Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17490 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 18/06/2021), n.17490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9814/2017 R.G. proposto da:

C.M. e R.E., elett.te dom.ti in Carinaro (CE) alla

via Carmignola n. 24, presso lo studio dell’avv. Nicola Di Foggia da

cui sono rapp.ti e difesi come da mandato speciale in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Cellatica, in persona del Sindaco p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5397/7/16 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 19/10/2016, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 febbraio 2021 dalla Dott.ssa Milena d’Orfano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 5397/7/16, depositata il 19 ottobre 2016, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da C.M. e R.E., avverso la sentenza n. 639/15/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo ad ICI, richiesta per le annualità dal 2008 al 2011, in relazione ad una unità immobiliare su cui, con scrittura privata registrata nel 1998 era stato costituito un diritto di uso e abitazione in favore della figlia dei contribuenti C.E., che ivi vi dimorava abitualmente, indicata come effettivo soggetto passivo dell’imposta già con dichiarazione ICI inviata nell’anno 2000;

3. la CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo che non fosse opponibile al Comune la costituzione di un comodato gratuito, costituito con una scrittura privata non autenticata e non trascritta;

4. la CTR aveva rigettato l’appello con analoga motivazione, seppure facendo riferimento non più ad un comodato gratuito bensì ad un diritto reale di abitazione costituito in capo alla figlia;

5. avverso la sentenza di appello i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 13 aprile 2017, affidato a due motivi; il Comune di Cellatica rimaneva intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione del D.L. n. 93 del 2008, art. 1, conv. dalla L. n. 126 del 2008, degli artt. 1376, 2643 e 2644 c.c., del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto l’atto di costituzione del diritto di abitazione in favore di C.E. non opponibile al Comune in quanto non trascritto, sebbene costituito con scrittura privata avente data certa anteriore i periodi di imposta oggetto dell’avviso impugnato;

2. con il secondo motivo eccepiscono la nullità della sentenza, per mancanza di motivazione ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione agli effetti della trascrizione e della sua omissione sul piano probatorio e sulla opponibilità dell’atto non trascritto ai terzi che non vantino diritti reali sull’immobile. Osserva che:

1. Il primo motivo di ricorso è meritevole di accoglimento.

1.1 Secondo il combinato disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 3, il presupposto impositivo dell’ICI è riferito alla titolarità del diritto di proprietà o degli altri diritti reali di godimento indicati nel citato decreto, art. 3, in coerenza con la natura patrimoniale dell’imposta che prescinde dalla redditività del bene sottoposto a tassazione.

Invero, il D.Lgs. n. 504 del 1992, all’art. 1, comma 2, prevede, quale presupposto dell’imposta in esame, “il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli”, e all’art. 3, nell’elencare i soggetti passivi dell’ICI, indica “il proprietario degli immobili indicati nell’art. 1, comma 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.”

Il D.L. n. 93 del 2008, art. 1 (conv. con modif. dalla L. n. 126 del 2008), recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie (abrogato dal D.L. n. 201 del 2011, art. 13, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011), applicabile ratione temporis alla presente fattispecie, ha, poi, previsto ai commi 1 e 2, quanto segue: “1. A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. 2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonchè quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dal citato decreto n. 504 del 1992, art. 8, commi 2 e 3”.

1.2 Indubbio, dato il tenore letterale della norma, che in presenza di un diritto reale di abitazione ex art. 1022 c.c., il soggetto passivo dell’ICI vada individuato nel titolare di tale diritto, e non nel nudo proprietario, questione controversa oggetto del presente giudizio è se, ai fini della individuazione del soggetto passivo, sia opponibile all’ente impositore una scrittura privata di costituzione di un diritto reale di abitazione, registrata ma non autenticata nè trascritta.

Non rileva invece il possesso o meno in capo alla dimorante, figlia dei contribuenti, dei requisiti per fruire della misura agevolativa di cui al D.L. n. 93 del 2008, non solo perchè questione non contestata, ma soprattutto perchè il riconoscimento di tale esenzione presuppone proprio la qualificazione come soggetto passivo dell’imposta in capo all’avente diritto.

Risulta, poi, pacifico in atti che sull’immobile de quo fosse stato costituito un diritto di reale di abitazione in capo a C.E., con scrittura privata del (OMISSIS), registrata in data 1-4-98, e che tale circostanza fosse stata antecedentemente comunicata dalla stessa con la dichiarazione ICI nell’anno 2000, cui era stata anche allegata la relativa scrittura privata.

2. Tanto premesso, ai fini del decidere giova evidenziare che per qualsiasi atto negoziale tra vivi, costitutivo di un diritto reale su di un immobile, l’effetto costitutivo si realizza con il perfezionamento dell’atto, e quindi con il semplice consenso delle parti manifestato per iscritto, di cui la trascrizione non rappresenta un elemento di validità, assolvendo una mera funzione di pubblicità necessaria ai fini dell’opponibilità dell’atto a terzi che potrebbero vantare diritti reali sugli stessi immobili.

I diritti reali si caratterizzano, notoriamente, in base al loro contenuto c.d. autodeterminato, da cui consegue l’impossibilità della loro coesistenza concorrenziale sia a favore del medesimo soggetto (amplius quam semel res mea esse non potest), sia a favore di soggetti diversi.

Logico corollario è che, non potendo sussistere la titolarità di un diritto reale a favore di più soggetti con il medesimo contenuto quantitativo e qualitativo, l’incompatibilità si risolve con l’esclusione di uno dei due rapporti giuridici, e, se entrambi sono stati costituiti da fatti giuridici efficaci, con il successivo che prevale sul precedente.

L’istituto della trascrizione, a tali fini, non ha effetti costitutivi ma solo dichiarativi, in quanto la sua funzione legale – esclusa ogni efficacia sanante per i vizi da cui fosse eventualmente affetto l’atto negoziale trascritto – è solo quella di risolvere il conflitto tra soggetti che abbiano acquistato lo stesso diritto, con distinti atti, dal medesimo titolare (cfr. Cass. 27-3-2007 n. 7523 e n. 10989 del 2013).

Ai sensi dell’art. 2644 c.c., l’istituto della trascrizione è infatti un mezzo legale di pubblicità, posto a tutela della circolazione dei beni immobili, volto a dirimere i conflitti rispetto ai terzi aventi causa e non tra le stesse parti di negozi, traslativi o costitutivi di diritti reali, tra loro incompatibili (Vedi Cass. n. 15393 del 2002); non a caso gli atti di trasferimento di beni immobili sono soggetti all’imposta di registro indipendentemente dalla loro trascrizione, poichè quest’ultima non attiene alla validità del contratto di trasferimento dell’immobile, ma si riflette solo sull’opponibilità di tale contratto ai terzi che abbiano acquisito diritti sull’immobile oggetto del trasferimento (vedi Cass. n. 4994 del 1991).

2.1 Ne consegue che, in presenza di un atto di costituzione di un diritto reale di abitazione con scrittura privata registrata, munita dunque di data certa e di cui non è stata mai contestata la validità, risulta provato che i contribuenti abbiano perso da quella data il diritto di abitazione sull’immobile di cui hanno mantenuto la nuda proprietà.

3. Resta a questo punto da verificare l’opponibilità all’ente impositore dell’atto di costituzione del diritto di abitazione regolarmente comunicato, munito di data certa ma non trascritto, quanto all’individuazione del presupposto impositivo ai fini ICI.

3.1 Premesso che la prova della sussistenza del presupposto impositivo grava sull’ente impositore, e che presupposto impositivo dell’ICI è la titolarità di un diritto reale sul bene che ne determina il godimento, ritiene questa Corte che ai fini impositivi è irrilevante l’omessa trascrizione dell’atto costitutivo di un diritto reale in capo a terzi nel caso in cui il contribuente offra comunque una prova scritta, con data certa, della perdita del diritto sul bene che ne determinava la qualità di soggetto passivo.

L’ente impositore non risulta infatti tra i soggetti terzi tutelati dagli effetti della trascrizione in quanto non vanta sul bene alcun diritto reale.

3.2 Pur a voler ritenere che, in assenza di trascrizione, il Comune si possa avvalere di una presunzione di permanenza della titolarità del diritto in capo all’originario proprietario, nella specie rileva che la costituzione del diritto di abitazione era stata oggetto di comunicazione, proprio con una dichiarazione ai fini ICI relativa a quell’immobile, in data antecedente a tutte le annualità oggetto di accertamento.

L’ente impositore non può dunque dolersi di non aver potuto acquisire conoscenza della sussistenza del presupposto impositivo, riguardo alla corretta individuazione del soggetto passivo, se non attraverso la pubblicità immobiliare (come invece evidenziato da Cass. sez. 6-5, n. 19145 del 2016), avendo ricevuto diretta comunicazione, proprio ai fini dell’imposta de quo, dell’avvenuta costituzione di un diritto reale in capo a soggetto diverso.

Del resto la titolarità del diritto di proprietà sul bene costituisce il presupposto impositivo del tributo, e non una condizione di esenzione, riduzione o agevolazione, sicchè non può essere esclusa la facoltà del contribuente di offrire in giudizio la prova contraria della perdita del diritto posto a fondamento della imposizione.

4. Per le suesposte considerazioni, ritenuto fondato il motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata e, in applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso originario dei contribuenti.

4.1 In assenza di un consolidato orientamento di legittimità, va disposta la compensazione delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso dei contribuenti;

compensa le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, da remoto, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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