Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17495 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 26/05/2017, dep.14/07/2017),  n. 17495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7741/2014 proposto da:

COMUNE DI PALERMO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ANGELA PROVENZANI (avviso postale ex art. 135);

– ricorrente –

contro

ACQUA MARCIA TURISMO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PALMERI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO CUVA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2/2013 della COMM. TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 03/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. Il Comune di Palermo propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 2/1/13 del 3 gennaio 2013 con la quale la commissione tributaria regionale della Sicilia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento notificata alla Excelsior Palace Hotel srl (poi Acqua Marcia Turismo spa), per Tarsu 2006 su stabili alberghieri.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: (prima ratio decidendi) dirimente ai fini della decisione fosse l’avvenuto annullamento, da parte del Tar Sicilia, della Delib. tariffaria Tarsu n. 165 del 2006, con la quale il Comune di Palermo aveva determinato le tariffe relative alla annualità di imposta in oggetto; – (seconda ratio decidendi) in ogni caso, pur ammettendosi il diritto del Comune di diversificare per regolamento i contribuenti in base a categorie e sottocategorie omogenee che tenessero conto dei differenti coefficienti di produttività di rifiuti (anche nel raffronto tra destinazione alberghiera e destinazione abitativa), tale diritto doveva purtuttavia venire esercitato attraverso una adeguata motivazione che indicasse i parametri tariffari utilizzati e, inoltre, i criteri di diversificazione della produzione di rifiuti, negli stabili alberghieri, tra aree di pernottamento e parcheggio, ed aree di ristorazione; in assenza di adeguata motivazione sul punto, si imponeva la disapplicazione, da parte del giudice tributario, del Regolamento illegittimo.

Resiste con controricorso e memoria la Acqua Marcia Turismo spa, la quale solleva altresì – in via subordinata – questione di legittimità costituzionale, ex artt. 3 e 53 Cost., del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68.

p. 2.1 Con l’unico articolato motivo di ricorso il Comune di Palermo lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 68.

Posto che la pretesa impositiva si basava su un Regolamento Tarsu (approvato con Delib. Consiglio Comunale n. 37 del 1997) richiamato nella formazione del ruolo in oggetto e recante tutti i parametri di legge, dovrebbe qui ribadirsi l’orientamento consolidato di questa corte di legittimità; secondo cui la previsione regolamentare di una tariffa Tarsu alberghiera anche di molto superiore a quella applicata alle case di civile abitazione deve ritenersi del tutto legittima, posto che la maggior capacità produttiva di rifiuti di uno stabile alberghiero, rispetto ad uno di civile abitazione, costituisce dato di comune esperienza (Cass. 302/10 ed altre).

Precisa inoltre parte ricorrente che tale questione di diritto resterebbe di interesse per l’amministrazione comunale, pur dopo la sentenza n. 1550/09 (e successivo sgravio parziale della cartella) con la quale il Tar Sicilia ha effettivamente annullato la Delib. tariffaria Tarsu n. 165 del 2006 (relativa agli incrementi per l’anno 2006) per incompetenza, in materia, della Giunta Comunale.

p. 2.2 Va premesso che il Comune di Palermo dichiara (ric. pag. 7) di aver provveduto – a seguito dell’annullamento della tariffa Tarsu 2006 da parte del TAR – “ad operare lo sgravio relativamente agli aumenti tariffari stabiliti (per tutti i contribuenti) per l’anno 2006 con la Delib. annullata, limitando la pretesa impositiva a quanto dovuto dalla Acqua Marcia Turismo spa sulla base della tariffa prevista, per la categoria degli alberghi, dalla Delib. Tarsu precedente quella annullata”. Trattandosi dunque di uno sgravio parziale – posto che la pretesa del Comune per il 2006 permane, sebbene per il minor importo Tarsu dovuto in applicazione della tariffa precedentemente in vigore, anch’essa però basata sulla differenziazione della categoria alberghiera rispetto alle altre – sussiste l’interesse del Comune stesso a coltivare il presente ricorso; sotto il profilo della legittimità di questa pretesa, così come risultante all’esito dello sgravio parziale (ed in tal senso va inteso il motivo di ricorso volto ad inficiare la concorrente ratio decidendi adottata dal giudice regionale, proprio in ordine alla affermata illegittimità dell’operato dal Comune, ex art. 68 cit.).

Ciò posto, anche la prima ratio decidendi accolta dal giudice di appello deve ritenersi efficacemente censurata; nella parte in cui non sancisce l’illegittimità della pretesa impositiva nei limiti del solo importo tariffario stabilito, con la Delib. annullata dal giudice amministrativo, in aumento rispetto alla tariffa-base applicabile (in forza di una tariffa non impugnata) al momento di emanazione della Delib. medesima.

In altri termini, l’avvenuto annullamento giurisdizionale della Delib. tariffaria incrementativa per l’anno 2006 non preclude al Comune – già operato, come è incontroverso, lo sgravio parziale – di applicare all’annualità in oggetto la tariffa prevista per l’anno precedente; vale a dire, la tariffa depurata dagli aumenti disposti con la Delib. annullata.

Il che, sul piano processuale, si risolve nella – sempre ammissibile riduzione del petitum in sede di conformazione del rapporto impositivo al giudicato amministrativo.

Si tratta dunque di fattispecie diversa da quella esaminata da Cass. ord. 1640/17 richiamata con la memoria di parte, essendosi quest’ultima pronunciata sulla pretesa del Comune di applicare in toto (cioè senza sgravio alcuno) la tariffa adottata con una Delib. successiva (2008) a quella annullata, e ritenuta incidentalmente affetta dallo stesso vizio di incompetenza della Giunta Municipale (vizio peraltro reiteratamente escluso, in sede di delibazione di identiche fattispecie concernenti anche lo stesso Comune di Palermo, da Cass. ord. n. 913/16, Cass. 8336/15, Cass. 360/14).

p. 2.3 Ciò chiarito, il motivo di ricorso in esame è fondato.

Va richiamato l’orientamento della Corte di Cassazione in materia, attestante – al contrario – la legittimità dell’imposizione in oggetto D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 68, anche ed in primo luogo alla luce della rispondenza della disciplina nazionale al diritto eurounitario.

Ricorre, in particolare, quanto già affermato da questa corte (Cass. 2202/11), secondo cui: “in tema di TARSU, la disciplina contenuta nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario “chi inquina paga”, sia perchè è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell’immobile posseduto, sia perchè la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un’ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. artt. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni”.

Tale pronuncia ha preso in esame, ritenendoli dirimenti in ordine all’esclusione della violazione del principio in esame, le sentenze CGUE 24.6.08 in causa C-188/07 e 16.7.09 in causa C-254/08 (quest’ultima, avente ad oggetto un rinvio pregiudiziale in una causa pendente dinanzi al TAR Campania, nella quale veniva contestata proprio la legittimità, per affermato contrasto con l’art. 15 della direttiva 2006/12/CE, della disciplina legislativa sulla Ta.r.s.u., nonchè di norme di un regolamento comunale in base alle quali le imprese alberghiere sarebbero state tenute al versamento della tassa sui rifiuti in misura superiore ai privati).

Ebbene, nella valutazione di conformità della disciplina nazionale in materia rispetto al principio evincibile dall’art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12 (già desumibile dall’art. 11 della direttiva 75/442), la CG ebbe ad affermare (come recepito da Cass. cit.), che: “- è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore; – in tali circostanze, ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie dei beni immobili che occupano, nonchè della loro destinazione e/o sulla natura dei rifiuti prodotti può consentire di calcolare i costi dello smaltimento e ripartirli tra i vari detentori; – sotto tale profilo, la normativa nazionale che preveda, ai fini del finanziamento, una tassa calcolata in base ad una stima del volume dei rifiuti generato e non sulla base del quantitativo effettivamente prodotto non può essere considerata in contrasto con l’art. 15, lett. a), della direttiva 2006/12; – nella materia, le autorità nazionali dispongono di un’ampia discrezionalità per quanto riguarda le modalità di calcolo della tassa; – per quanto riguarda la differenziazione tra categorie di detentori, la stessa deve ritenersi ammessa, purchè non venga fatto carico ad alcuni di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili”.

Sicchè, in definitiva, “il metodo di calcolo basato sulla superficie di immobile posseduto non è, di per sè, contrario al principio chi inquina paga recepito dall’art. 11 della direttiva 75/442. Il limite posto dalla Corte di Giustizia alla discrezionalità delle autorità nazionali costituisce attuazione del principio di proporzionalità, largamente applicato dalla giurisprudenza comunitaria in materia fiscale, secondo il quale non sono ammessi regimi d’imposizione i cui fatti costitutivi si fondano su presunzioni legali che non ammettono prova contraria. La Corte richiama, a titolo esemplificativo, la sentenza della Corte di Giustizia 17 luglio 1997 in causa C – 28/95, Leur Bloemr punti da 41 a 45”.

Tale indirizzo ha poi ottenuto ulteriori, ed anche recenti, conferme di legittimità, nel senso che: “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, sicchè, ai fini dell’esenzione dalla tassazione prevista dal comma 2 del citato art. 62 per le aree inidonee alla produzione di rifiuti per loro natura o per il particolare uso, è onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità e provarle in giudizio in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione” (Cass. ord. 19469/14; in termini, Cass. 3772/13); e che: “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, per quelle aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione, atteso che il principio, secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale” (Cass. ord. 17622/16).

Quanto così affermato rende, al contempo, manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla controricorrente, atteso che – da un lato – la disciplina dei presupposti costitutivi dell’imposizione deriva dalla legge statale e non dalla disciplina secondaria dell’ente locale (viceversa mirata sull’individuazione della tariffa in rapporto ai costi economici di smaltimento), e che – dall’altro – è sempre ammessa la possibilità, per il contribuente, di fornire la prova dei requisiti della esenzione, ovvero riduzione dell’imposta, in ragione della effettiva destinazione delle superfici e della loro assente o minore generazione di rifiuti; così da ricondurre il rapporto impositivo alla concretezza della fattispecie, ed escludere la paventata disparità di trattamento tra categorie o sottocategorie di contribuzione.

Quanto all’onere motivazionale posto a carico del Comune, si è stabilito con orientamento che va qui confermato (ord. 913/16 cit., con ulteriori richiami) – che, in tema di TARSU, “è legittima la Delib. comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime. Infatti, la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n 22. Senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale può eventualmente dar luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità dell’ente impositore” (Cass. n. 4797/14, Cass. n. 8336/15).

Si tratta di principio già affermato anche in relazione alle tariffe applicate proprio dal Comune di Palermo alle strutture alberghiere; in ordine alle quali si è aggiunto che gli “elementi di riscontro della legittimità della Delib. non vanno, d’altronde, riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica” (Cass. ord. 11655/09; così Cass. ord. 15861/11).

Rileva infine, a disattendere quanto sostenuto, sul punto, dal giudice di appello, che: “in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della Delib. comunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post, di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili” (Cass. n. 7044/14; così Cass. 22804/06).

Ne segue, in definitiva, la cassazione della sentenza impugnata.

Non risultando altri profili controversi necessitanti di accertamenti fattuali, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente (in relazione, secondo quanto poc’anzi precisato sub p. 2.2, agli importi ancora risultanti a debito all’esito del disposto sgravio parziale).

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico di quest’ultima; quelle di merito vengono invece compensate, in ragione del consolidarsi soltanto in corso di causa dell’orientamento interpretativo qui recepito.

PQM

 

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente;

– condanna quest’ultima alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.600,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge; compensa le spese del giudizio di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 26 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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