Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17499 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 05/06/2020, dep. 21/08/2020), n.17499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6260-2019 proposto da:

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUIGIA CARLA GERMANI;

– ricorrente –

contro

M.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3805/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott” CLOTILDE

PARISE.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 3805/2018 depositata il 7-8-2018, ha rigettato l’appello proposto da V.S. avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 6/2017 con la quale, per quanto ancora di interesse, era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi V.S. ed M.E. con addebito di responsabilità al marito. Avverso la succitata sentenza, V.S. propone ricorso per cassazione, con un solo motivo, nei confronti di M.E., che è rimasta intimata.

2. Con unico articolato motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, erronea e falsa applicazione dell’art. 151 c.c. in riferimento all’art. 143 c.c.. Ad avviso del ricorrente non è stato accertato in maniera rigorosa dai Giudici di merito il nesso causale tra la condotta contraria ai doveri matrimoniali, allo stesso addebitata, ed il fallimento del matrimonio. Rileva, in particolare, che ii ricorso per separazione era stato proposto dalla M. solo nel 2014, quando la rottura irreversibile del rapporto matrimoniale era già avvenuta da tempo, considerato che la relazione extraconiugale che egli aveva intrattenuto con altra donna era stata scoperta dalla moglie nel 2007.

3. Il motivo è inammissibile.

3.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione: il discrimina tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054/2017).

3.2. Nel caso di specie, il ricorrente, nel dolersi della violazione dell’art. 151 c.c. in riferimento all’art. 143 c.c., censura, in realtà, la ricostruzione fattuale. Infatti la violazione di legge denunciata viene prospettata dal ricorrente sulla base dell’assunto, imprescindibile, che non sia provato il nesso causale tra le condotte addebitategli e il fallimento del matrimonio ed è, dunque, mediata dalla valutazione delle risultanze processuali, presupponendo una diversa ricostruzione, in fatto, della fattispecie concreta.

La Corte territoriale ha esaminato i fatti allegati a sostegno della richiesta di addebito della separazione coniugale ed ha ravvisato dimostrata, con adeguata motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014), la violazione da parte del V. non solo dell’obbligo di fedeltà, ma in generale dei doveri coniugali, anche di solidarietà e convivenza, integrata da plurime condotte, descritte nella sentenza impugnata (pag. n. 6) e non riconducibili esclusivamente alla relazione extra-coniugale.

La Corte d’appello, dopo aver altresì accertato, esaminando le risultanze testimoniali, l’insussistenza di una crisi matrimoniale in epoca precedente alle suindicate condotte del marito, ha ritenuto che queste ultime avessero avuto efficacia determinante nella separazione.

Il suddetto convincimento dei Giudici di merito è stato, quindi, fondato su un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, al di fuori delle ipotesi, non denunciate con il gravame, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione della parte intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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