Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17497 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 18, presso lo studio dell’avvocato DE

MARCHI ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato TASSOTTI TEOBALDO

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA;

– intimata –

sul ricorso 1246-2007 proposto da:

FONDIARIA SAI SPA (OMISSIS) in persona del procuratore speciale

Dott. C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato CICCOTTI SABINA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CONTALDO QUINTINO

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1610/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 12/7/2005, depositata il 04/10/2005, R.G.N.

1651/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l’Avvocato SABINA CICCOTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità o

rigetto del ricorso principale, assorbito l’incidentale, condanna

alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- B.A. interpose appello avverso la sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa, con la quale era stata accolta l’opposizione all’esecuzione da lui proposta nella procedura di esecuzione forzata intentata nei suoi confronti da La Fondiaria Assicurazioni S.p.a., in forza della sentenza n. 448/00 del Giudice di Pace di Bassano del Grappa, che il Tribunale reputò non provvisoriamente esecutiva. L’appellante contestò la decisione del Tribunale di compensare le spese di giudizio.

2.- La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza pubblicata il 4 ottobre 2005, ha dichiarato inammissibile l’appello, perchè proposto oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, in un giudizio di opposizione all’esecuzione, al quale ha ritenuto non applicabile la sospensione feriale dei termini. Ha altresì condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellata.

3.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello propone ricorso per cassazione B.A., a mezzo di due motivi. Resiste con controricorso Fondiaria SAI S.p.A., che, a sua volta, propone ricorso incidentale condizionato; la resistente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno riuniti il ricorso principale ed il ricorso incidentale.

1.- Il ricorso principale è inammissibile.

Il ricorso risulta spedito per le notificazioni a mezzo posta il 20 novembre 2006 e risulta proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia pubblicata il 4 ottobre 2005 e non notificata.

Trattandosi di causa di opposizione all’esecuzione introdotta ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., comma 2, va fatta applicazione delle norme della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, per le quali la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive. Tale disciplina regola il processo di opposizione all’esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 10874/05, 6103/06, 12250/07, 14591/07, 4942/10) ed a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20745/09, Cass. ord. n. 9997/10, su cui infra).

Nel caso di specie, il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ., va computato a decorrere dal 4 ottobre 2005, senza tenere conto della sospensione dei termini dal 1 agosto al 15 settembre, sicchè il termine annuale era già scaduto alla data del 20 novembre 2006, quando il ricorso venne spedito per le notifiche all’intimata.

2.- Sostiene il ricorrente che le norme sopra richiamate non troverebbero applicazione al caso di specie e quindi si dovrebbe ritenere operante la sospensione feriale dei termini processuali, ai sensi della L. n. 742 del 1969, perchè l’appello non riguardava la pretesa esecutiva della società creditrice procedente, tanto è vero che il Tribunale aveva accolto l’opposizione ed aveva dichiarato la nullità del precetto; piuttosto, il gravame era stato proposto dallo stesso opponente, vittorioso in primo grado, per ottenere la riforma della statuizione della sentenza del Tribunale di compensazione delle spese di lite, ritenuta ingiusta.

Il ricorrente, sulla base di tale premessa, censura la sentenza impugnata -che ha dichiarato inammissibile l’appello perchè proposto, così come il presente ricorso, oltre il termine annuale dell’art. 327 cod. proc. civ.- per i seguenti motivi:

violazione di legge, e precisamente della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, nonchè dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione ai citati artt. 1 e 3, per avere erroneamente ritenuto essere stata devoluta una questione di merito ancora sussumibile come opposizione a precetto, nonostante si fosse formato un giudicato formale sul merito e si trattasse di discutere, in secondo grado, della sola legittimità, o meno, della disposta compensazione integrale delle spese di lite di fronte alla indiscutibile soccombenza dell’opposta-appellata, che, vistasi dichiarare nullo il suo precetto, non aveva impugnato la sentenza ad essa sfavorevole entro il termine di decadenza di cui all’art. 327 cod. proc. civ.;

nullità della sentenza e quindi erzor in procedendo con riguardo al principio di cui all’art. 111 Cost., comma 1, ed a quanto prescritto dall’art. 132 cod. proc. civ., n. 4, per avere la Corte d’Appello motivato nel senso che fosse ancora in discussione l’accertamento del diritto della società Fondiaria SAI di procedere ad esecuzione forzata, mentre era divenuta cosa giudicata formale la statuizione di primo grado sulla nullità del precetto.

2.1.- Il primo motivo di ricorso è fondato sulla giurisprudenza meno recente di questa Corte che, in diverse occasioni, ha affermato il principio per il quale l’esclusione dalla sospensione, che la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3, prevede per le cause di opposizione all’esecuzione, ha la sua ragione nell’urgenza di trattare una causa che tende a paralizzare il corso del processo esecutivo e dunque non può trovare applicazione a riguardo dell’impugnazione di una sentenza che decida sul fondamento dell’opposizione al solo scopo di stabilire su quale parte debba ricadere l’onere delle spese processuali (così Cass. 3 agosto 1988, n. 4809; 23 gennaio 1998, n. 658; 25 giugno 2003, n. 10132).

Tuttavia, l’orientamento giurisprudenziale appena richiamato è stato, una prima volta, superato da Cass. ord. 22 marzo 2007 n. 6940, che ha affermato il principio di diritto per il quale “nelle cause e nei procedimenti indicati dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario non si applica la sospensione feriale dei termini processuali, al fine di assicurare ad esse una decisione celere, senza tener conto delle articolazioni assunte dai procedimenti nelle varie fasi del giudizio: pertanto, la causa di opposizione agli atti esecutivi si sottrae alla sospensione dei termini anche quando unica questione controversa sia quella dell’attribuzione delle spese al procuratore anticipatario”.

Questo orientamento è stato seguito da Cass. 28 settembre 2009, n. 20745, nonchè, da ultimo, da Cass. ord. 3 novembre 2009, n. 23266 e 27 aprile 2010, n. 9997.

2.2.- Ritiene il Collegio di dover confermare tale più recente giurisprudenza per le ragioni già esposte nelle motivazioni dei provvedimenti citati.

In particolare, va qui ribadito che il carattere accessorio della pronuncia sulle spese di giudizio non consente di disciplinarne il regime dell’impugnazione in termina differenti rispetto alla pronuncia principale, perchè, per come evidenziato nei precedenti richiamati, non si possono applicare i principi elaborati con riferimento al cumulo di cause, in quanto unica è la causa, ed il capo relativo alle spese è meramente consequenziale alla decisione sull’opposizione all’esecuzione, che è sottratta alla sospensione dei termini. Per di più la lettera della norma della L. n. 742 del 1969, art. 3, in relazione all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, lascia intendere che il regime dei termini processuali nel periodo feriale è correlato alla natura della controversia, e non alle sue vicende.

Se si dovesse tenere conto di queste ultime, infatti, si potrebbe verificare l’inaccettabile situazione per la quale la medesima sentenza sarebbe soggetta a differenti termini di impugnazione a seconda della parte appellante e/o dei motivi di gravame. La distorsione che conseguirebbe ad una siffatta disciplina dei termini processuali trova riscontro proprio nella vicenda processuale oggetto del presente ricorso, nella quale l’opponente, ottenuto l’accertamento dell’inesistenza del diritto della controparte ad agire in executivis, ha atteso che questo passasse in cosa giudicata formale per il mancato gravame dell’opposta, e quindi pretende, ex post, di avvalersi di tale giudicato per ribaltare in suo favore la statuizione accessoria sulle spese (tanto che in ricorso sostiene che l’accertamento in punto di opposizione all’esecuzione, in quanto non appellato dall’opposta soccombente, avrebbe assunto “il significato di un incidentale accertamento strumentale da rendersi, per l’appunto, ai meri fini dell’imputazione delle spese processuali reclamate dall’allora appellante”): ciò, che, evidentemente, altererebbe anche la condizione di parità delle parti e quindi il loro diritto di difesa in fase di impugnazione.

Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso per le ragioni esposte al precedente punto 1., non essendo le stesse in alcun modo inficiate dalla situazione processuale, per la quale oggetto di appello e, quindi, di ricorso per cassazione è soltanto la pronuncia sulle spese del giudizio di primo grado.

3.- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Il contrasto giurisprudenziale sulla questione sopra esposta, superato soltanto in tempi recenti, e comunque con un orientamento venutosi a formare a far data dalla citata pronuncia del 2007, quindi dopo la proposizione del ricorso principale, consente di compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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