Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17499 del 01/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 01/09/2016), n.17499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17054/2012 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 41,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO MORETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARMELO SCARSO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NOMOS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 24/2/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TRENTO del 08/11 /2010, depositata il 06/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2016 dal Presidente Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La Commissione tributaria di secondo grado di Trento ha respinto l’appello di C.G. contro la sentenza che aveva confermato l’avviso di avvio della procedura di fermo amministrativo di cui la parte contribuente aveva contestato la illegittimità per irregolare notifica dell’atto prodromico, cioè della cartella e concernente l’IRAP per l’anno 2003.

Il giudice d’appello – premesso che la notifica risultava effettuata mediante invio a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento in plico chiuso – ha motivato la decisione nel senso che la disciplina relativa all’invio con raccomandata a/r era quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario, senza adempimento di ulteriori formalità. Sicchè l’assunto in ordine all’inesistenza della notifica implicherebbe la previa impugnazione per querela di falso.

La parte contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo illustrato con memoria. La concessionaria Equitalia Nomos spa non si e difesa. La causa è stata riassegnata ad altro relatore con decreto prot. N. 97/VI/16 dell’11 Luglio ‘16.

Con l’unico motivo di censura (centrato sulla violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 4; del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26) la parte ricorrente assume che gli art.60 e 26 cit. (per quanto norme speciali rispetto alla L. n. 890 del 1982) non operano alcuna deroga alle modalità con cui deve eseguirsi la notificazione a mezzo posta, sicchè non vi può essere valida notifica in assenza della relazione di notificazione e quest’ultima non può essere sostituita a mezzo della semplice spedizione in plico chiuso e raccomandato. Da qui l’inesistenza della notifica dell’atto presupposto, procedura che peraltro era viziata anche da ulteriori irregolarità, come (a) la generica identificazione quale “familiare convivente” della persona che aveva ricevuto l’atto; (b) la destinazione a luogo diverso da quello del domicilio fiscale ed a mani diverse da quelle del contribuente; (c) la ricezione da parte di persona diversa del destinatario dell’atto, senza che a quest’ultimo sia stata data notizia a mezzo di ulteriore raccomandata.

Il ricorso è infondato, dovendosi dare ulteriore continuità al principio di diritto secondo cui: “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione puo essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta” (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 16949 del 24/07/2014).

Ciò posto a riguardo del nucleo logico su cui il motivo di impugnazione si fonda (assenza di una relata di notifica), mette appena conto di aggiungere che a riguardo delle altre irregolarità che la parte ricorrente denuncia in ordine alla procedura di notificazione dell’atto presupposto la stessa parte ricorrente nulla ha dettagliato circa le modalità con le quali dette irregolarità sono già state fatte oggetto di espressa deduzione nel processo. Ciò implica difetto di autosufficienza a riguardo di quelli elementi da cui soltanto sarebbe possibile desumere che la doglianza non sia stata in questa sede formulata per la prima volta, non avendovi fatto riferimento alcuno il giudicante nella sentenza impugnata.

Il rilievo in tale senso formulato nella relazione non può essere superato da indicazioni contenute nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., avendo questa mera funzione illustrativa – e non intergrativa – del ricorso (Sez. L, Sentenza n. 21379 del 04/11/2005). Nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità non avendo la concessionaria svolto alcuna difesa.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016

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