Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17490 del 14/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 14/07/2017, (ud. 26/05/2017, dep.14/07/2017),  n. 17490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29767/2011 proposto da:

ZAMBAITI DISTRIBUZIONE TESSILE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA E. FAA’ DI BRUNO 79, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO

ANTONIO GARGIULO, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati LUCIO CLEMENTE, CATALDO GIUSEPPE SALERNO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA A. GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA GIGLIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTINA BASSANI;

– controricorrente –

e contro

CERNUSCO VERDE SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 80/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 12/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

p. 1. La Zambaiti Distribuzione Tessile spa propone ricorso (notificato il 2.12.11) per la cassazione della sentenza n. 80/29/11 del 12 luglio 2011 con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatole dal Comune di Cernusco sul Naviglio per Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) 2008.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che: – la società contribuente, avente ad oggetto distribuzione all’ingrosso di prodotti tessili, produceva rifiuti costituiti, asseritamente in massima parte, da imballaggi secondari e terziari (carta, cartone e metalli da imballo), considerati speciali D.Lgs. n. 22 del 1997, ex art. 7, comma 3 e art. 43 e smaltiti in proprio tramite un operatore abilitato; nonchè, per una minima parte residua, rifiuti solidi urbani o assimilati; – l’oggetto dell’avviso di accertamento opposto era unicamente la TIA relativa non già ai rifiuti speciali da imballaggio gestiti in proprio, bensì ai rifiuti urbani ed assimilati, sui quali gravava il pagamento del tributo, trattandosi di rifiuti gestiti dal Comune in regime di privativa; – la società contribuente non aveva provato, com’era suo onere ex art. 2697 c.c., la parte di superficie aziendale dove venivano prodotti i rifiuti non assimilabili agli urbani, risultando pertanto del tutto generica ogni ripartizione percentuale (1 – 99%) da essa propugnata.

Resiste con controricorso il Comune di Cernusco sul Naviglio, mentre nessuna attività difensiva è stata posta in essere dalla concessionaria Cernusco Verde srl, pure intimata.

p. 2. Con il primo motivo di ricorso la Zambaiti spa lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – omessa o insufficiente motivazione, nonchè violazione della disciplina sostanziale e processuale di riferimento (art. 112 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36; art. 111 Cost.). Per avere il giudice regionale: – omesso di prendere partitamente in esame tutti i motivi di appello da essa proposti, in particolare quello concernente l’avvenuta dimostrazione dei rifiuti concretamente prodotti, sostanzialmente riconducibili per intero agli imballaggi; – omesso di pronunciarsi sull’istanza di consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare la natura dell’attività svolta dalla società (distinguendo tra superficie adibita al commercio all’ingrosso e quella destinata a servizi diversi), nonchè la tipologia e quantità dei rifiuti prodotti.

Con il secondo motivo di ricorso la Zambaiti spa deduce omessa o insufficiente motivazione, nonchè violazione di normativa primaria (D.Lgs. n. 22 del 1997, artt. 7,10 e 22; D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62) e secondaria (Regolamento Comunale TIA). Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente escluso l’esenzione da TIA (quantomeno nella sua componente variabile), nonostante che la società producesse esclusivamente rifiuti speciali (imballaggi secondari e terziari) gestiti autonomamente.

Con il terzo motivo di ricorso la Zambaiti spa lamenta omessa motivazione e violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, comma 9. Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato la carenza, in materia, di legittimazione impositiva attiva del Comune di Cernusco sul Naviglio; posto che la gestione del servizio era stata da quest’ultimo affidata alla concessionaria Cernusco Verde srl, la quale ritraeva dalla riscossione la remunerazione del proprio servizio.

Con il quarto motivo di ricorso la Zambaiti spa lamenta insufficiente motivazione e violazione della già citata normativa sostanziale di riferimento. Per avere la commissione tributaria regionale affermato la debenza TIA nonostante che essa producesse solo rifiuti speciali per imballaggi secondari e terziari, non anche non meglio precisati rifiuti speciali assimilati e conferibili.

Con il quinto motivo di ricorso la Zambaiti deduce analoga articolata censura, sotto il profilo della mancanza, nella specie, dei fatti generatori dell’obbligo tributario, come individuati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 238/09; vale a dire: – la superficie potenzialmente idonea a produrre rifiuti urbani; – la potenziale fruibilità del servizio di smaltimento.

Con il sesto motivo di ricorso la Zambaiti spa deduce omessa motivazione e violazione del principio UE del chi inquina paga; non rispondendo a tale principio che chi produceva rifiuti urbani in misura dell’1% fosse tenuto a pagare la TIA, imposizione di natura tributaria, per intero.

p. 3. Il ricorso è improcedibile.

La parte ricorrente ha dichiarato che la sentenza CTR qui impugnata le era stata notificata.

Questa dichiarazione deve ritenersi inequivoca perchè riportata, sull’originale e sulle copie in atti del ricorso per cassazione, mediante: postilla manoscritta aggiunta a correzione di precedente contraria affermazione; – rinvio al documento allegato (all. 1); – indicazione puntuale della data (2.11.11) nella quale tale notificazione avvenne.

Cionondimeno, la ricorrente non ha poi depositato, come sarebbe stato suo onere ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), copia autentica della sentenza stessa, con la pertinente relata di notificazione. Tanto nel fascicolo d’ufficio quanto in quello di parte (nell’indicato così come nelle altre allegazioni e produzioni disponibili) è infatti rinvenibile unicamente copia conforme della sentenza CTR, priva della relata di notifica.

Va in proposito qui ribadito che: – l’allegazione in oggetto risponde all’esigenza di porre la corte di legittimità in condizione di verificare la tempestività del ricorso per cassazione mediante osservanza del termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c., comma 2 e, con ciò, di escludere l’eventuale formazione del giudicato interno; circostanza, quest’ultima, di rilievo pubblicistico, tanto da dover essere rilevata anche d’ufficio dal giudice in assenza di contestazione di tempestività del ricorso ad opera della controparte intimata; – l’allegazione in copia autentica della sentenza con la relata di notifica non ammette equipollenti, trattandosi di incombenza la cui prova deve essere necessariamente fornita secondo le modalità documentali indicate (per evidenti ragioni di certezza, immediatezza e decisività dimostrativa) direttamente dalla legge (Cass. SSUU 9005/09; tra le altre: Cass. nn. 6712/13; 14207/15; 9987/16); l’improcedibilità per mancata allegazione va ragionevolmente esclusa soltanto nelle ipotesi (qui non ricorrenti) in cui il ricorso per cassazione si palesi comunque tempestivo perchè notificato nel rispetto del termine breve con decorso dal deposito della sentenza impugnata; ovvero allorquando (SSUU 10648/17, con richiamo a SSUU 25513/16 ed in parziale revisione di quanto affermato, sul punto specifico, da SSUU 9005/09 cit.) la relata di notifica non allegata dal ricorrente “risulti comunque nella disponibilità del giudice perchè prodotta dalla parte controricorrente, ovvero acquisita mediante l’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio”.

Le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, vengono poste a carico della parte ricorrente, che ha dato causa alla rilevata improcedibilità.

PQM

 

La Corte:

– dichiara improcedibile il ricorso;

– condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente procedimento a favore del Comune di Cernusco sul Naviglio, che liquida in Euro 4.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 26 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2017

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