Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17490 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M. (OMISSIS), A.R.

(OMISSIS), C.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 213, presso lo studio

dell’avvocato REBOA ROMOLO, che li rappresenta e difende giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del Procuratore

Dott. C.I., considerato domiciliato ex lege” in ROMA,

CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BORGIA FRANCESCO;

– controricorrente –

e contro

M.F.;

– intimato-

avverso la sentenza n. 1277/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione 3^, emessa il 15/02/2008, depositata il 26/03/2008; R.G.N.

9348/2008.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito l’Avvocato REBOA ROMOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.F., quale procuratore speciale di M.V., F.M., M.F. e M.C., citò in giudizio davanti al Tribunale di Roma M. e F. C. e la s.p.a. Lloyd Internazionale Ass.ni per sentirli condannare al risarcimento dei danni per la morte del loro congiunto M.A. a causa di un sinistro stradale verificatosi tra un auto di proprietà di C.F. e condotta da C. M. ed un auto condotta da B.L., con a bordo M.A. e B.G..

Si costituì la s.p.a. Milano Assicurazioni (in cui si era nelle more fusa per incorporazione la s.p.a Lloyd Internazionale Ass.ni) esercitando il diritto di rivalsa nei confronti dei suddetti signori C. in quanto i conducente della Fiat 127 era all’epoca del fatto sprovvisto di patente di guida. Al procedimento fu riunito il giudizio intentato dalla Milano Ass.ni nei confronti di F. e C.M. per le restituzione delle somme erogate a B.L. e B.G. ed ai prossimi congiunti di M.A..

Sopravvenuto un accordo transattivo tra la s.p.a. Milano Ass.ni e M.F., riassunto il giudizio dopo l’interruzione per la morte di C.F., il Tribunale di Roma dichiarò cessata la materia del contendere tra M.F. e gli eredi di C. F., C.M. e la s.p.a. Milano Ass.ni, rigettando la domanda di rivalsa proposta da quest’ultima, sul rilievo che la transazione sopravvenuta aveva eliminato la ragione del contendere tra il M. e gli eredi di C.F., C.M. e la s.p.a. Milano Ass.ni, la cui pretesa di surrogarsi nei diritti dei danneggiati non poteva trovare accoglimento, perchè la stessa s.p.a.

Milano, che peraltro non aveva notificato il ricorso per riassunzione (ed il pedissequo decreto) a C.M., aveva, quale assicuratore della responsabilità civile di C.F., assunto l’obbligo di risarcire i danni procurati dal proprio assicurato.

Avverso tale decisione ha proposto appello la s.p.a. Milano Assicurazioni, chiedendo che fosse rimessa la causa davanti al Tribunale per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di C.M. e che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere solo in relazione al giudizio instaurato da M.F. e che fosse accolta la domanda di rivalsa esercitata nel giudizio riunito.

Con sentenza del 26-3-2008 la Corte di Appello, per quello che qui ancora interessa, ha disposto la separazione dei due giudizi ed ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva deciso relativamente alla domanda di rivalsa proposta dalla Milano Assicurazioni, in quanto assunta a contraddittorio non integro nei confronti di tutti i soggetti della fase precedente l’interruzione. Avvero detta sentenza propongono ricorso per cassazione C.M., C.G. e R. A. con un motivo. Si difende con controricorso la Milano Assicurazioni s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denunzia la violazione degli artt. 303, 305, 354 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del giudizio di rivalsa in quanto l’atto di riassunzione non era stato notificato a C.M. presso il procuratore costituito in tale giudizio, avvocato Elisabbetta Rampelli.

2. Il motivo è infondato.

Questa Corte, con la sentenza a Sezioni unite n. 14854 del 28 giugno 2006, dirimendo il contrasto prima manifestatosi sulla relativa questione, ha stabilito, in via principale, che l’osservanza del termine di riassunzione, ove ne sia prescritto il compimento in forma di ricorso, debba essere valutata con riguardo esclusivo al momento del deposito in cancelleria del ricorso medesimo. In particolare con la suddetta sentenza (a cui si sono conformate le successive pronunce, tra cui Cass., sez. 1^, 8 marzo 2007, n. 5348; Cass., sez. 1^, 6 settembre 2007, n. 18713; Cass., sez. 3^, 16 marzo 2010, n. 6325, e, da ultimo, Cass., sez. 3^, 7 luglio 2010, n. 16016), le Sezioni unite hanno posto in risalto come l’art. 305 c.p.c. (nel testo risultante a seguito della sentenza n. 159/1971 della Corte costituzionale) fissi per la riassunzione il termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla data in cui le parti hanno avuto conoscenza dell’evento interruttivo, ma non specifica espressamente se entro quel termine debbano essere espletate entrambe le fasi del procedimento di riassunzione sopra menzionate, ovvero soltanto la prima di esse. La risposta, tuttavia, appare obbligata. Il termine in questione è posto, infatti, a carico della parte che intenda procedere alla riassunzione, ma solo la prima delle due fasi del procedimento – il deposito in cancelleria del ricorso per riassunzione – dipende immediatamente dall’iniziativa della parte stessa, essendo poi rimesso al giudice di stabilire i tempi entro cui dovrà essere espletata la seconda fase, consistente nella notificazione alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza. Le Sezioni unite hanno ritenuto che costituirebbe una soluzione incongrua (anche con riferimento al parametro costituzionale di cui all’art. 24 Cost.) far dipendere la concreta possibilità di disporre la rinnovazione di quella notificazione, se viziata, dalla scadenza di un termine che si riferisce ad un adempimento già compiuto e che potrebbe essere o meno già decorso in conseguenza di un evento del tutto indipendente dall’attività della parte medesima. Pertanto, è stata ritenuta preferibile l’opzione ermeneutica (già fatta propria dalla citata Cass. n. 14085/2005), in virtù . della quale, in presenza di un meccanismo di riattivazione del rapporto processuale interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata “editio actionis” da quello della “vocatio in ius”, il termine perentorio indicato dall’art. 305 c.p.c. sia riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicchè, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento e recuperato così il contatto tra la parte interessata ed il giudice, quel termine non può più sortire alcun effetto. Le Sezioni unite hanno, perciò, concluso che bisogna, appunto, porre riferimento alle disposizioni dettate dall’art. 291 c.p.c., implicitamente così richiamate, per individuare la disciplina applicabile in caso di nullità della notifica dell’atto di riassunzione; donde la conseguenza che, in simili casi, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica medesima entro un termine perentorio (e che tale è perchè così espressamente lo definisce il citato art. 291 c.p.c., comma 1), solo il mancato rispetto del quale determinerà poi l’eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto del citato art. 291 c.p.c., u.c. e del successivo art. 307 c.p.c., comma 3.

La Corte di appello si è uniformata alla oramai costante giurisprudenza di legittimità ed ha ritenuto che la riassunzione del giudizio era stata tempestivamente effettuata con il deposito del ricorso e regolarmente notificata a C.G. ed A. R., litisconsorzi necessari; che in presenza della nullità della notifica a C.M., perchè effettuata personalmente e non al suo procuratore costituito avv.to Rampelli, il Tribunale avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica per assicurare l’integrità del contraddittorio. Di qui la nullità della sentenza impugnata con il rinvio al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio, non potendosi pronunciare, come invocato dai ricorrenti, l’estinzione del giudizio.

Il ricorso deve essere rigettato e le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del grado di cassazione liquidate in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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