Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17495 del 01/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 01/09/2016), n.17495

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16903/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO CHIARELLO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 96/23/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI SEZIONE STACCATA di LECCE del 09/03/2012,

depositata il 13/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2016 dal Presidente Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR – Puglia, sez. di Lecce, ha respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza che aveva accolto l’impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata dal Dott. M.F. per gli anni 2001-2004 in carenza del presupposto d’imposta dell’autonoma organizzazione, quale esercente la professione di medico di medicina generale in convenzione con l’Azienda Sanitaria.

La predetta CTR ha motivato la decisione che era risultato dagli atti di causa che il contribuente non aveva avuto dipendenti nel periodo considerato e aveva usato solo attrezzature indispensabili ai fini dell’esercizio dell’attività.

L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La parte contribuente si è difesa con controricorso. La causa è stata riassegnata ad altro relatore con decreto prot. N. 97/6/16 dell’11 Luglio ‘16.

La ricorrente denuncia la violazione di norme di diritto sostanziali (L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144; del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3) e vizi motivazionali. Assume che il presupposto dell’autonoma organizzazione nel caso in questione doveva ravvisarsi nella presenza di ausiliari di studio e nella ravvisata esistenza di compensi a terzi, nel che si integrava quel “quid pluris” che implica il transito dall’attività autoreferente pura a quella organizzata.

Il ricorso è infondato.

Le Sezioni Unite hanno recentemente precisato che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione previsto del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

L’assunto contrario di parte ricorrente – secondo cui un solo dipendente di genere puramente esecutivo sarebbe elemento idoneo a integrare il presupposto d’imposta – non può trovare accoglimento, senza che possa rilevare l’ulteriore profilo di censura rivolto alla pronuncia impugnata (concernente l’esistenza di compensi corrisposti a terzi), per la totale genericità di detto rilievo, rimasto privo di obiettivi riscontri, in disparate dal rilievo dell’assoluta modestia degli esborsi sostenuti.

Nell’evolversi della complessa vicenda interpretativa, sino al recente approdo nomofilattico del 2016, si ravvisano giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016

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