Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17492 del 20/08/2020

Cassazione civile sez. lav., 20/08/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 20/08/2020), n.17492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 35055/2018 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANNIA FAUSTINA 5/D, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO CASULLI,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO EMILIO

ANTONIO ICHINO, e GUGLIELMO BURRAGATO;

– ricorrente –

contro

Z.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FABRIZIO QUERIN, e SAVINA BOMBOI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 230/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 02/10/2018, R.G.N. 78/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2020 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SAVERIO CASULLI;

udito l’Avvocato BRUNO COSSU.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 2.10.18, la Corte d’appello di Trieste, in riforma della sentenza del tribunale di Pordenone che aveva ritenuto tardiva l’azione disciplinare esercitata dal MPS nei confronti del dipendente Z. in ragione di alcuni ammanchi di cassa ed aveva accordato al lavoratore la tutela risarcitoria avverso il licenziamento illegittimo, ha annullato il licenziamento (così rigettando il reclamo della banca ed accogliendo il reclamo del lavoratore) ed ordinato alla banca la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ex art. 18, comma 4 Stat. Lav., con condanna al pagamento in favore del lavoratore di un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto ed alla regolarizzazione contributiva fino alla data della reintegra.

2. In particolare, la corte territoriale ha confermato la tardività dell’irrogazione della sanzione disciplinare e, nel merito – rilevato che al lavoratore era ascritto di avere prodotto due deficienze di cassa di 300 Euro ciascuna – ha ritenuto che le stesse fossero state commesse per negligenza ed ha rilevato che esse erano state subito ripianate, ed ha altresì osservato che per un fatto analogo occorso in passato il datore non aveva esperito alcuna azione disciplinare; la corte ha quindi ritenuto applicabile la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio piuttosto che quella del licenziamento, prevista dalla contrattazione collettiva per ipotesi dolose di fatti causativi di danni.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso MPS per nove motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore. Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 e 2106 c.c. e, in subordine, della L. n. 604 del 1966, art. 3 e dell’art. 2118 c.c., anche in relazione agli artt. 1175,1375,2104,2105 e 2106 c.c., per avere la sentenza impugnata escluso la giusta causa di recesso sulla base della tolleranza datoriale al precedente comportamento analogo posto in essere dal lavoratore, trascurando che era comunque configurabile una giusta causa di recesso, nozione questa da valutarsi sulla base di parametri sociali ed ordinamentali di carattere generale ed astratto risultanti dalla giurisprudenza in materia (e non già sulla base di considerazioni relative a pregressi presunti comportamenti delle parti).

5. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e art. 44 del c.c.n.l. di settore, per avere la sentenza impugnata escluso la giusta causa di recesso in quanto era applicabile la sospensione, così confondendo la misura cautelare della sospensione cui il lavoratore era stato sottoposto con la minore sanzione disciplinare.

6. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – vizio di motivazione per non aver la sentenza impugnata considerato che il lavoratore ha omesso di denunciare le differenze di cassa, omissione che è indice di intenzionalità della condotta sottrattiva.

7. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – falsa applicazione dell’art. 39 c.c.n.l., per avere la sentenza trascurato che la norma prevede un obbligo di denuncia delle scoperture di cassa e non un mero obbligo di copertura delle stesse.

8. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – vizio di motivazione, per aver omesso di considerare che per pregresse irregolarità il lavoratore era stato ammonito, con diffida a non ripetere i comportamenti irregolari.

9. Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 4 stat. Lav., in relazione al Regolamento “Comunicazioni sui provvedimenti disciplinari”, per avere la sentenza impugnata valutato la condotta disciplinarmente rilevante alla luce esclusiva delle previsioni collettive, trascurando che le previsioni del codice disciplinare hanno carattere generico e contengono solo criteri generali per la graduazione delle sanzioni, con la conseguenza della loro inutilizzabilità ai fini dell’individuazione delle condotte punibili con sanzione conservativa a norma dell’art. 18, comma 4 per difetto di specificità.

10. Con il settimo motivo di ricorso la ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 4 stat. Lav., in combinato disposto con gli artt. 2697 e 1227 c.c., per aver omesso la corte territoriale qualsiasi indagine in ordine all’aliunde percipiendum da parte del lavoratore licenziato.

11. Con l’ottavo motivo di ricorso la ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, per avere la sentenza impugnata ritenuto la tardività dell’azione disciplinare attribuendo rilievo al momento di conoscenza delle irregolarità commesse da parte degli ispettori e non piuttosto dell’organo diverso, nell’organizzazione datoriale, titolare del potere disciplinare.

12. Con il nono motivo di ricorso la ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 112 c.p.c., L. n. 604 del 1966, art. 3, per avere la sentenza impugnata omesso completamente di pronunciarsi sulla ricorrenza degli estremi del giustificato motivo soggettivo di licenziamento.

13. E’ preliminare sul piano logico giuridico l’esame del sesto e del primo motivo di ricorso.

14. Con tali motivi si lamenta che la sentenza impugnata abbia violato l’art. 18, comma 4 st. lav. e, rispettivamente, 2118 e 2119 c.c., per avere valutato la condotta disciplinarmente rilevante sulla base delle sole previsioni del codice disciplinare, per di più aventi carattere generico, trascurando che era comunque configurabile una giusta causa di recesso, nozione questa da valutarsi sulla base di parametri sociali ed ordinamentali di carattere generale ed astratto risultanti dalla giurisprudenza in materia.

15. I motivi sono fondati. Occorre premettere, infatti, che, questa Corte (tra le altre, Cass. Sez. L, Sentenza n. 18195 del 05/07/2019, Rv. 654484-01; Sez. L-, Sentenza n. 19023 del 16/07/2019, Rv. 654495-01; Sez. L, Sentenza n. 12365 del 09/05/2019, Rv. 653758-01; Sez. L, Sentenza n. 14063 del 23/05/2019, Rv. 653968-01; Sez. L, Sentenza n. 27004 del 24/10/2018, Rv. 651246-01; altresì Cass. n. 14053/2019; Cass. 14321/2017, Cass. 2830/2016, Cass. 9223/2015) ha già affermato che l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicchè non preclude un’autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. In tema di licenziamento, infatti, la nozione di giusta causa è nozione legale ed il giudice non è vincolato alle previsioni contenute nei contratti collettivi.

16. Va poi aggiunto che, nel contesto normativo dettato dall’art. 18 Stat. Lav. nel testo risultante all’esito delle modifiche della L. n. 92 del 2012, il giudice deve preliminarmente accertare se ricorrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, trattandosi di aspetti condizionanti la legittimità del licenziamento secondo previsioni legali non modificate dalla riforma; tale giudizio viene effettuato sulla base di una pluralità di criteri, che riempiono di contenuto le clausole generali richiamate dalla norma di legge, e che non coincidono necessariamente con i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva. Una volta verificati gli estremi anzidetti, il giudice verifica la tutela applicabile ed in particolare se si tratti di quella generale prevista dal comma 5, ovvero se si tratti di quella prevista dal comma 4, operante nei soli casi di “insussistenza del fatto contestato” ovvero di “fatto rientrante tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili”.

17. La nuova disciplina del licenziamento postula dunque due distinte operazioni concettuali: la prima consiste nella ricognizione della ricorrenza o meno di una causa legittimante il licenziamento disciplinare, attraverso la sussunzione della vicenda fattuale all’interno della clausola generale della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo; la seconda, da compiersi solo se viene accertata la mancanza della causa giustificativa e quindi acclarata la illegittimità del licenziamento, consiste nella verifica della sussistenza o insussistenza del fatto posto a base della contestazione disciplinare ovvero della previsione collettiva quale fatto punibile con sanzione conservativa, allo scopo di dedurne il meccanismo sanzionatorio applicabile.

18. Nella specie, la Corte di merito ha del tutto omesso di valutare se l’illecito contestato, per le sue caratteristiche oggettive e soggettive, integrasse una giusta causa o un giustificato motivo di recesso datoriale, anche in base al grado di negazione dei doveri di fedeltà e diligenza e al livello di scostamento dalle regole aziendali interne, arrestando la propria indagine alle valutazioni, peraltro generiche, del regolamento disciplinare.

19. Il ricorrente ha sollevato all’udienza questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 4 st.lav., per violazione dell’art. 39 Cost., “ove interpretato nel senso che la adozione, da parte del datore di lavoro, di un provvedimento espulsivo in luogo di quello conservativo previsto dal ccnl possa dar luogo alla reintegrazione solo nell’ipotesi in cui la riconducibilità del comportamento contestato alla fattispecie contrattuale conservativa sia assolutamente chiara, rientrando la condotta in una ipotesi specificamente espressamente contemplata, sicchè l’adozione da parte del datore di lavoro del provvedimento espulsivo configuri un abuso consapevole del potere disciplinare”. La questione non coglie nel segno in relazione alle ragioni della decisione, poste che essa richiede al giudice a monte una valutazione della nozione legale di giusta causa di recesso e non implica affatto che la valutazione contrattuale sia necessariamente rilevante solo in quanto vi sia specifica fattispecie contrattuale sanzionatoria conservativa espressamente contemplata.

20. In conclusione, l’impugnata sentenza, che non ha effettuato la necessaria valutazione della ricorrenza dei presupposti legali del recesso, deve essere cassata in accoglimento del primo e sesto motivo, assorbiti gli altri. La causa va rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale verificherà, alla stregua delle circostanze tutte del caso concreto, se la condotta posta in essere dalla lavoratrice possa o meno essere ricondotta alla nozione legale di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2020

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