Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17492 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ASSOCIAZIONE GAIA ANIMALI & AMBIENTE (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore E.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato

DARIO MARTELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGGIONI ITALO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.D.M. POZZONI DIRECT MARKETING S.R.L. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio

dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PIETRO PILENGA, ZONCA CESARE giusta delega a

margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1960/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione 4^ Civile, emessa il 17/06/2008, depositata il 27/06/2008;

R.G.N. 1433/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato SANTARELLI STEFANO per Avvocato PAFUNDI GABRIELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27-6-2008 la Corte di Appello di Milano ha respinto l’impugnazione proposta dalla Associazione Gaia Animale ed Ambiente avverso la sentenza di primo grado che rigettò l’opposizione proposta dalla stessa Associazione avverso il decreto ingiuntivo emesso su richiesta P.D.M. Pozzoni Direct Marketing s.r.l per l’importo di lire 50.814.550 quale corrispettivo per forniture e servizi pubblicitari.

La Corte di appello ha ritenuto che la lettera del 7-5-1998 inviata dai Presidente dell’Associazione allora in carica, A.S., in riposta ad una richiesta di pagamento avanzata dalla P.D.M., costituisse riconoscimento del debito ascritto all’associazione.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’associazione Gaia con due motivi. Resiste con controricorso la P.D.M. Pozzoni Direct Marketing s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’associazione Gaia Animale ed Ambiente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1988 c.c. per aver erroneamente La Corte di Appello qualificato la lettera del 7-5-1998 come ricognizione di debito.

Sostiene la ricorrente che la Corte non ha tenuto conto che la presunta ricognizione era stata rilasciata in riposta ad una richiesta di pagamento e quindi non aveva il carattere della unilateralità tipico della ricognizione di debito.

2.Con il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1988 e 2697 c.c. e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio quale l’erronea applicazione dei principi dell’onere della prova in materia di ricognizione di debito.

Sostiene la ricorrente che la Corte di merito ha errato nel non consentire alla Associazione Gaia di fornire la prova contraria al contenuto della ricognizione, rigettando le richieste istruttorie con un inammissibile valutazione prognostica sulla idoneità della prova richiesta a fornire la prova dell’inesistenza del credito azionato.

3. I motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica ed entrambi sono infondati.

L’art. 1988 cod. civ. prevede che il riconoscimento di debito non rappresenta una fonte autonoma di obbligazione, ma ha soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale.

Conseguentemente, affinchè la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa assumere portata impegnativa occorre che da essa emerga lo specifico intento del dichiarante di costituirsi debitore dei destinatario della dichiarazione, ossia una dichiarazione di volontà intesa a impegnare il promittente all’adempimento della prestazione oggetto della promessa.

4. La Corte di Appello ha ritenuto che la lettera inviata dal Presidente dell’associazione avesse tali requisiti, anche se inviata a seguito della richiesta di pagamento da parte della società P.D.M., in quanto non conteneva alcuna contestazione in ordine al pagamento preteso, ma sollecitava solo la possibilità di un pagamento parziale non già come controproposta connessa a qualunque contrasto o dubbio sull’esistenza e l’entità del debito, ma solo a causa della crisi finanziaria dell’associazione che era tenuta ad estinguerlo.

La Corte non è incorsa nella dedotta violazione di legge in quanto ha correttamente ha ritenuto sussistenti gli effetti della ricognizione in mancanza di alcuna contestazione sull’esistenza e l’entità del debito 5. La Corte di appello ha respinto la richieste istruttorie dell’associazione non ritenendole concludenti in quanto volte a provare una “inziativa personale” del Presidente nel formare lo scritto, ma non volte a contestare la qualità di Presidente dell’associazione ed il valore vincolante per l’associazione dell’attività svolta in tale veste.

Di conseguenza non vi è stata alcuna violazione dei principi in materia di prova, nè valutazione prognostica sull’esito della stessa, ma è stato esercitato il potere che spetta al giudice al fine di valutare l’ammissibilità e la rilevanza della prova richiesta.

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di Cassazione liquidate in Euro 2.400,00, di cui Euro 200,00 per spese oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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