Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17491 del 04/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 17491 Anno 2018
Presidente: SCHIRO’ STEFANO
Relatore: FRAULINI PAOLO

6 ?Fg

u414,Dtg
sul ricorso iscritto al n.li1195QO14JR.G. proposto da
FIMMANO’ FRANCESCO e FIMMANO’ DOMENICO,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Sabrina Varricchio e Domenico
Parrella, con domicilio eletto presso la Cancelleria di questa
Suprema Corte, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti Contro
CONSORZIO GE.SE.CE.DI. – GESTIONE SERVIZI CENTRO
DIREZIONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 12, presso
l’avvocato LUCA SAVINI, rappresentato e difeso dagli avvocati
MATTEO MARIA FIORENTINO, BRUNO CIMADOMO, giusta procura
in calce al controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 937/2015
depositata il 24 febbraio 2015.

Data pubblicazione: 04/07/2018

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile
2018 dal Consigliere Paolo Fraulini;
FATTI DI CAUSA

I ricorrenti convennero in giudizio il Consorzio “GE.SE.GE .DI.”
chiedendo che venisse dichiarata la nullità della clausola contenuta
nel contratto di vendita in forza della quale l’acquisto dell’immobile
comportava l’obbligo di partecipazione al Consorzio, di cui veniva

contratto.
Con sentenza del 2636 depositata il 2 settembre 2009 la
Corte d’Appello di Napoli ha respinto l’appello dei consorziati.
Questa Corte, con sentenza n. 22647 depositata in data 11
dicembre 2012 ha cassato la sentenza rilevando l’erroneità della
pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto violato l’art. 1332 cod.
civ. poiché il consenso alla partecipazione al Consorzio andava
prestato con dichiarazione ricettizia rivolta al rappresentante legale
del consorzio o in sua assenza a tutti i contraenti originari.
Con la sentenza oggi impugnata la Corte distrettuale ha
rilevato che l’art. 3 dello Statuto consortile regolamenta le modalità
di adesione degli associati e si verifica nel caso di compravendita di
unità immobiliari ubicate nel comprensorio. Ne consegue che il
consorzio ha presentato il proprio assenso preventivo all’ingresso
del nuovo associato; l’ingresso effettivo si concretizza secondo una
modalità predeterminata, cioè con la conclusione del contratto di
compravendita di ciascuna delle suddette unità immobiliari, senza
che occorrano formalità ulteriori. Inoltre, la Corte territoriale ha
escluso la nullità della clausola di recesso dal consorzio.
Contro la sentenza di appello, gli indicati in epigrafe hanno
proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resiste con controricorso il Consorzio intimato.
Le parti hanno depositato memoria.

2
RG069202016

l’est. ,‘

acquistata la qualità di membro, nonostante non fosse parte del

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità

della sentenza poe violazione dell’art. 132 cod. proc. civ.,
siccome viziata da motivazione apparente.
2.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la

violazione dell’art. 384 c.p.c. rilevando che la Corte distrettuale

non abbia compiuto gli accertamenti istruttori che la sentenza di
questa Corte le aveva demandato.
3.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano l’erroneo

rigetto della domanda di accertamento negativo della propria
condizione di associati.
4.

Il ricorso va respinto.
4.1 II primo motivo è infondato. La motivazione è solo

apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in
procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non
renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione,
perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a
far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la
formazione del proprio convincimento, non potendosi
lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,
ipotetiche congetture (così Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232
del 03/11/2016). Nella specie tali estremi non ricorrono,
avendo la sentenza impugnata ricostruito in 26 pagine le
ragioni in fatto e in diritto che l’hanno condotta ad assumere
la decisione oggi impugnata.
4.2 n secondo motivo è infondato perché la Corte di
appello, da pagina 16 a pagina 23 della sentenza ha
ricostruito i fatti della vicenda, certamente alla luce della
sentenza di questa Corte che disponeva il rinvio e che
conteneva anche un’indicazione sulla corretta esegesi di quei
fatti. In particolare a pagina 18 la sentenza impugnata indica
dettagliatamente i riscontri documentali da cui ha ritenuto
)

3
RG06920 2016

l’est

emergere il contenuto dei contratti di compravendita. Ne
deriva che la lamentata violazione del principio di diritto non
sussiste, posto che dalla lettura della sentenza impugnata si
trae la certezza che la Corte di appello abbia ben compreso il
mandato ricevuto in fase di rinvio e l’abbia assolto giacché,
trattandosi di cassazione per violazione di legge e vizi di
motivazione, essa era libera di rivalutare ex novo la

06/07/2017).
4.3 II terzo motivo è infondato. Questa Corte ha già
affermato in causa analoga alla presente che la ricostruzione
operata dai giudici del merito circa il meccanismo di adesione
al consorzio, è logica e plausibile, alla luce della disciplina
convenzionale e nel combinato disposto degli artt. 3 dello
statuto e 2 dell’atto di acquisto dell’immobile ricadente nel
perimetro consortile, il primo integrante preventivo assenso
all’adesione dei proprietari di immobili compresi nel centro
direzionale, ed il secondo espressione della volontà di
partecipare al consorzio stesso, posto che ivi era evidenziata
in modo inequivoco la necessità di aderirvi con l’acquisto
dell’unità immobiliare, onde la piena consapevolezza
dell’acquirente al riguardo, secondo un meccanismo
pienamente lecito predisposto dall’autonomia privata (cfr.
Sez. 1, n. 10173/2016). La Corte territoriale ha motivato in
relazione alla piena validità dell’accordo contrattuale
perfezionatosi tra le parti dando conto delle ragioni
dell’automatica adesione al consorzio. Per la parte in cui tale
giudizio è contestato il motivo in esame è inammissibile
poiché pretende da questa Corte una riedizione del giudizio di
fatto
7. La soccombenza regola le spese.

4
RG06920_2016

l’est.

controversia (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 16660 del

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del
controricorrente, liquidate in euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per
esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del
versamento del contributo unificato a carico dei ricorrenti, ai sensi

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 aprile

dell’art. 13, comma I quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA