Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17491 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 26/05/2017, dep.14/07/2017),  n. 17491

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6810/2012 proposto da:

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA GIGLIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTINA BASSANI;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO CENTRO TESSILE DI MILANO, CERNUSCO VERDE SRL;

– intimati –

nonchè da:

CONSORZIO CENTRO TESSILE DI MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA E. FAA’ DI BRUNO 79, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO

ANTONIO GARGIULO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LUCIO CLEMENTE;

– controricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA GIGLIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTINA BASSANI;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

CERNUSCO VERDE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 105/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 24/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO IN DIRITTO

che:

p. 1. Il Comune di Cernusco sul Naviglio propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 105/5/11 del 22 novembre 2011 con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi – relativamente alla parte variabile del tributo – gli avvisi di accertamento Tariffa Igiene Ambientale (TIA) da esso notificati al Consorzio Centro Tessile Milano per gli anni 2007-08-09.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: l’appello principale proposto dal Comune non fosse accoglibile, dal momento che gli avvisi di accertamento in oggetto non erano adeguatamente motivati in ordine alla quantificazione della componente variabile della Tia, basata su un sistema presuntivo non illustrato; l’appello incidentale proposto dal Consorzio non fosse accoglibile, posto che correttamente gli avvisi in questione erano stati emessi e notificati dal Comune e non dalla affidataria del servizio Cernusco Verde srl, trattandosi di attività impositiva riservata all’ente locale; – l’oggetto del contendere concernesse non già i rifiuti speciali (imballaggi secondari e terziari) prevalentemente prodotti dal Consorzio stesso, nell’esercizio della sua attività di commercio all’ingrosso di tessuti e da questo smaltiti in proprio con incarico ad un operatore abilitato, bensì i rifiuti urbani o assimilati prodotti, sebbene in minor parte, sulla stessa area detenuta dal Consorzio; e ciò indipendentemente dal fatto che anche per tale tipo di rifiuti il Consorzio avesse provveduto autonomamente allo smaltimento, senza avvalersi del servizio a tal fine istituito dal Comune.

Resiste con controricorso il Consorzio Centro Tessile Milano, il quale propone anche tre motivi di ricorso incidentale.

Il Comune ha depositato controricorso a ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria (tardiva quella del Consorzio).

p. 2. Con il primo motivo di ricorso principale il Comune lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – violazione del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato (ultrapetizione). Per avere la commissione tributaria regionale ravvisato la nullità degli avvisi di liquidazione in oggetto per una ragione (difetto di motivazione) mai opposta dal Consorzio.

Con il secondo motivo di ricorso principale il Comune deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione dell’art. 2697 c.c.. Per avere la commissione tributaria regionale: – omesso di considerare che gli avvisi di liquidazione in oggetto contenevano ampia motivazione del sistema di tariffazione variabile secondo il sistema presuntivo di cui al D.P.R. n. 158 del 2009, art. 6; anche con richiamo ai regolamenti comunali in materia ed alle Delib. annualmente assunte per la determinazione della tariffa; – omesso di considerare che l’art. 10 del regolamento comunale per l’applicazione Tia prevedeva un’agevolazione per i negozi destinati al commercio all’ingrosso con prevalente produzione di rifiuti speciali (imballaggi secondari o terziari) oggetto di smaltimento autonomo; senonchè, tale agevolazione era subordinata alla prova, a carico del contribuente, dell’esatta superficie di produzione dei rifiuti urbani o a questi ultimi assimilabili (prova che, nella specie, il Consorzio non aveva fornito).

p. 3. Con il primo motivo di ricorso incidentale il Consorzio deduce violazione di legge processuale (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 e art. 330 c.p.c.); per non avere la commissione tributaria regionale rilevato l’inammissibilità dell’appello principale proposto dal Comune, in quanto notificato direttamente ad esso Consorzio, e non nel domicilio da questo eletto in primo grado

Con il secondo motivo di ricorso incidentale il Consorzio lamenta l’omesso rilievo, da parte della commissione tributaria regionale, della nullità del ricorso in appello del Comune; in quanto non notificato anche alla concessionaria del servizio Tia Cernusco Verde Srl, già parte in primo grado.

Con il terzo motivo di ricorso incidentale si deduce omesso rilievo della carenza di legittimazione impositiva attiva in capo al Comune, spettando tale legittimazione alla società concessionaria per la riscossione Cernusco Verde Srl; con conseguente violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, già dedotta avanti alla CTR con specifico motivo di appello incidentale.

p. 4. E’ fondato, con assorbimento di ogni altra censura, il terzo motivo di ricorso incidentale del Consorzio; concernente la nullità degli avvisi di accertamento impugnati, in quanto emessi dal Comune di Cernusco sul Naviglio, e non dal soggetto gestore del servizio, individuabile nella Cernusco Verde Srl.

Va in proposito osservato come il Comune di Cernusco sul Naviglio si sia limitato, nelle proprie difese, a rivendicare a sè l’attività impositiva propriamente detta (emanazione della disciplina regolamentare del tributo e determinazione delle tariffe), senza contestare che la gestione TIA – nelle annualità di riferimento – fosse stata effettivamente affidata, nell’esercizio di una facoltà di legge ed in forza di specifica convenzione annuale prorogabile, alla Cernusco Verde srl; e ciò per quanto riguarda, tra il resto, proprio le attività qui rilevanti di accertamento (applicazione della tariffa) e riscossione.

Si tratta di affidamento che il Consorzio ha opposto in giudizio sulla base della Convenzione in atti, ed appunto attestante il conferimento della gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati alla Cernusco Verde srl; società partecipata interamente dal Comune stesso, e tuttavia dotata di autonoma personalità giuridica, di autonoma capacità organizzativa, finanziaria e contabile nonchè di autonoma soggettività e legittimazione sostanziale e processuale.

Ne deriva che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 9 (“la tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare”) e comma 13 (“la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio”), l’avviso di accertamento opposto, rientrando nell’attività di applicazione-gestione-riscossione della tariffa, doveva essere emesso dalla società affidataria nell’ambito dei propri fini istituzionali (si osserva come analoga disciplina sia contenuta del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 3 – TU Ambiente – vigente all’esito dell’emanazione della normativa regolamentare di attuazione, secondo cui la tariffa “è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6”).

Non varrebbe obiettare che, trattandosi di materia impositiva, la legittimazione all’accertamento non potrebbe che spettare, in via esclusiva, all’ente pubblico in quanto titolare della relativa pretesa; oltre che destinatario finale dell’introito.

Va infatti considerato che – ferma restando la natura tributaria e non corrispettiva della TIA (C. Cost. sent. 238/09) – non si verte tuttavia, nella specie, di estrinsecazione autoritativa di attività impositiva; bensì di attuazione in concreto di una pretesa impositiva i cui presupposti applicativi e parametri economici di debenza sono stati, in effetti, precedentemente tutti individuati proprio dal Comune, nell’osservanza di quanto stabilito dalla legge.

In altri termini, se è vero che l’attività impositiva delegata dalla legge statale non può che spettare in via esclusiva all’ente locale (art. 49 cit., comma 8: “la tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio”), inteso quale soggetto attivo e responsabile dell’imposizione, altrettanto indubbio è che l’emissione dell’avviso di accertamento non rientra nell’esercizio di siffatta attività, quanto in quella di gestione e recupero del tributo secondo la disciplina già emanata dallo stesso Comune con le Delib. di approvazione dei regolamenti concernenti il servizio raccolta rifiuti e della relativa tariffa.

Non viene dunque qui inficiato il principio secondo cui: “l’affidamento da parte dell’ente locale della gestione dei rifiuti urbani ad un gestore esterno, ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 23, non comporta, nè consente, il trasferimento del potere di determinare la tariffa prevista dal successivo art. 49; sia perchè deve essere l’ente impositore, assumendosene la responsabilità politica, ad individuare il gettito ritenuto sufficiente per la gestione del servizio da affidare a terzi, sia perchè, altrimenti, operando il gestore in regime di monopolio, la tariffa sarebbe sostanzialmente determinata al di fuori di ogni tipo di controllo, sia quello privato della concorrenza, sia quello politico” (Cass. SSUU n. 8313/10); posto che l’attività che doveva essere esercitata dalla affidataria Cernusco Verde srl non si concretava in alcun modo nella determinazione della tariffa applicabile (nei suoi presupposti generali di an e quantum), ma soltanto nell’accertamento e nel recupero di un credito predeterminato in ragione delle Delib. comunali in materia.

In ambito analogo (ICI) è stato affermato il principio di legittimità secondo cui: “qualora il Comune, in applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie, affidi il servizio di accertamento e riscossione della tassa, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nelle norme suddette, il potere di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma al soggetto concessionario, ai quali è pertanto attribuita anche la legittimazione processuale per le relative controversie” (Cass. n. 1138 del 21/01/2008; così 6772/10 e 20852/10).

Lo stesso principio è inoltre desumibile – sebbene a contrario – anche da quella giurisprudenza di legittimità formatasi proprio in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ex art. 49; dalla quale si evince che, fermo restando il potere del Comune di accertare e riscuotere la tassa di smaltimento (TARSU) in vigore prima della sua sostituzione ad opera della tariffa (TIA), tale potere va invece riconosciuto – all’esito del regime transitorio di introduzione di quest’ultima, come qui rilevante – proprio al “soggetto che gestisce il servizio” in forza di concessione; e ciò anche per quanto concerne la legittimazione processuale nelle relative controversie (Cass. 4893/13; 1179/04).

Non può dunque dirsi che, in materia di imposizione locale, all’affidamento del servizio integrato al gestore (nei casi consentiti dalla legge) siano tout court applicabili i principi propri della concessione di riscossione nel sistema centralizzato di imposizione statuale. Dal momento che, in tale materia, il potere attribuito al gestore può estendersi, ben oltre i limiti di ruolo del mero adiectus solutionis causa ex art. 1188 c.c., anche all’accertamento; e che il compenso dovuto al gestore costituisce una delle varie componenti di costo della prestazione del servizio pubblico integrato, individuandosi di conseguenza in una frazione della tariffa imposta, come prestabilita con normazione secondaria dall’amministrazione comunale.

Ne segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè sono state dedotte altre questioni controverse, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante accoglimento del ricorso introduttivo del Consorzio.

In considerazione della complessità dell’evoluzione normativa in materia e dell’affermarsi in corso di causa dei principi giurisprudenziali su riportati, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite; tanto di legittimità quanto di merito.

PQM

 

La Corte:

accoglie il terzo motivo di ricorso incidentale; assorbiti gli altri motivi;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., accoglie il ricorso introduttivo del Consorzio contribuente;

compensa le spese di legittimità e merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 26 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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