Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17497 del 26/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2010, (ud. 08/06/2010, dep. 26/07/2010), n.17497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20592-2009 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, VINCENZO STUMPO, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3843/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

13.10.08, depositata il 16/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’8/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 26.11.2003 P.L. chiedeva al Tribunale di Bari la condanna dell’Inps al pagamento della differenza per indennità di disoccupazione ancora dovuta per l’anno 1983, oltre interessi, interessi anatocistici e rivalutazione. Radicatosi il contraddittorio, l’Inps dichiarava di aver provveduto al pagamento dell’adeguamento dell’indennità di disoccupazione, nonchè alla rivalutazione ed agli interessi. Il Tribunale, con sentenza del 25.11.2004, dichiarava cessata la materia del contendere e poneva a carico dell’Istituto le spese del grado. Proponeva appello la sig.ra P. lamentando l’omessa liquidazione, da parte del Tribunale, degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.. Nella resistenza dell’Inps, la Corte di Appello di Bari, con sentenza depositata il 16/10/2008, accoglieva l’impugnazione e condannava l’Inps a corrispondere all’appellante gli interessi anatocistici maturati sugli interessi liquidati dal Pretore di Bari con sentenza n. 3187/1997.

Avverso questa sentenza l’Inps ha proposto ricorso per cassazione con due motivi con i quali ha denunciatoli) violazione dell’art. 100 c.p.c. per non avere il giudice di appello rilevato che, a fronte di una sentenza di primo grado che ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in virtù di concorde richiesta conclusiva delle parti in causa, la lavoratrice non aveva interesse ad impugnare tale decisione lamentando la mancata condanna dell’Istituto al pagamento degli interessi anatocistici; 2) violazione dell’art. 434 c.p.c. perchè il giudice di appello, a fronte di una sentenza di primo grado che ha dichiarato cessata la materia del contendere su concorde richiesta delle parti in causa, ha errato nell’esaminare nel merito il motivo di gravame della lavoratrice senza che l’appellante avesse preliminarmente impugnato la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

L’intimata non si è costituita.

Il ricorso è manifestamente fondato. Poichè nella specie il giudizio di primo grado si era concluso con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, la lavoratrice aveva l’onere di censurare preliminarmente la pronuncia di cessazione della materia del contendere, deducendo la mancanza dei relativi presupposti, essendole altrimenti precluso, per difetto di interesse, ogni altro motivo di impugnazione, atteso il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per difetto di impugnazione (cfr. Cass. n. 8074/2009, n. 11407/2009, n. 7591/2209 e numerose altre conformi).

In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio a norma dell’art. 382 c.p.c., con conseguente condanna dell’intimata al pagamento in favore dell’INPS delle spese dei giudizi di appello e di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna l’intimata al pagamento delle spese dei giudizi di appello e di cassazione, che liquida per il giudizio di appello in Euro ottocento, di cui Euro duecentosessantadue per diritti ed Euro seicento per onorari, e per il giudizio di cassazione in Euro trenta per esborsi ed Euro ottocento per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010

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