Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17499 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. lav., 18/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 18/06/2021), n.17499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1758/2020 proposto da:

B.S., domiciiato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO GILARDONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2593/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/06/2019 R.G.N. 4714/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/02/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 2593 del 2019, ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da B.S., cittadino del Burkina Faso, avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa sede che, confermando il provvedimento emesso dalla competente Commissione territoriale, aveva negato al richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato nonchè della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2. Il richiedente, in sintesi, aveva dichiarato di avere dovuto lasciare il proprio Paese perchè ricercato dai familiari del giovane che aveva ucciso in seguito ad un incidente stradale verificatosi mentre conduceva un autocarro.

3. A fondamento della decisione la Corte territoriale ha rilevato l’inammissibilità del gravame perchè proposto oltre il termine di legge di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza impugnata e l’assenza di ragioni valide per disporre la rimessione in termini.

4. Avverso la sentenza della Corte di merito B.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; inoltre ha sollevato una richiesta di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13.

5. Il Ministero dell’Interno si è costituito al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Preliminarmente il ricorrente ha formulato la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3 septies, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui è stabilito che il procedimento innanzi al Tribunale è definito, con decreto non reclamabile, entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso, senza prevedere la garanzia dell’appello.

2. Nel merito, i due motivi sono titolati come segue.

3. Primo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c)”, per avere omesso il Collegio di verificare, sulla base di informazioni esterne e oggettive, la reale situazione di insicurezza del Paese di provenienza.

Secondo motivo: “Violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2”, per non essere stata considerata, ai fini della concessione della protezione umanitaria, da un lato, l’assenza di una rete familiare nel paese di provenienza e, dall’altro, la circostanza che i familiari di esso richiedente erano stati assassinati nel periodo in cui le milizie islamiche avevano occupato il Paese e per non essere stato valutato il grado di integrazione sociale conseguito in Italia.

4. Il ricorso è inammissibile perchè le censure formulate non si confrontano assolutamente con la ratio decidendi dell’impugnata sentenza che si era limitata a rilevare l’inammissibilità, per tardività, dell’appello, senza entrare nel merito delle questioni che sono state poi oggetto di ricorso per cassazione.

5. Quanto, invece, all’eccezione di legittimità costituzionale, la stessa nella specie irrilevante è comunque manifestamente infondata poichè, come già affermato in sede di legittimità (Cass. n. 22950/2020), la Corte Europea dei diritti umani con riferimento ai procedimenti civili ha sempre negato che il diritto all’equo processo e ad un ricorso effettivo possano essere considerati parametri per invocare un secondo grado di giurisdizione, mentre la legislazione Eurounitaria e, in particolare, la dir. UE n. 2013/32, secondo l’interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenze C – 175/17 e 180/17), non prevede un obbligo per gli stati membri di istituire l’appello, poichè l’esigenza di assicurare l’effettività del ricorso riguarda espressamente i procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.

6. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA