 1, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere alla fine del periodo di sospensione, perchè tale norma, in virtù del comb. disp. della L. n. 742 del 1969, art. 3 e dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione. Per le considerazioni esposte il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.600,00 (di cui Euro 1.400,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 22 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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