Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17494 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato LIPERA

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

e contro

SIDRA SPA;

– intimato-

avverso la sentenza n. 718/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

Prima Sezione Civile, emessa il 6/05/2008, depositata il 27/05/2008;

R.G.N. 1387/2001.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato LIPERA GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, il Tribunale di Catania accoglieva la domanda con la quale O.A. chiedeva la condanna dell’Azienda Acquedotto Municipale di Catania (A.M.C.) al pagamento di circa L. 79 milioni, oltre accessori, per la fornitura di materiali attestata da fatture del 1991 e 1992 (sentenza del 30 giugno 2000).

2. La Corte di appello di Catania accoglieva l’impugnazione proposta dalla SIDRA spa (succeduta all’A.M.C.), ritenendo pacifico tra le parti che il credito dell’ O. nei confronti dell’A.M.C., ceduto alla Banca del Monte Sant’Agata, era stato adempiuto dalla SIDRA nei confronti della Banca, in epoca antecedente alla sentenza di primo grado.

La Corte valutava corretto l’adempimento del debitore ceduto nelle mani del creditore cessionario, unico soggetto legittimato a pretendere la prestazione, ai sensi dell’art. 1264 cod. civ..

Invece, riteneva irrilevante la mancata comunicazione ai cedente in ordine all’avvenuto pagamento, che secondo l’ O. avrebbe dovuto essere fatta dal debitore ceduto (o dalla Banca cessionaria);

riteneva, inoltre, irrilevante la circostanza, sempre rilevata dall’ O., che il credito era sub iudice al momento dell’adempimento e che il debitore ceduto aveva pagato interessi in misura minore rispetto a quella stabilita dal primo giudice (sentenza 27 maggio 2008).

3. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l’ O. con un motivo, corredato da quesito. La Sidra spa, ritualmente intimata, non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata.

2. Con l’unico motivo di ricorso l’ O. deduce la violazione degli artt. 1175, 1375 cod. civ. e art. 88 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, sostenendo che la sentenza impugnata contrasterebbe con il principio di buona fede, valevole per i rapporti obbligatori e contrattuali e come dovere di comportarsi con lealtà e probità nel giudizio. In particolare, sostiene che, riconosciuto – in forza del principio di buona fede – l’obbligo in capo al debitore ceduto di comunicare al creditore cedente e all’autorità giudiziaria di aver adempiuto, la Corte di merito avrebbe dovuto confermare la sentenza di condanna al pagamento della A.M.C. in favore dell’ O., consentendo al debitore ceduto di far valere l’avvenuto pagamento in sede di esecuzione.

2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile per la novità della questione, prospettata per la prima volta in sede di legittimità.

A parte la opinabilita di una tesi giuridica che pretende di far valere la buona fede contrattuale e la lealtà processuale per stabilire nuovi obblighi in capo al debitore ceduto e, soprattutto, per non far produrre effetti all’adempimento nelle mani del cessionario, risulta evidente che le condotte imputate dall’ O. alla Sidra e che il giudice di prime cure ha qualificato “per così dire fraudolente”, riconoscendone comunque l’irrilevanza rispetto all’oggetto della causa, sono inammissibilmente utilizzate in sede di giudizio di legittimità per dedurre profili giuridici di cui mai si è discusso nel giudizio di merito.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

3. Non avendo l’intimata svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA