Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17495 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato

GIOVE STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO FUGAZZOLA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.P. (OMISSIS), RI.PI.

(OMISSIS), R.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI N. 23, presso

lo studio dell’avvocato IVELLA ENRICO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BENDINELLI PAOLO giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6/2008 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

SEZIONE 1^ CIVILE, emessa il 11/04/2007, depositata il 08/01/2009

R.G.N. 1819/2004; udita la relazione della causa svolta nella

pubblica udienza del 17/06/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato SPROVIERI MICHELE (per delega dell’Avv. GIOVE

STEFANO);

udito l’Avvocato IVELLA ENRICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.N. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di R.B.P., Ri.Pi. e R.G. chiedendo, previa dichiarazione di annullamento ed inefficacia dell’atto di compravendita tra i convenuti, quali acquirenti, e G.A. e V.V., quali venditrici, il riscatto di un fondo rustico sito in territorio del Comune di Caravaggio.

I convenuti deducevano che l’attrice occupava abusivamente il fondo, non essendo intervenuto nessun contratto di affitto fra la stessa ed i precedenti proprietari. In particolare esponevano che fra questi ultimi e la P. era pendente altro giudizio avente ad oggetto l’esistenza del dedotto contratto di affitto ed il rilascio del fondo in quanto occupato senza titolo.

Il Tribunale, con sentenza del 26 luglio 2004 dichiarò la nullità della domanda avanzata da P.N. “per incertezza assoluta della cosa oggetto della domanda” e condannò la stessa alla rifusione delle spese del giudizio in favore dei convenuti P. R., Ri.Pi. e R.G..

Il Tribunale, in particolare, ritenne che, nell’esercitare l’azione di riscatto del fondo, l’attrice non aveva in alcun modo individuato nè i terreni nè gli edifici asseritamente condotti in affitto, in quanto la “piantina” che evidenzia la collocazione dei predetti locali e rustici” non conteneva “alcun riferimento al mappale 1354, nè alcuna indicazione circa la linea di scorporo della porzione pari a 10 pm ma semplicemente un “disegno” nell’ambito del quale erano “variamente collocati, senza specifici confini” i locali ed il fondo per cui era stato esercitato il diritto di riscatto.

In una simile situazione, in cui il fondo era “costituito da una imprecisata ed imprecisabile porzione del mappale 1354”, rimaneva assolutamente incerto individuare gli edifici e la parte di fondo oggetto della domanda.

Avverso la predetta sentenza ha interposto appello N. P. lamentando l’erroneità della domanda con riferimento:

alla normativa processuale applicabile. Infatti il giudizio era stato instaurato prima del 30 aprile 1995 e, prima della riforma, l’art. 164 c.p.c., in caso di incertezza circa l’oggetto della domanda, prevedeva la pronuncia della nullità soltanto in caso di mancata costituzione in giudizio di parte convenuta. Inoltre, i convenuti non avevano eccepito alcuna nullità dell’atto di citazione che non poteva essere rilevata d’ufficio dal Giudice.

Inoltre “l’esatta consistenza del bene era pacifica tra le parti, formando oggetto di un separato giudizio per il rilascio del fondo pendente tra le stesse.

Lamentava infine la P. che il Tribunale aveva rigettato le istanze istruttorie dell’appellante privandola così, del tutto immotivatamente, di ogni mezzo istruttorio.

Per tali ragioni l’appellante ha chiesto, in totale riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento delle domande avanzate nel primo grado del giudizio.

La Corte d’Appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da P.N. avverso la sentenza dei Tribunale di Bergamo il 20 settembre 2004.

Propone ricorso per cassazione P.N. con sei motivi.

Resistono con controricorso P., G. e Ri.Pi..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c. nel testo anteriore alla L. 26 novembre 1990, n. 353 – art. 360 c.p.c., n. 3) – Violazione e falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c. art. 115 c.p.c. e art. 184 c.p.c. – art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 164 c.p.c. nel testo anteriore alla L. 26 novembre 1990 n. 353 – art. 360 c.p.c., n. 3) – Violazione e falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c. art. 115 c.p.c. e art. 184 c.p.c. – art. 360 c.p.c., n. 3)”.

La P. deduce l’erronea applicazione dell’art. 164 c.p.c., poichè l’eventuale nullità della sentenza era stata sanata dalla costituzione dei convenuti e in ogni caso, non avendola questi ultimi eccepita, sia il Tribunale che la Corte d’Appello non avrebbero potuto dichiararla d’ufficio. Prosegue parte ricorrente che l’indeterminatezza riguardava esclusivamente il terreno oggetto di riscatto e la nullità avrebbe quindi dovuto essere limitata alla domanda relativa allo stesso e non riguardare invece il fabbricato che, per stessa ammissione della Corte, era stato validamente individuato attraverso la planimetria allegata.

Il motivo è infondato.

Si pone in questa sede la questione della rilevabilità di ufficio della nullità dell’atto di citazione per vizi -come quello di cui si discute, consistente nella assoluta indeterminatezza dell’oggetto della domanda – attinenti alla editio actionis, nonchè della sanatoria di tale nullità per effetto della costituzione del convenuto che non la eccepisca, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 2, nel testo (qui applicabile ratione temporis) anteriore alla novella del 1990.

Questo Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento maggioritario di questa Corte e prevalente in dottrina, secondo cui i vizi della citazione riguardanti la editio actionis non solo sono rilevabili anche di ufficio dal giudice, ma neppure sono sanati dalla costituzione in giudizio del convenuto, essendo questa inidonea, di per se, a colmare le lacune della citazione, che compromettono il suo scopo di consentire non solo al convenuto di difendersi, ma anche al giudice di emettere una pronuncia di merito sulla quale dovrà formarsi il giudicato sostanziale (cfr. Cass. 12156/1992, relativa al processo ordinario, nonchè, relativamente al processo del lavoro, tra le altre, Cass. 6714/1999, 5586/1999, 11149/1998, 13066/1997, 526/1985, 5537/1984, resa a sezioni unite; contra le più risalenti Cass. 7443/1983 e 4355/1976, nonchè la più recente Cass. 6488/1992).

La non sanabilità dei vizi relativi alla editio actionis per effetto della costituzione del convenuto è stata invece negata, con riferimento al testo dell’art. 164 c.p.c., come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, da due recenti pronunce di questa Corte: la sentenza 11353/2004 delle Sezioni Unite, la quale, in difetto della espressa previsione di cui al secondo comma del precedente testo della norma, ha ricondotto la sanatoria alle regole generali di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3, e art. 157 c.p.c.; la sentenza 23929/2004 della Sezione Lavoro, la quale, pur uniformandosi alla precedente, precisa che, una volta verificatasi la sanatoria per effetto della costituzione del convenuto, la domanda può comunque essere dichiarata “inammissibile” di ufficio in caso di riscontrata impossibilità di individuarne l’oggetto).

Di tali precedenti occorre darsi carico perchè finiscono con il contraddire, di fatto, le ragioni della insanabilità sostenute con riferimento al precedente quadro normativo. Di quelle ragioni, però, i precedenti in esame non offrono specifica confutazione, onde non può che ribadirsi che la costituzione del convenuto, in sè considerata, nulla aggiunge al contenuto carente della citazione, che resta pertanto inidonea al conseguimento del suo scopo, sopra indicato; sicchè non può farsi applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3. Nè può farsi applicazione dell’art. 157 c.p.c., essendo la nullità in questione prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto ed è, quindi, rilevabile anche d’ufficio, come si ricava dallo stesso testo novellato dell’art. 164 c.p.c.. Di tali rilievi, del resto, mostra di darsi carico, nella sostanza, anche la richiamata Cass. 23929/2004 allorchè, pur ammettendo la sanatoria della nullità, ripropone la imprescindibile esigenza di completezza della editio actionis sotto la categoria (però non contemplata dalla norma) della inammissibilità della domanda.

Con il terzo e quarto motivo, da trattare congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, si denuncia rispettivamente: 3) “violazione e falsa applicazione degli artt. 164, 101, 1831, 112, 115, 359 c.p.c. nel testo anteriore alla L. 26 novembre 1990, n. 353 anche in relazione all’art. 24 costituzione – art. 360 c.p.c., n. 3)”; 4) “violazione e falsa applicazione dell’art. 164, 101, 183, 112, 115, 359 c.p.c nel testo anteriore alla L. 26 novembre 1990, n. 353 anche ih relazione all’art. 24 Cost. – art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Secondo parte ricorrente i giudici del merito hanno fondato le proprie decisioni su una eccezione di nullità rilevata d’ufficio e non sottoposta al contraddittorio, mentre avrebbero dovuto dichiarare nulla la sentenza impugnata.

Il motivo deve essere rigettato.

Nel caso in cui il giudice esamini d’ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (cd. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto (indiscussa la violazione deontologica da parte del giudicante) da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall’error iuris in iudicando ovvero dall’error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato: qualora invece si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, con la conseguenza che, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, potrà proporsi specifico motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni, senza necessità di giungere alla più radicale soluzione della rimessione in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio (Cass., sez. un., 30 settembre 2009, n. 20935).

Va comunque evidenziato che si era in presenza di una nullità non emendabile, anche considerato che il riscatto doveva essere esercitato entro termini perentori.

Con il quinto motivo si lamenta “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo per il giudizio – art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Secondo parte ricorrente la Corte d’Appello ha reso una motivazione contraddittoria e insufficiente nella parte in cui ha omesso di valutare la sussistenza di idonei elementi che potevano certamente sorreggere l’accoglimento delle domande dell’odierno ricorrente, per lo meno circa il riscatto dei fabbricati.

Il ricorso deve essere rigettato.

La valutazione del giudice circa l’ammissibilità delle prove è infatti insindacabile in sede di legittimità, in presenza di una motivazione congrua ed immune da vizi logici o giuridici.

La Corte d’Appello ha adeguatamente motivato che le prove proposte dalla P. sono inammissibili in quanto generiche e non tali da individuare il bene da riscattare.

Con il sesto motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 163, 164, 183 c.p.c. e artt. 1362, 1363, 1367 cod. civ., anche con riferimento alla L. 26 Maggio 1965, n. 590, art. 8 – art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Secondo parte ricorrente il retratto agrario previsto dalla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, costituisce esercizio del diritto potestativo di subentrare nella qualità di acquirente del fondo con effetto ex tunc, mediante una dichiarazione unilaterale ricettizia rivolta al retrattato. Ne consegue che il giudice di merito non può esimersi dall’interpretare l’atto con cui si esercita il retratto unitamente al contratto di compravendita già stipulato. Il Giudice di merito avrebbe quindi dovuto interpretare la volontà delle parti – segnatamente quella della P. – anche in riferimento al contratto nel quale faceva, tramite il retratto, il subingresso.

Il motivo è infondato.

In materia di contratti agrari, una volta esercitato, con l’atto introduttivo del giudizio, il diritto di riscatto di cui alla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, questo non è più suscettibile, in prosieguo, di variazioni di sorta, nè con riguardo all’estensione del terreno, nè con riferimento al prezzo offerto, essendo preclusa alla parte non soltanto una vera e propria mutatio libelli, ma anche la mera emendatio, poichè tali nozioni, proprie del processo, non sono trasferibili alle dichiarazioni negoziali. Siffatta possibilità è a fortiori preclusa, stante il principio posto dall’art. 112 c.p.c., al giudice, a meno che dall’interpretazione della domanda non emerga che questa ha non solo ad oggetto il riscatto di una determinata e puntualmente descritta porzione di terreno ma contiene anche una pretesa subordinata, relativa ai (soli) fondi che in sede di giudizio dovessero essere accertati e ritenuti come effettivamente condotti in affitto dal retraente (Cass., 22 gennaio 2004, n. 1103).

Nel caso in esame la P. non ha offerto al giudice di merito elementi utili per individuare il fondo oggetto di riscatto, nè con riferimento al terreno, nè con riferimento ai locali di pertinenza.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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