Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17495 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 813-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.R., Z.A., T.O. & C. SNC DI

Z.A. & D.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1525/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 16/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Novara. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di D.R., di Z.A. e della T.O. & C. s.n.c. contro un avviso di accertamento IRPEF, IVA e IRAP, per l’anno 2008;

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis, convertito in L. n. 427 del 1993, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la sentenza impugnata si sarebbe erroneamente fondata su una duplice ratio decidendi, la prima volta a negare il rilievo degli scostamenti evidenziati dagli studi di settore, che invece l’Ufficio avrebbe rielaborato unitamente ad ulteriori elementi offerti dal contribuente ed acquisiti in sede di contraddittorio, la seconda volta a disconoscere l’irretroattività del D.M. 13 giugno 2012;

che, col secondo, l’Agenzia deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe illegittimamente annullato gli atti impositivi tout court, invece di quantificare la pretesa tributaria e ricondurla alla corretta misura;

che gli intimati non si sono costituiti;

che il primo motivo è fondato, sotto entrambi i profili evocati; che, per un verso, nel giudizio tributario, una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perchè basata su contabilità complessivamente inattendibile, in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione, ed il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Infatti, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità Sez. 5, n. 25257 del 25/10/2017; Sez. 5, n. 14941 del 14/06/2013);

che, per altro verso, in tema di accertamento fondato su studi di settore, il D.M. 13 giugno 2012, art. 1, contenendo risultanze basate sugli effetti della crisi economica del 2011 – è una norma sostanziale, idonea ad incidere direttamente sulla decisione di merito, sicchè è priva di efficacia retroattiva (cfr., per una fattispecie analoga, Sez. 5, n. 18912 del 17/07/2018);

che il secondo motivo resta assorbito;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Piemonte, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale del Piemonte, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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