Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17499 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 05/06/2017, dep.14/07/2017),  n. 17499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4321 del ruolo generale dell’anno 2010

proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

G.S., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del controricorso, dall’avv. Giancarlo Contento, presso lo

studio del quale in Roma, alla via Goiran, n. 23 elettivamente si

domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sezione 35^, depositata in data 30

dicembre 2008, n. 99/35/08.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– l’Agenzia delle Entrate accertò nei confronti del contribuente, esercente attività di ristoratore, maggiore materia imponibile ai fini dell’Irpef, dell’Iva e dell’Irap ed irrogò le conseguenti sanzioni con avviso di accertamento che G.S. impugnò, ottenendone il parziale annullamento dalla Commissione tributaria provinciale, la quale all’uopo fissò la percentuale di scarto dei secondi piatti in misura pari al 35%;

– in esito ad appello del contribuente, la Commissione tributaria regionale, nell’accogliere il gravame, ha condiviso le ragioni addotte da G. a sostegno delle maggiori percentuali di scarto dedotte;

– avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia per ottenerne la cassazione, che affida a tre motivi, cui il contribuente reagisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il primo motivo di ricorso, col quale l’Agenzia si duole della extrapetizione del giudice d’appello, in quanto nulla il contribuente aveva obiettato in relazione alla motivazione della sentenza di primo grado, è infondato, in base al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (tra varie, Cass. 24 settembre 2015, n. 18868). Laddove nel caso in esame nessuna alterazione degli elementi obiettivi dell’azione è avvenuta, nè violazione alcuna del petitum mediato o immediato è ravvisabile;

– infondato è altresì il secondo motivo di ricorso, col quale l’Ufficio lamenta che il giudice d’appello non abbia affrontato la questione di merito. Ciò perchè la Commissione tributaria regionale la questione di merito l’ha affrontata e l’ha risolta aderendo alla ricostruzione offerta dal contribuente, convenendo con lui sull’importo della percentuale di scarto da applicare;

– il terzo motivo, col quale si denuncia la contraddittoria motivazione della sentenza impugnata per la mancata riproduzione nell’appello degli argomenti svolti in primo grado è, infine, inammissibile, perchè scherma dietro il vizio di motivazione un error in procedendo, l’allegazione del quale è altresì priva di autosufficienza, per la mancanza di riproduzione degli stralci rilevanti degli atti di primo e di secondo grado;

– il ricorso va in conseguenza respinto e le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

la Corte:

rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia a rifondere le spese sostenute dal contribuente, che liquida in Euro 5200,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di spese forfettarie ed oltre agli accessori.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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