Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17497 del 01/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 01/09/2016), n.17497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16934-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43,

presso h studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati UMBERTO SANTI,

MARCELLO POGGIOLI, GIUSEPPE PIVA, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente –

Nonchè da:

L.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati UMBERTO SANTI,

MARCELLO POGGIOLI, GIUSEPPE PIVA, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 56/14/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 23/03/2011, depositata il 25/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2016 dal Presidente Relatore Dott. CIRILLO ETTORE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR – Veneto, sez. Venezia – Mestre, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTP di Venezia che aveva accolto l’impugnazione del silenzio – rifiuto sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata da L.L. per gli anni 2003 – 2004.

La predetta CTR ha rilevato l’infondatezza dell’eccezione dell’appellato circa l’assenza della relata di notificazione sulla copia consegnata al contribuente, perchè l’atto risultava, invece, regolarmente consegnato a mezzo del servizio postale, con raccomandata e ricevuta di ritorno. Indi, ha ritenuto che l’appello fosse stato tardivamente presentato atteso che ai contenziosi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 si applica, per l’impugnazione delle sentenze di primo grado il termine di sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione, e ciò in virtù del rinvio operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, all’art. 327 c.p.c., e del disposto del predetto D.Lgs., art. 58, per il combinato disposto delle quali norme il termine di proposizione dell’appello (in precedenza pari ad un anno) era stato ridotto a mesi sei. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. La parte contribuente si è difesa con controricorso e ricorso incidentale, affidato a unico motivo. La causa è stata riassegnata ad altro relatore con decreto prot. N. 97 giugno 16 dell’11 Luglio 16.

Col ricorso principale la difesa erariale denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 327 c.p.c., e la L. n. 69 del 2009, art. 58) dolendosi del fatto che il giudice regionale per dichiarare inammissibile l’appello, avesse fatto erronea applicazione del termine di sei mesi, per quanto la novella dell’art. 58 cit. si applichi soltanto ai giudizi iniziati dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, il che non poteva predicarsi a proposito della vicenda di causa, essendo il processo iniziato nel novembre 2008.

Il ricorso è fondato.

Il giudice regionale, pur avendo correttamente individuato il criterio di applicazione della nuova formula dell’art. 327 c.p.c., risultante dalla novella introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 58 (“i contenziosi instaurati dopo l’entrata in vigore della predetta legge”), ne ha fatto falsa applicazione alla vicenda di causa. Questa si sottrae a detta novella, per essere stata introdotta la causa prima dell’entrata in vigore della legge medesima. Si verte, dunque, nell’ipotesi di falsa applicazione di legge norme di diritto processuali, che si realizza allorquando il giudicante assuma la fattispecie processuale delibata sotto una disposizione che non le si addice, in quanto la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla.

Consequenzialmente è certamente erronea l’applicazione della ridetta disciplina al processo per cui è causa nella formula introdotta con la novella della L. n. 69 del 2009, siccome il giudizio è stato introdotto già in epoca antecedente alla sua entrata in vigore.

E’, invece, infondato il ricorso incidentale, incentrato sulla violazione di norma non identificata e genericamente intestato alla illegittimità della sentenza. La parte contribuente si duole del capo della pronuncia con cui è stata rigettata l’eccezione relativa all’inesistenza della notifica dell’appello, senza che il giudicante avesse considerato che la relata di notifica sulla copia destinata alla parte ricevente fosse priva della data, con conseguente inesistenza della notificazione. Assume che la data della notifica “non può essere dedotta aliunde, bensì esclusivamente dalle risultanze della copia dell’atto consegnato al destinatario….e quindi a disposizione dello stesso”.

Il ricorso incidentale, però, non si riferisce alle concrete modalità di espletamento della procedura di notificazione (quali risultano dalla riassunta motivazione della pronuncia impugnata, e cioè per posta, a mezzo di raccomandata). Con riguardo alla specifica procedura in concreto eseguita, infatti, è pacifico l’orientamento giurisprudenziale secondo cui: “In tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico, sicchè, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse” (Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 14245 del 08/07/2015).

Perciò, con qualunque modalità postale l’invio dell’atto sia avvenuto – per gli effetti della notificazione- è da escludersi senz’altro che il vizio postulato dalla parte contribuente possa essersi determinato, con conseguente infondatezza della censura.

In conclusione, accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale, la sentenza d’appello essere cassata “in parte qua”, con conseguente rinvio alla medesima CFR che, in diversa composizione, procederà rinnovo dell’esame della vertenza, una volta superata la questione della tempestività dell’appello, e regolerà anche la spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa in relazione la sentenza d’appello; rinvia, anche per le spese, alla CTR – Veneto, sez. Venezia – Mestre, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016

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