Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17490 del 01/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 01/09/2016), n.17490

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16724/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

Z.D., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D’ITALIA

19, presso lo studio dell’avvocato FRANCO PAPARELLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO SED, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 65/30/2011 della COMMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 04/04/2011, depositata il 18/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2016 dal Presidente Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR di Milano ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTP di Bergamo che aveva accolto l’impugnazione del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso di IRAP versata dall’ing. Z.D. per gli anni 2005 e 2006 (acconto) in carenza del presupposto d’imposta dell’autonoma organizzazione.

La predetta CTR ha motivato la decisione rilevando che l’avere il contribuente corrisposto compensi a terzi per l’importo di Euro 8.000 non poteva costituire sintomo dell’esistenza di una autonoma organizzazione a supporto dell’attività professionale, apparendo pacifico che il contribuente non si fosse avvalso di dipendenti e che l’importo in questione (modesto rispetto ai ricavi dichiarati: Euro 166.992) non lasciava emergere che il medesimo si avvalesse in modo non occasionale di lavoro altrui.

L’Agenzia ricorre per cassazione con unico motivo. Il contribuente si difende con controricorso. La causa è stata riassegnata ad altro relatore con decreto prot. N. 97/6/16 dell’11 Luglio ‘16.

Con il primo motivo d’impugnazione l’Agenzia ricorrente prospetta la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e dell’art. 2697 c.c.. Assume che il contribuente si sia avvalso dell’ausilio di soggetti che svolgevano un’attività coordinata e finalizzata a soddisfare le prestazioni commissionate dai clienti. La ricorrente si duole ancora che la CTR abbia omesso di considerazione che nell’anno 2006 risultavano corrisposti compensi a terzi per Euro 68.000, il che evidenziava un apporto collaborativo in progressivo aumento.

Il motivo appare inammissibilmente proposto.

La ricorrente si duole vagamente – e nell’ambito di una censura per violazione di norme di diritto sostanziali – di una sorta di omessa pronuncia con riferimento al capo di domanda relativo all’acconto per l’anno 2006 senza formulare un apposito motivo di ricorso e senza neppure dettagliare di aver avanzato uno specifico motivo di appello. Inoltre, la ricorrente assume che la CTR non avrebbe attribuito ai costi il giusto valore indiziario dell’esistenza di una autonoma organizzazione, ma in tal modo, sotto le spoglie della violazione di norma di legge, la difesa erariale censura la modalità di esercizio della potestà di accertamento in fatto riservata al monopolio del giudice del merito.

Infine, per completezza, si deve evidenziare che, con recente pronuncia le sezioni unite hanno precisato che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione previsto del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1470 per compensi e in Euro 200 per borsuali, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016

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