Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17492 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 26/05/2017, dep.14/07/2017),  n. 17492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6921/2012 proposto da:

COPRO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA

29, presso lo studio dell’avvocato FRANCO DI MEO, rappresentato e

difeso dall’avvocato RAFFAELE SANTILLO;

– ricorrente –

contro

PUBLISERVIZI SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 394/2011 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata 1’08/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. La Co.Pro. spa propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 394/46/11 dell’8 novembre 2011 con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, confermando la prima decisione, ha ritenuto legittimo, sebbene per il minor importo di euro 9.842,08, l’avviso di pagamento per Tarsu 2009 notificato dalla concessionaria per la riscossione del Comune di Caserta.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: – la società fosse tenuta al pagamento della Tarsu (tributo di natura non commutativa, e correlato anche ai diversi servizi generali di smaltimento e riciclaggio RSU) pur in totale mancanza di effettuazione del servizio di raccolta da parte del Comune (nella specie, in area industriale dove la società ricorrente deteneva uno stabilimento di produzione di elettrodomestici del freddo); – tale mancata effettuazione deponesse, infatti, non per l’esenzione ma unicamente per la riduzione del quantum preteso dalla concessionaria, così come disposto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 58,59 e 62.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, dalla concessionaria.

p. 2.1 Con l’unico motivo di ricorso la Co.Pro. spa lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 e art. 59, comma 4. Per avere il giudice di appello erroneamente ritenuto che la totale omissione del servizio di raccolta RSU da parte del Comune (nella specie pacifico, e comunque comprovato dagli esborsi da essa sostitutivamente eseguiti a favore di una ditta privata di raccolta) determinasse, non l’esenzione dal tributo, ma la sua mera riduzione quantitativa. Fermo restando l’obbligo di pagamento nel caso in cui il contribuente spontaneamente non si avvalesse del servizio messogli effettivamente a disposizione, nel diverso caso di preclusione oggettiva alla fruizione del servizio per mancata sua erogazione da parte del Comune, veniva meno il presupposto stesso della Tarsu.

p. 2.2 Il motivo è infondato.

La ratio decidendi adottata dal giudice di merito è conforme a quanto disposto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4 (nel senso della riduzione, e non dell’esenzione), così come interpretato dalla S.C..

Secondo l’orientamento di legittimità (Cass. nn. 21508/05; 18022/13; 14541/15, ord.), infatti: – i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti; – salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, sempre che quest’ultimo sia istituito e sussista la possibilità della sua utilizzazione; – quest’ultima affermazione non significa però “che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall’ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente”, posto che, D.Lgs. n. 507 del 1993, ex art. 59, l’omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta, istituito ed attivato, nella zona ove è ubicato l’immobile a disposizione dell’utente comporta non già l’esenzione dalla tassa, bensì la sua debenza in misura ridotta; – ciò perchè la ragione istitutiva del prelievo è quella di porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che di fornire delle prestazioni riferibili ai singoli utenti, sicchè la stessa qualificazione di tassa (che si basa in realtà sulla tendenziale rispondenza del gettito al costo globale del servizio) non inficia la sostanziale non commutatività del tributo; – tanto più considerato che l’introito di quest’ultimo mira a coprire altresì i costi di gestione di altri servizi similari e correlati svolti genericamente a favore della collettività (es., la pulitura delle strade); e che l’ipotetica non effettuazione del servizio di raccolta in una determinata area municipale non esclude la fruizione del servizio pubblico per le attività di smaltimento e riciclaggio complessivo dei RSU altrimenti raccolti e conferiti.

Nel caso di specie, è incontroverso che lo stabilimento della società ricorrente ricada nel territorio comunale di Caserta; e che in tale Comune il servizio di gestione dei RSU sia stato istituito sull’intera area corrispondente al territorio municipale.

Il ricorso va dunque rigettato; nulla si dispone sulle spese, vista la mancata costituzione in giudizio della società concessionaria.

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 26 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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