Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17491 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17491

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CORRIDONI 25, presso lo studio dell’avvocato GRATTERI LUCA,

che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

L.A.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 231/2008 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 03/04/2008, depositata il 12/04/2008; R.G.N. 213/2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato PLACI NICOLINA per GRATTERI LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Fermo accogliendo parzialmente l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da L.A., ridusse l’importo della somma ingiunta condannando il L. a pagare a C.S. L. 11.950.000, invece che l’importo richiesto di L. 16.5000.000.

Con sentenza depositata il 12-4-2008 la Corte di Appello di Ancona ha rigettato l’appello proposto da C.S. e l’appello incidentale proposto da L.A., compensando le spese del grado.

La Corte di Appello ha ritenuto che all’attività professionale prestata dal C. in favore del L., funzionario della Comunità Europea residente a Bruxelles, nella causa di invalidità civile intentata dal L. nei confronti della Comunità, si applicasse l’art. 8, comma 2 dell’allegato 2^ dello Statuto dei funzionari della Comunità Europea e che l’accordo transattivo concluso dal L. era inerente solo ai compensi a carico della Comunità Europea.

Ha ritenuto congrua la riduzione del compenso operata dal primo giudice, tenendo conto della parcella vistata dal Consiglio dell’Ordine e delle somme a carico della Comunità Europea.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione C. S. con tre motivi.

Non presenta difese il L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 2230 e 2233 c.c. e motivazione assente o insufficiente su un punto essenziale della controversia.

Sostiene il ricorrente che il Giudice di appello ha errato nel ritenere applicabile la normativa comunitaria che riguarda i rapporti fra il funzionario e la Comunità Europea dovendosi applicare l’art. 2230 c.c. sulle prestazioni professionali.

2. Come secondo motivo viene denunziata violazione dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 3 per aver erroneamente la Corte di appello compensato le spese del giudizio.

3. Come terzo motivo viene denunziata motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo individuato nella riduzione del quantum.

4. Il motivo primo e terzo si esaminano congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica.

I motivi sono infondati.

I giudici di merito hanno ritenuto che al C., nominato dal L. come componente nella commissione invalidità, spettasse il compenso secondo le previsioni dell’art. 8, comma 2 dell’allegato 2^ dello Statuto dei funzionar della Comunità Europea. Tale articolo prevede che quando è indicato dal funzionario come componente della commissione un medico che risieda fuori dalla sede di servizio di quest’ultimo, il supplemento di onorari, oltre le spese di viaggio a carico della Comunità conseguente a tale designazione è a carico dell’interessato.

Per la valutazione del supplemento spettante i giudici di merito hanno applicato proprio la normativa italiana in materia di prestazioni professionali, tenendo conto della parcella vistata dal Consiglio dell’ordine, ridotta dell’importo liquidato a seguito di transazione per le somme a carico della Comunità.

La riduzione del quantum è sorretta da adeguata motivazione in quanto sono state sottratte le somme, oggetto di transazione, a carico della Comunità.

5. Il secondo motivo è infondato.

Infatti la Corte di Appello ha ritenuto di compensare le spese in considerazione del rigetto di entrambe le impugnazioni proposte dalle parti.

Con tale statuizione non è incorsa nella dedotta violazione di legge, in quanto il potere di compensazione è stato esercitato tenendo conto dell’esito del procedimento di appello.

Il Ricorso è rigettato.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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