Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17498 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PARISI ANTONINO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

e contro

G.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 298/2006 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

emessa il 23/5/2006, depositata il 16/06/2006, R.G.N. 365/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.A. interpose impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Messina avverso la sentenza del Tribunale di Messina, con la quale era stata accolta l’opposizione all’esecuzione proposta da N. C. avverso il pignoramento presso terzi eseguito ai suoi danni dalla G., coniuge divorziato, per il recupero dell’assegno di mantenimento dei figli non corrisposto per il periodo dall’ottobre 1997 al gennaio 2001.

La Corte d’Appello di Messina ha accolto l’appello ed, in riforma dell’impugnata sentenza, ha rigettato l’opposizione proposta dal C. e l’ha condannato al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina N. C. propone ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi. Non si difende l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente ricorso per cassazione è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (16 giugno 2006).

I motivi di ricorso sono inammissibili per difettosa formulazione dei quesiti di diritto.

Con i primi due motivi si denunciano violazioni ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, con riferimento alla norma della L. n. 898 del 1970, art. 9 ed ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 2, per violazione delle norme sulla competenza con riferimento allo stesso art. 9. I quesiti di diritto sono formulati nei seguenti termini:

1. “carenza di legitimatio in executivis del coniuge affidatario per la richiesta di somme a titolo di mantenimento dei figli maggiorenni non conviventi ovvero carenza di legitimatio in executivis del genitore affidatario in caso di raggiungimento della maggiore età dei figli ovvero carenza di legitimatio in executivis del genitore affidatario in caso di raggiungimento dell’autonomia economica dei figli ovvero carenza di legitimatio in executivis del coniuge affidatario in caso di formazione di un nuovo nucleo familiare dei figli aventi originariamente diritto a detto assegno ovvero qualsiasi altra statuizione alla specie applicabile”;

2. “incompetenza a decidere sulle modifiche dell’assegno del giudice dell’esecuzione, rimessione al Tribunale in camera di consiglio per la decisione sul quantum, ma non anche sull’an della procedura”.

Entrambi i quesiti si risolvono nella mera enunciazione delle questioni oggetto dei motivi, quasi ad indicare l’intitolazione dei motivi stessi: essi sono palesemente inidonei a chiarire quali siano gli errori di diritto e sulla competenza della sentenza impugnata che il ricorrente lamenta; più in particolare, non vi sono sintetizzate le ragioni per le quali, nel caso concreto, il giudice d’appello non avrebbe dovuto decidere con le statuizioni censurate, poichè, non solo non è sintetizzato quali fossero i motivi di opposizione ed i fatti posti a loro fondamento, ma nemmeno quali avrebbero dovuto essere le statuizioni da adottarsi e che la Corte d’Appello non ha invece preso o ha preso in modo errato.

Per di più, il primo quesito è formulato in termini tali da indicare una serie di possibili alternative sull’impostazione da scegliere, onde addivenire comunque -sembrerebbe- all’accoglimento delle ragioni del ricorrente, così demandando alla Corte la decisione tra dette possibili alternative, senza chiarire quale sia in effetti la critica mossa alla sentenza impugnata e, soprattutto, quale sia l’opzione interpretativa prescelta dal ricorrente, e con riferimento a quale norma di legge.

Ancor più generico ed ambiguo, totalmente irrispettoso del precetto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., tanto da risolversi in un quesito di diritto meramente “apparente” è, infine, quello posto a corredo del terzo motivo di ricorso con cui si denuncia la violazione delle norme (per di più richiamando l’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 2 e non il n. 3) in tema di liquidazione delle spese di cui agli artt. 91 e segg. cod. proc. civ., tanto che è lo stesso ricorrente a rimettere espressamente alla Corte di “sancire il principio conseguente alla enucleazione del seguente quesito: violazione di legge in caso di pronuncia sulle spese non corredata da idonea motivazione”. Anche in tal caso si ha l’enunciazione dell’argomento sul quale è richiesta la pronuncia della Corte, senza alcun riferimento al contenuto che questa dovrebbe avere.

Avuto riguardo ai principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte (tra le altre, con la sentenza n. 26020 del 30 ottobre 2008, per la quale “Il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie” e con la sentenza n. 20360 del 28 settembre 2007, per la quale “Il quesito di diritto che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., la parte ha l’onere di formulare espressamente nel ricorso per cassazione a pena di inammissibilità, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame. Ne consegue che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico”) va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Non sussistono i presupposti per la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA