Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17494 del 01/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 01/09/2016), n.17494
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16902-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
R.L.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANTONIO CHIARELLO, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5/23/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI BARI SEZIONE STACCATA di LECCE del 12/01/2012,
depositata il 26/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
14/07/2016 dal Presidente Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
La CTR – Puglia, sez. di Lecce, ha respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza che aveva accolto l’impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso dell’IRAP dal Dott. L.G. (esercente medicina generale in convenzione) per gli anni 2001-2004, in carenza del presupposto d’imposta dell’autonoma organizzazione.
La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che era emerso dagli atti di causa che il contribuente non aveva avuto dipendenti nel periodo considerato c/o beni strumentali di apprezzabile consistenza.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente si è difesa con controricorso. La causa è stata riassegnata ad altro relatore con decreto prot. N. 97/6/16 dell’11 Luglio ‘16.
La ricorrente denuncia violazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144 e del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonchè vizi di contraddittoria ed omessa motivazione. Assume che il presupposto dell’autonoma organizzazione nel caso in questione doveva ravvisarsi nella presenza di ausiliari di studio e nella ravvisata esistenza di compensi a terzi, nel che si integrava quel “quid pluris” che implicava il transito dall’attività autoreferente pura a quella organizzata.
Il ricorso è infondato.
Le sezioni unite hanno precisato che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
L’assunto contrario delle difesa erariale – secondo cui un solo dipendente di genere puramente esecutivo sarebbe elemento idoneo ad integrare il presupposto d’imposta – non può trovare accoglimento, senza che possa rilevare l’ulteriore profilo di censura rivolto alla pronuncia impugnata (concernente l’esistenza di compensi corrisposti a terzi), attesa la totale genericità di detto rilievo, privo di alcuna concretezza. Peraltro si tratterebbe d’importi assai ridotti e riferibili alla presenza, secondo il ricorso dell’Agenzia, alla ipotetica presenza di una sola segretaria di studio.
Nell’evolversi della complessa vicenda interpretativa, sino al recente approdo nomofilattico del 2016, si ravvisano giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016