Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17498 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2019, (ud. 19/09/2018, dep. 28/06/2019), n.17498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – M. –

Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MENGONI Enrico – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 11808 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

C.O., titolare della omonima ditta individuale,

rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine della

comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’avv.to prof.

Pierluigi Ronzani, elettivamente domiciliato presso il suo studio in

Roma alla Via Crescenzio n. 20;

– ricorrente –

Contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Veneto n. 22/26/2012, depositata in data 8 maggio

2012, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 settembre 2018 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 22/26/2012, depositata l’8 maggio 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di C.O., quale titolare dell’omonima ditta individuale, avverso la sentenza n. 126/02/2009 della Commissione tributaria provinciale di Belluno che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente nei confronti dell’Agenzia avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio di (OMISSIS), a seguito di indagini bancarie, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, aveva contestato a quest’ultimo per l’anno 2004, un maggiore reddito d’impresa, ai fini Irpef, Irap e Iva e contributi previdenziali, oltre interessi e sanzioni;

– avverso la sentenza della CTR, C.O., quale titolare della omonima ditta individuale, propone ricorso per cassazione affidato a due articolati motivi, cui resiste, con controricorso, la Agenzia delle entrate;

– previa assegnazione alle parti, con ordinanza del 19 settembre 2018, di termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione, per controdedurre in ordine al dedotto avvenuto saldo del debito, in forza di definizione dei carichi pendenti, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv., con mod., dalla L. n. 225 del 2016, sia il contribuente che l’Agenzia delle entrate hanno depositato istanza di cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento dell’ultima rata per la definizione agevolata;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo, articolato in due sub motivi, il ricorrente denuncia: 1) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, per avere la CTR ritenuto erroneamente tardiva la produzione da parte del contribuente, in sede di ricorso introduttivo, della documentazione addotta a giustificazione delle movimentazioni bancarie contestate, essendo la decadenza dalla prova nel giudizio tributario limitata, cit. ex art. 32, comma 4, alle ipotesi di esplicito rifiuto da parte del contribuente di esibizione o di trasmissione dei documenti, delle notizie e dei dati richiesti dall’Ufficio, sempre che contestualmente alla richiesta, il contribuente sia informato del detto rischio; 2) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio qual era l’assunto rifiuto da parte del contribuente di produrre la documentazione richiesta dall’Ufficio con l’invio dei questionari nonchè l’avvenuta segnalazione da parte dell’Amministrazione del rischio della conseguente decadenza della prova in giudizio;

– con il secondo motivo, articolato in due sub motivi, il ricorrente denuncia: 1) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 2, per avere la CTR erroneamente ritenuto – recependo sic et simpliciter la tesi dell’Amministrazione finanziaria – non fornite dal contribuente nel corso del procedimento di accertamento nè riprese, in sede contenziosa, le giustificazioni idonee a superare la presunzione legale relativa di cui al cit. art. 32, comma 2, ancorchè, nella specie, il contribuente, avesse assolto all’onere della prova contraria, indicando, in sede di risposta ai questionari, il soggetto beneficiario dei prelievi contestati; 2) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, e artt. 112 e 115 c.p.c., per avere la CTR ritenuto, incorrendo in error in procedendo, che il contribuente non avesse, in grado di appello, replicato puntualmente alle contestazioni dell’Amministrazione finanziaria circa le movimentazioni bancarie sui conti correnti del titolare della ditta e del suo familiare-collaboratore, senza considerare, sotto tale profilo, l’esplicito richiamo e riassunto, nel controricorso in sede di gravame, delle parti rilevanti del ricorso introduttivo;

– in pendenza di giudizio, il contribuente ha depositato memoria con richiesta di cessazione della materia del contendere avendo provveduto a pagare l’ultima rata del piano di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv., con mod., dalla L. n. 225 del 2016, e l’Agenzia delle entrate ha comunicato che “avendo riscontrato, tramite interazione con l’Agente della Riscossione (…), la correttezza dei versamenti effettuati ratealmente e la successiva definizione agevolata, (…) non ha motivi ostativi alla richiesta di cessazione della materia del contendere”;

– alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali tra le parti, in ragione dell’esito complessivo del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2018, e in seconda riconvocazione il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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