Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17493 del 26/07/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 26/07/2010), n.17493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19066-2009 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in Roma, via Pierluigi da

Palestrina 63, presso lo studio dell’avv. Riccardi Maurizio che lo

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, elettivamente

domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura

centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Caliulo

Luigi, Antonino Sgroi e Lelio Maritato per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 617/2007 della Corte d’appello di Cagliari,

depositata in data 8.2.2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19.05.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

IANNELLI Domenico.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Cagliari, M.F., in proprio e quale presidente della coop. L’Asparago s.r.l., proponeva opposizione all’ordinanza-ingiunzione con cui l’INPS (sede di (OMISSIS)) chiedeva il pagamento di contributi omessi.

Rigettata la domanda e proposto appello dal M., con sentenza 12.12.07-8.2.08 la Corte d’appello di Cagliari rigettava l’impugnazione e condannava l’appellante alle spese del grado. L’Inps in data 27.6.09 avviava alla notifica a mezzo posta la sentenza di secondo grado in forma esecutiva, la quale veniva ricevuta dal M. il 29.6.09.

Quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione con tre motivi deducendo con i primi due il vizio di violazione di legge e con il terzo il vizio di carenza di motivazione.

Rispondeva con controricorso l’INPS. Il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso per cassazione risulta avviato alla notifica in data 14.08.09 e notificato alla controparte il successivo giorno 19, quando ormai era già decorso il termine di decadenza dall’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c. (un anno dalla pubblicazione della sentenza, che nella specie era stata pubblicata, come sopra evidenziato, in data 8.02.08).

Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 30 (trenta) per esborsi ed in Euro 2.000 (duemila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010

 

 

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