Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17495 del 26/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2010, (ud. 28/05/2010, dep. 26/07/2010), n.17495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18324-2009 proposto da:

B.Z. nella qualità di erede di D.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo

studio dell’avvocato TRALICCI GINA, che lo rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 574/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

22.1.08, depositata il 28/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO.

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Roma, decidendo quale giudice di rinvio sugli appelli proposti da B.Z. ed altri litisconsorti avverso la sentenza n. 10519/03 del Pretore di Roma, accoglieva gli appelli, condannava l’Inps al pagamento in favore di ciascun istante delle somme richieste e condannava altresì l’Istituto al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio in favore dei procuratori antistatari dei singoli appellanti, singolarmente indicati La Corte peraltro ometteva di provvedere sulle spese dovute al procuratore antistatario di B.Z..

Per la cassazione di tale sentenza B.Z. ha proposto ricorso con un motivo con il quale ha denunciato violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c..

L’Inps ha resistito con controricorso.

Il ricorso è manifestamente fondato.

La Corte territoriale, mentre ha accolto la domanda formulata da B.Z. ed ha condannato l’Inps al pagamento delle somme da questi pretese, ha completamente omesso di provvedere al regolamento ed alla liquidazione delle spese legali relative ai diversi gradi di giudizio intercorsi tra il B. e l’Inps, omettendo altresì qualsiasi motivazione al riguardo.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al ricorso qui accolto e la causa deve essere rinviata alla stessa Corte di Appello di Roma in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese de giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010

 

 

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