Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17493 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17493

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA – (OMISSIS), in persona del suo

procuratore dott. ing. B.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio

dell’avvocato BRIGUGLIO ANTONIO, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SJMAT SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore sig. G.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALLA GIACOMO giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/2009 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

TARANTO, Sezione Civile, emessa il 3/12/2008, depositata il

18/02/2009; R.G.N. 39/2006.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato BRIGUGLIO ANTONIO; udito l’Avvocato VALLA GIACOMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La SJMAT srl, che aveva ricevuto dalla Camuzzi Gazometri spa l’incarico di imbustare e distribuire le bollette di gas per il periodo 1 gennaio 1999/31 dicembre 2001, chiedeva al Tribunale di Taranto di accertare l’inadempimento della Camuzzi e di condannare la stessa al risarcimento del danno per avere la suddetta società comunicato la “rescissione” del contratto in data 27 novembre 2000.

La Camuzzi Gazometri si difendeva, sostenendo di essersi avvalsa della clausola contrattuale che le consentiva di recedere dal contratto, stante la mancata diligente esecuzione dello stesso da parte della SJMAT. Precisava che, con lettere dell’ottobre e del novembre del 2000, la SJMAT aveva comunicato l’impossibilità di adempiere e che la suddetta società aveva violato il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 8, avendo svolto analoga attività a favore di altri enti. Chiedeva il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna della SJMAT srl al risarcimento del danno patito, avendo dovuto affidare il servizio alle Poste Italiane.

Il tribunale (sentenza del 18 marzo 2005) dichiarava inammissibili per carenza di interesse le domande delle parti di reciproco inadempimento contrattuale e rigettava le altre.

2. La Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto – adita dalla SJMAT srl, nel contraddittorio con Enel Rete Gas spa, succeduta alla Camuzzi Gazometri, in parziale accoglimento dell’appello, condannava l’Enel al pagamento del risarcimento in favore della SJMAT srl, pari a circa Euro 70.000,00 (Sentenza del 18 febbraio 2009).

2.1. La decisione impugnata si fonda sulle seguenti essenziali argomentazioni.

Le censure che l’Enel Rete Gas spa svolge – nella comparsa di costituzione tardivamente depositata all’udienza collegiale del 18 luglio 2008 – relative alla sentenza di primo grado, nella parte in cui respingeva la domanda della Camuzzi di inadempimento e di risarcimento dei danni nei confronti della SJMAT, sono inammissibili in quanto non proposte nelle forme dell’appello incidentale.

Conseguentemente, è passata in giudicato la parte della sentenza di prime cure che ha riconosciuto l’inadempimento della Camuzzi perchè questa non avrebbe potuto sospendere l’esecuzione del contratto per il periodo dal dicembre 2000 al dicembre 2001.

La sentenza del primo giudice, che ha riconosciuto l’inadempimento della Camuzzi, va riformata, in accoglimento dell’appello, nella parte in cui non ha riconosciuto il danno per non averne la SJMAT provato l’entità. Invero, sulla base della giurisprudenza di legittimità – secondo la quale chi agisce per la risoluzione e il risarcimento deve provare solo la fonte negoziale del diritto e la scadenza e allegare l’inadempimento, mentre al debitore spetta provare il fatto estintivo della pretesa, tanto valendo anche quando si deduca l’inadempimento dell’obbligazione o l’inesatto adempimento – essendo stato accertato l’inadempimento della Camuzzi, conseguente è l’obbligo risarcitorio della società inadempiente. Tale danno, in mancanza di “dati accertabili in maniera aritmetica” può essere quantificato, in via equitativa, sulla base della lettera di incarico del 1998, che prevedeva un presunto compenso annuo.

3. Avverso la suddetta sentenza Enel Rete Gas spa propone ricorso per cassazione con due motivi, corredati da quesiti. Resiste con controricorso la SJMAT srl. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione dell’art. 2909 cod. civ., artt. 324 e 343 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, per avere la Corte di merito ritenuto possibile il formarsi del giudicato sostanziale interno – non essendo stato proposto appello incidentale – in ordine all’accertamento dell’inadempimento della Camuzzi in una pronuncia di primo grado che nel dispositivo e nella motivazione dichiara inammissibili le domande reciproche di accertamento dell’inadempimento contrattuale della controparte.

2. Il motivo va rigettato.

Preliminarmente, deve precisarsi che non è controverso che l’Enel non ha proposto appello incidentale.

Si discute, quindi, se avrebbe dovuto proporlo per impedire il passaggio in giudicato della sentenza nella parte in cui ha accertato (come si vedrà, al contrario di quanto sostiene il ricorrente) l’inadempimento della Camuzzi, cui è succeduta, in considerazione della circostanza che nel dispositivo la domanda di accertamento dell’inadempimento veniva dichiarata solo inammissibile per carenza di interesse.

2.1. Dall’esame della sentenza di primo grado – consentito alla Corte per la natura processuale del vizio denunciato -, sentenza, peraltro, riprodotta in gran parte nel ricorso e nei controricorso, emerge inequivocabilmente che il giudice ha ritenuto esistente l’inadempimento della Camuzzi (per mancanza di prova dell’impossibilità sopravvenuta; ragione, naturalmente, in questa sede non valutabile). Recita testualmente la sentenza (p. 10) “… si ritengono non dimostrati l’impossibilità sopravvenuta della prestazione della Sjmat … e il conseguente scioglimento del contratto. La Camuzzi non avrebbe potuto perciò sospendere la esecuzione del contratto dal dicembre 2000 al dicembre 2001 (mese della scadenza pattuita …) e affidare il servizio … ad altro soggetto …, come da essa ammesso in comparsa di risposta. Tale sua condotta costituisce inadempimento contrattuale”.

Il giudice, poi, ha ritenuto che la Sjmat non avesse interesse all’accertamento giudiziale dell’inadempimento della Camuzzi, non avendo, essa Sjmat, fornito la prova dell’entità del danno subito.

Al di là della correttezza di tale argomentazione (neanche questa valutabile in questa sede) il giudice ha dichiarato in dispositivo solo il difetto di interesse (di entrambe le reciproche domande di inadempimento) e, rigettando ogni altra richiesta, ha rigettato le reciproche domande di risarcimento del danno.

2.2. Nel giudicare della portata del giudicato, cui questa Corte è chiamata, rileva, innanzitutto, la circostanza che nella specie non si è in presenza di un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo. Quel contrasto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, da luogo alla nullità della sentenza (da ultimo Cass. 23 maggio 2010, n. 11299). Piuttosto, nella sentenza di primo grado si rinviene un caso in cui nel dispositivo emerge solo la conclusione del ragionamento del giudice; ragionamento, che ha alla base l’accertato inadempimento come premessa logico giuridica dell’inammissibilità per difetto di interesse (non sindacabile in questa sede). Infatti, se non avesse ritenuto accertato l’inadempimento della Camuzzi il giudice non avrebbe potuto ritenere che la Sjmat non aveva interesse a sentirlo dichiarare perchè, comunque, non aveva provato i danni subiti per effetto dell’inadempimento.

Quindi, mettendo in rapporto motivazione e dispositivo per individuare la portata del giudicato interno – come la Corte deve fare sulla base di un principio consolidato nella propria giurisprudenza (Cass. 23 novembre 2005, n. 24594) – risulta evidente che, in mancanza di appello incidentale, è passata in giudicato la sentenza di primo grado nella parte in cui accertava l’inadempimento della Camuzzi. Ciò anche in considerazione della circostanza che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l’efficacia della cosa giudicata si estende alle questioni che costituiscono presupposti logicamente e giuridicamente ineliminabili della statuizione finale (da ultimo Cass. 11 febbraio 2011, n. 3434; Cass. 28 agosto 2009, n. 18791, in riferimento al procedimento d’ingiunzione).

3. Con il secondo motivo la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 2697 e 1226 cod. civ., in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, per avere la Corte di merito ritenuto che la parte che invoca l’inadempimento dell’altra possa esimersi dalla prova della effettiva esistenza del danno, essendo l’inadempimento di per sè causa e ragione del danno, procedendo ad una valutazione equitativa in assenza della prova in ordine all’an. 3.1. Quella parte della sentenza che riconosce il danno in capo alla Sjmat, evocando la giurisprudenza di legittimità, è erroneamente motivata in diritto.

Infatti, la corte di merito richiama il principio relativo alla ripartizione dell’onere probatorio tra soggetto attivo e soggetto passivo del rapporto obbligatorio in tema di inadempimento di una obbligazione. Principio secondo cui “In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbigazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento” (consolidato a partire da Sez. Un. 30 ottobre 2001, n. 13533).

Principio, all’evidenza, non riferibile al diverso tema della prova dell’esistenza del danno. Rispetto a tale profilo, la Corte è costante nell’affermare che “In tema di responsabilità contrattuale spetta ai danneggiato fornire la prova dell’esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore; l’art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell’inadempimento, infatti, non modifica l’onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l’accertamento di tale inadempimento, allorchè si tratti di accertare l’esistenza del danno”. (Cass. 10 ottobre 2007, n. 21140).

3.2. Tuttavia, il dispositivo della sentenza è conforme a diritto e, pertanto, il motivo va rigettato.

La corte di merito ha riconosciuto alla Sjmat gli introiti preventivati, per un anno, nel contratto stipulato tra le parti;

introiti, corrispondenti al tempo “dell’anticipato, illegittimo recesso” dal contratto (secondo il ritenuto giudicato sul punto) da parte della Camuzzi, rispetto alla scadenza risultante dallo stesso contratto.

E’ vero che il giudice rapporta tale ricostruzione al quantum e non alla causalità del danno, così errando in diritto, secondo quanto prima precisato. E’ anche vero che, nella specie, la mancata esecuzione del contratto per il tempo prestabilito ha impedito, quantomeno, che la società percepisse gli introiti già preventivati in accordo tra le parti, così subendo un danno conseguenza, come effetto, certo ed indiscutibile, dell’illegittima interruzione anticipata del contratto (per una diversa fattispecie relativa a violazione delle distanze tra costruzioni Cass. 16 dicembre 2010, n. 25475).

3.2.1. Non risulta, invece, censurata autonomamente la determinazione quantitativa del danno, dolendosi la società ricorrente solo della valutazione equitativa in assenza della prova in ordine all’an. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna Enel Rete Gas spa al pagamento, in favore della SJMAT srl., delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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