Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17493 del 21/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/08/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 21/08/2020), n.17494

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30492/2018 R.G. proposto da:

MOSEDIL SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ANTONIO DI LORENZO e

dall’Avv. ADRIANA DI GIORGIO, elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’Avv. GIOVAN CANDIDO DI GIOIA in Roma, Piazza Mazzini,

27;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. PAOLA

CACCIATORE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

DARIO MASINI, Via dei Prati Fiscali, 321;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, n. 1147/12/2018 depositata in data 14 marzo 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 29 gennaio 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La società contribuente ha impugnato diverse cartelle di pagamento per tributi vari relativi agli anni di imposta 2005 2009, oltre che un rigetto di rateazione, per difetto di notifica e decadenza dal potere di accertamento.

La CTP di Agrigento ha rigettato il ricorso della contribuente e la CTR della Sicilia, con sentenza in data 14 marzo 2018, ha respinto l’appello della contribuente, ritenendo che le cartelle di pagamento sono state notificate al domicilio del legale rappresentante per irreperibilità della società presso l’indirizzo risultante come sede statutaria; ha osservato, inoltre, il giudice di appello che il disconoscimento delle copie all’originale deve essere fatto con indicazione specifica dei motivi che ne dimostrerebbero la falsità; ha, infine, ritenuto concludente il comportamento del contribuente, laddove ha chiesto la rateazione del debito erariale.

Propone ricorso per cassazione parte contribuente affidato a due motivi; il concessionario per la riscossione si è costituito con controricorso; il difensore del controricorrente ha successivamente dichiarato di rinunciare al mandato.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 – Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla controricorrente, per essere stato il ricorso notificato alla parte personalmente anzichè nel domicilio eletto presso il difensore, posto che tale forma di notificazione produce non l’inesistenza ma la nullità della notifica, sanata ex tunc dalla costituzione in giudizio del controricorrente a termini dell’art. 156 c.p.c., comma 2 (Cass., Sez. II, 3 maggio 2018, n. 10500; Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2019, n. 3666; Cass., Sez. I, 10 agosto 2017, n. 19924), conformemente al principio che le difformità dal modello legale attinenti al luogo di consegna determinano l’inesistenza della notificazione solo in caso di omissione della notificazione (Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916).

2 – Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 145 c.p.c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che le cartelle fossero state notificate al domicilio del legale rappresentante per irreperibilità della società presso la sede statutaria. Deduce il ricorrente che le cartelle di pagamento sono state notificate presso un domicilio fiscale diverso da quello della società (la residenza dell’amministratore unico), osservando che la notifica non sarebbe stata eseguita a mani proprie, nonchè osservando che non sarebbe indicata la persona che rappresenta l’ente e che, nella specie, la notificazione si sarebbe dovuta eseguire a termini del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), presso la Casa comunale.

2.1 – Il motivo è infondato, posto che in tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell’art. 145 c.p.c., comma 1, nel testo dettato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell’atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138,139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all’amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. (Cass., Sez. I, 13 dicembre 2012, n. 22957; Cass., Sez. VI, 22 dicembre 2017, n. 30882).

2.2 – Il motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui denuncia ulteriori profili di irregolarità della notificazione (mancata esecuziò/ e della notifica a mani proprie, mancata indicazione della persona che rappresenta l’ente, necessità di esecuzione della notifica a termini del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e)), sia in quanto il ricorrente non dimostra che tali questioni siano state già trattate nei seguenti gradi di giudizio, sia in quanto le questioni ripropongono un accertamento in fatto, compiuto dal giudice di appello (peraltro, già oggetto di conforme valutazione da parte del giudice di primo grado, con l’ulteriore limite di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 5), ove osserva che la notificazione sia stata eseguita correttamente a mani del destinatario o di “familiari conviventi”.

3 – Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia a termini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 148 c.p.c. e degli artt. 2712 e 2719 c.c., per non essersi il giudice di appello pronunciato sul motivo di ricorso relativo al principio di disponibilità e di valutazione delle prove, in relazione alla utilizzabilità delle relate di notificazione prodotte in fotocopia.

Deduce parte ricorrente di avere disconosciuto la utilizzabilità di dette copie, all’esito del cui disconoscimento incombeva all’Ufficio l’onere di produrre l’originale dell’atto notificato corredato della relata di notificazione. Contesta, infine, il ricorrente la sentenza di appello nella parte in cui non ha ordinato all’agente della riscossione la produzione degli originali, allegando di avere contestato la conformità all’originale dei documenti nella prima difesa utile.

3.1 – Il motivo è infondato, essendosi il giudice di appello pronunciato espressamente sulla questione, accertando che “la negazione della genuinità della copia prodotta deve essere svolta con indicazione specifica dei motivi che Ne dimostrano la prospettata falsità o alterazione dei dati (…) le riproduzioni fotografiche formano piena prova dei fatti se colui contro cui sono prodott- non ne disconosce la conformità”.

3.2 – Il motivo è infondato, inoltre, in punto mancato rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2712,2719 c.c., essendosi il giudice di appello uniformato all’insegnamento di questa Corte, secondo cui l’art. 2719 c.c. esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche come anche il disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., richiedendo un espresso, inequivoco e specifico disconoscimento alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, solo all’esito del quale insorge l’onere della controparte di produzione dell’originale (Cass., Sez. VI, 13 giugno 2014, n. 13425; Cass., Sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4476).

3.4 – Il motivo è, infine, inammissibile nella parte in cui si duole della violazione delle norme in materia di regolazione della prova, posto che la violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile in cassazione ove si incentri sulla erronea ripartizione dell’onere probatorio, non anche, come nella specie, laddove il ricorrente deduce supposte carenze della delibazione e nella individuazione del materiale probatorio, valutazioni che spettano al giudice del merito (Cass., Sez. Lav., 7 giugno 2013, n. 14463); così come si colloca sul piano del merito il principio del libero convincimento di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940).

4 – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza in favore del controricorrente, oltre al raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna MOSEDIL SRL al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore di RISCOSSIONE SICILIA SPA, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento degli ulteriori importi a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, se dovuti.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2020

 

 

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