Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17498 del 01/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 01/09/2016), n.17498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16938-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.B.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 107/1/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 01/07/2011, depositata il 22/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2016 dal Presidente Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR-Piemonte ha respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza che aveva accolto l’impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata dalla dott.ssa C.B. per gli anni 2004-2007, ricorso proposto sulla premessa che il ricorrente in carenza del presupposto d’imposta dell’autonoma organizzazione quale mera esercente la professione di medico di medicina generale in convenzione con l’ausilio di un’infermiera.

La predetta CTR ha motivato la decisione rilevando che era risultato dagli atti di causa che i compensi corrisposti a terzi integravano le remunerazioni per sostituzioni nei periodi di impedimento o ferie, poste a carico del medico convenzionato, ovvero per eventuale ausilio di infermiera, siccome rientrante in uno standard che non eccedeva il livello minimo per lo svolgimento della professione. Inoltre, ha osservato che gli ammortamenti non integravano impiego di beni strumentali eccedente il minimo indispensabile, mentre tra gli altri costi figuravano quelli per immobili il cui possesso rientra nella normale attrezzatura operativa.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. La parte contribuente non si è difesa. La causa è stata rissegnata ad altro relatore con decreto prot. N. 97/VI/16 dell’11 luglio 2016.

La ricorrente, prospettando vizio motivazionale, assume che il giudicante ha omesso di “condurre un’approfondita disamina delle caratteristiche strutturali ed organizzative” dell’attività espletata dalla contribuente, giungendo così a conclusioni anapodittiche. La contribuente aveva infatti sostenuto nei menzionati periodi d’imposta spese per lavoro dipendente o assimilato e compensi a terzi che da sè soli legittimavano “il disconoscimento della ritenuta spettanza” del rimborso. La ricorrente ha poi messo in evidenza le risultanze dei modelli 770 integranti le dichiarazioni annuali dei redditi, a riguardo dei costi sostenuti, ed ha evidenziato che lo schema di convenzione che si applicava alla contribuente non rendeva affatto inevitabile l’utilizzo di una segretaria o infermiera da parte del medico.

Il ricorso è infondato.

La ricorrente pare voler contrapporre la propria valutazione dei fatti a quella chiaramente ed esaustivamente adottata dal giudice d’appello riguardo agli elementi da cui deve desumersi il requisito dell’autonoma organizzazione (così finendo per domandare alla Corte di legittimità di sovrapporre a quella del giudice di merito una selezione ed una analisi delle fonti di convincimento che al solo a quest’ultomo è riservata.

Inoltre, con recente pronuncia infatti, le sezioni unite hanno precisato che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimita se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

L’assunto contrario di parte ricorrente – secondo cui un solo dipendente di genere puramente esecutivo sarebbe elemento idoneo a integrare il presupposto d’imposta (in questo si concentra l’analisi dei modelli di dichiarazione della parte contribuente, nei quali la ricorrente fa risaltare l’esistenza di corresponsioni di minima consistenza alla medesima unica persona, salvo per il 2007, periodo durante il quale è verosimile che vi sia stata un’alternanza) – non può trovare accoglimento alcuno.

Nè rileva l’altro profilo di censura rivolto alla questione delle spese ulteriori, non solo per la totale genericità di detto rilievo ma anche perchè il giudizio delle CTR a detto riguardo è stato chiaro e non certo superficiale, sicchè non si comprende per quale ragione si assuma omissione o insufficienza di esame sul punto.

Nulla va disposto sulle spese del giudizio di legittimità non avendo la parte contribuente svolto alcuna difesa.

PQM

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016

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