Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17496 del 01/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 01/09/2016), n.17496

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16907-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

B.G., N.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 45/25/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE, di FIRENZE del 07/04/2011, depositata il 09/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2016 dal Presidente Relatore Dott. ETTORE CIRILI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR – Toscana ha accolto l’appello dello “Studio Legno Wood Consulting” e, riformando la sentenza che aveva respinto il ricorso della parte contribuente, ha così accolto l’impugnazione del silenzio – rifiuto sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2003 – 2006, laddove la compagine contribuente, costituita da dottori forestali specializzati in tecnologie del legno – era carente del presupposto d’imposta dell’autonoma organizzazione.

La predetta C.T.R. ha motivato la decisione evidenziando che nella specie, dalla documentazione in atti, era risultato che l’attività era stata svolta dai professionisti singolarmente e senza aiuto reciproco, senza che influisse la circostanza di essere questi organizzati in studio associato. D’altronde, i beni strumentali erano di normale dotazione e l’attività era stata svolta senza ausilio di dipendenti o collaboratori. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. La parte contribuente non si è difesa. La causa è stata riassegnata ad altro relatore con decreto prot. N. 97 giugno 2016, dell’11 Luglio 16.

La ricorrente prospetta la violazione D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 assumendo che già di per sè stessa la struttura associativa evidenziava l’aspetto organizzativo, per quanto non fosse prevalente rispetto all’attività dei titolari. Indi, non giovava alcuna valutazione circa l’esistenza dell’autonoma organizzazione, perchè a tali associazioni professionali si applica automaticamente l’IRAP per la stessa previsione di legge.

Il ricorso è fondato.

Il fisco muove dall’esplicito rilievo che la parte contribuente sia costituita sub specie di associazione professionale, il che è coerente con la circostanza che la parte contribuente (come risulta dalla sentenza d’appello) abbia agito con la denominazione di “Studio Legno” di B.G. e N.M., e non con quella delle persone fisiche di riferimento.

Va, quindi, data continuità al recente insegnamento delle sezioni unite (Cass. n. 7361/2016), secondo cui: “presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, – comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni- essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione”.

Inoltre le sezioni unite ha chiarito che il menzionato principio di diritto va applicato anche alle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, salva la facoltà per la parte contribuente di fornire la prova contraria avente ad oggetto “non l’insussistenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata dell’attività, ma piuttosto l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa”.

Deve, pertanto, concludersi che la sentenza impugnata vada cassata con rinvio, non avendo il giudice d’appello tenuto conto della caratteristica peculiare insita nella forma giuridica adottata dalla parte contribuente e non avendo ad essa adeguato l’identificazione della corretta disciplina da applicarsi. Il giudice di rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza d’appello e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016

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