Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17492 del 01/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 01/09/2016), n.17492

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16840-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ape

legis;

– ricorrente –

contro

STUDIO LEGALE PORZIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 298/46/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 24/05/2011, depositata il 07/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2016 dal Presidente Relatore Dott. CIRILLO ETTORE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR di Napoli ha respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTP di Napoli che aveva accolto del silenzio – rifiuto sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata dallo Studio Legale Porzio per gli anni 2002 – 2005 in carenza del presupposto d’imposta dell’autonoma organizzazione. La predetta CTR ha motivato la decisione rilevando che l’attività professionale della parte contribuente “si estrinseca in una prestazione d’opera intellettuale personale, con l’impiego di pochi ed essenziali beni strumentali, tanto da escludere l’esistenza dell’autonoma organizzazione”. La presenza di una sola dipendente part – time non poteva costituire di per sè stesso elemento tale da concretizzare il presupposto d’imposta. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La parte contribuente non si è difesa. La causa è stata riassegnata ad altro relatore con Decreto prot. N. 97 giugno 2016 dell’11 Luglio 16.

La difesa erariale denuncia violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, e vizio d’insufficiente motivazione. Ciò fa sul rilievo che la parte contribuente sia costituita sotto forma di associazione professionale, assume che già di per sè stessa la struttura associativa pone il singolo professionista delle compagine in una condizione di maggior favore rispetto a quella in cui si troverebbe senza di essa, sì che il reddito complessivo, composto anche dalla parte aggiuntiva di profitto, evidenzia l’aspetto organizzativo, per quanto non sia prevalente rispetto all’attività dello stesso titolare.

Il ricorso è fondato.

Si deve partire dal presupposto che la parte contribuente sia costituita in associazione professionale, atteso che la parte contribuente (come risulta nell’intestazione della sentenza d’appello) ha agito utilizzando la denominazione dello “Studio Legale Porzio” e non quella della persona fisica.

Pertanto, si deve dare continuità al recente insegnamento delle sezioni unite (Cass. n. 7361/2016), secondo cui: “presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi; ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, – comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni- essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione”.

Le sezioni unite hanno chiarito che il menzionato principio di diritto opera anche per le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, salva la facoltà per la parte contribuente di fornire la prova contraria avente per oggetto “non l’insussistenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata dell’attività, ma piuttosto l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa”.

Pertanto la sentenza impugnata va cassata con rinvio, non avendo il giudice d’appello tenuto conto della caratteristica peculiare insita nella forma giuridica adottata dalla parte contribuente e non avendo ad essa adeguato l’identificazione della corretta disciplina da applicarsi e dei consequenziali parametri probatori. il giudice di rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA