Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17494 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 667-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO

CIRILLO 15, presso lo studio dell’avvocato AGNESE CONDARELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, AGENZIA

DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2824/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che C.A. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso introduttivo del contribuente avverso un avviso di liquidazione per IRPEF e IRAP, per gli anni 2006, 2007, 2009 e 2010.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, il C. assume la nullità parziale della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacchè la decisione impugnata avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la domanda avanzata dal contribuente, volta ad accertare l’intervenuta decorrenza dei termini di prescrizione della cartella di pagamento richiamata nell’atto impugnato;

che, col secondo, la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, costituito dal mancato accertamento della prescrizione della pretesa erariale, sottesa alla cartella di pagamento;

che l’Agenzia si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è inammissibile;

che, in tema di contenzioso tributario, costituisce, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., requisito di ammissibilità dell’impugnazione dell’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l’iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale, la mancata notificazione di tale atto anteriore (Sez. 5, n. 25270 del 25/10/2017); che l’eccezione di prescrizione della pretesa erariale, fatta valere nel successivo giudizio, deve dunque ritenersi esclusa, ove la cartella sia stata ritualmente notificata;

che il secondo motivo è inammissibile;

che si censura il mancato accoglimento di un’eccezione, laddove l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

che, sotto diverso profilo, il predetto rilievo è inammissibile anche perchè, trattandosi di “doppia conforme” – prevista dall’art. 348-ter c.p.c., comma 5 (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012) – il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo riformulato dal citato D.L. n. 83, art. 54, comma 3, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 1, n. 26774 del 22/12/2016), il che non è stato fatto dal ricorrente;

che va pertanto dato atto dell’inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 7155 del 21/03/2017);

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 2.000, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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