Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17491 del 01/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 01/09/2016), n.17491
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16838-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
F.B.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 156/39/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI del 18/04/2012, depositata il 24/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/07/2016 dal Presidente Relatore Dott. CIRILLO ETTORE.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
La CTR di Napoli ha respinto l’appello dell’Agenzia contro la sentenza della CTP di Napoli che aveva accolto l’impugnazione del silenzio – rifiuto sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata dal Dott. F.B. per gli anni 2003 – 2007, in carenza del presupposto d’imposta dell’autonoma organizzazione.
La predetta CTR ha motivato la decisione rilevando che la disponibilità di uno studio per l’esercizio della medicina di base e l’assunzione di una segreteria non fossero prova dell’autonoma organizzazione, siccome il rapporto convenzionale con l’ASL prevede di per sè stesso un limite di pazienti da assistere, al di là di qualsiasi dimensione organizzativa che il professionista voglia crearsi.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motive; il contribuente non si è difeso. La causa è stata riassegnata ad altro relatore con decreto prot. N. 97 giugno 2016 dell’11 Luglio 16.
La ricorrente prospetta la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, e dell’art. 2697 c.c., e assume che il presupposto dell’autonoma organizzazione nel caso in questione doveva ravvisarsi nella presenza di personale dipendente, siccome la segretaria non sarebbe elemento indispensabile nell’ottica della convenzione del medico di base con il servizio pubblico.
Il motivo è infondato.
Le sezioni unite hanno precisato che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilitai ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
Alla luce di questo autorevole arresto, l’assunto contrario di parte ricorrente, secondo il quale un solo dipendente di genere puramente esecutivo sarebbe elemento idoneo a integrare il presupposto d’imposta non può trovare accoglimento.
Rigettato il ricorso, nulla va disposto per spese mancando attività difensiva dell’intimato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016