Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17492 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 493-2018 proposto da:

O.A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO V.

EMANUELE II, 18, presso lo studio GREZ & ASSOCIATI SRL,

rappresentato e difeso dall’avvocato FILIPPO DA PASSANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

O.S.C.A., O.M.G., IMMOBILIARE

PALON SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 745/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di GENOVA, depositata il 17/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

Fatto

RILEVATO

che O.A.C. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova. Quest’ultima aveva rigettato l’impugnazione del contribuente avverso una cartella di pagamento per imposta di registro per l’anno 2008;

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale il contribuente lamenta nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe omesso di pronunziarsi sulla questione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere (a seguito dell’invio di un’ulteriore cartella di pagamento), che pure era stata oggetto di appello;

che l’intimata non si è costituita;

che il motivo è fondato;

che, nella specie, il contribuente ha riportato nel ricorso il terzo motivo di appello (rubricato come cessata materia del contendere), sul quale manca qualunque pronunzia da parte della CTR;

che l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. (Sez. 6-1, n. 13930 del 12/10/2017);

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Liguria, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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