Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1749 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1749 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 20024-2012 proposto da:
CELP SRL 03049090610, in persona dell’amministratore unico,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 20, presso lo
studio dell’avvocato LICCARDO GAETANO, rappresentata e difesa
dagli avvocati ACTIS GIOVANNI, VIRGINIO PENNINO giusta
procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
CURATELA FALLIMENTO EGEASERVICE SPA;

– intimata avverso il decreto n. R.G. 6718/2011 del TRIBUNALE di SANTA
MARIA CAPUA VETERE, depositato il 19/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

8543
Al

Data pubblicazione: 28/01/2014

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERFELICE PRATIS.

Ric. 2012 n. 20024 sez. M1 – ud. 05-11-2013
-2-

La Corte rilevato che sul ricorso n. 20024/12 proposto dalla
CELP srl nei confronti del Fallimento Egeaservice spa, il

“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

RILEVATO
che la Celp srl ha proposto ricorso per Cassazione sulla base
di sei motivi avverso il decreto del Tribunale di Santa Maria
C.V depositata il 19.7.12 con cui, in accoglimento
dell’opposizione allo stato passivo proposta dalla odierna
ricorrente la ammetteva al passivo del fallimento della
Egeaservice spa per l’importo di euro 65.509,11 in chirografo;
che il fallimento non ha svolto attività difensiva .

Osserva
Il ricorso si rivela inammissibile per mancanza del requisito del
fatto ex art 366 n. 3 cpc.
Come è noto, il principio di autosufficienza del ricorso impone

Consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice
di legittimita’ in grado di avere la completa cognizione della
controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la

della sentenza impugnata, senza la necessita’ di accedere ad
altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa.
(ex multis, Cass. n. 7825 del 2006; Cass. 4023/2009; Cass.
SS.UU 2602/2003, 12761/2004).).
In tal senso la giurisprudenza della Corte, ha rilevato che per
soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 t.p.c., comma 1, n.
3, il ricorso per Cassazione deve contenere l’esposizione chiara
ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei
fatti di causa, dalla quale devono risultare le reciproche
pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di
diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni
di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo
svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le
argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la
sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di

portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni

Cassazione, nei limiti del giudizio di legittimita’, una
valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea,
compiuta dal giudice di merito. ( Cass 14075/02)

il contenuto dell’atto – ricorso, che e’ ri ient’altro che la
domanda di impugnazione rivolta alla Corte di cassazione.
Trattandosi di domanda e, quindi, di atto di parte, e’ altrettanto
chiaro che l ‘assolvimento del requisito in funzione di essa e’
immaginato dal legislatore come un ‘attivita’ di narrazione del
difensore, che, in ragione dell’espressa qualificazione della sua
modalita’ espositiva come sommaria, postula una narrazione
volta a riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio
sia lo svolgimento del processo. (Cass 20392/09;Cass
16628/09 ; Cass 4023/09 ;Cass6937/ 10 ; Cass 15180/10)
Nel caso di specie la società ricorrente non ha elaborato
alcuna esposizione delle vicende del processo nel senso dianzi
indicato ma si è limitata a riportare quasi integralmente il
contenuto degli atti dei due gradi del giudizio.
Ora, e’ palese che il detto assemblaggio di atti di cui il ricorso

Il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3, e’ da assolvere attraverso

si compone e’ assolutamente inidoneo ad assolvere al requisito
dell’esposizione sommaria del fatto, perche’ pretende di
assolvervi costringendo la Corte alla lettura integrale

sostanza, detta singolare modalita’ di formulazione del ricorso
equivale ad un mero rinvio alla lettura di detti atti, . Essa è
assolutamente equivalente a quella che potrebbe avere un
ricorso che si limitasse ad indicare i detti atti e rinviasse alla
loro lettura, o nel fascicolo di, o in quello d’ufficio delle fasi di
merito.
Si tratta di una forma assolutamente inidonea al
raggiungimento dello scopo della previsione dell’art. 366
c.p.c., n. 3, perche’ rimanda per l ‘individuazione del requisito
da esso previsto agli atti del giudizio di merito e, dunque,
aliunde rispetto al ricorso. ( Cass 20392/09; Cass
16628/09 ; Cass 4023/09, Cass 6937/ 10 ; Cass 15180/10)
In tal modo il requisito di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 è
assolutamente mancante, perche’ dovrebbe essere assolto da
atti estranei al ricorso e, quindi, non si connoterebbe come

attraverso le decisioni di prima istanza e di appello . In

requisito di contenuto -forma del ricorso.
Aggiungasi che del tutto carente sarebbe la funzione
riassuntiva. In tale situazione non puo’ essere invocato infatti,
per ritenere comunque raggiunto lo scopo della previsione

normativa formale dell’art. 366 c.p.c., n. 3, il principio
generale di validita’ degli atti giuridici, secondo cui quod
abundat non vitiat: invero, l’invocabilita’ di tale principio
suppone sempre che l’atto di cui si tratti presenti il contenuto
richiesto o quello idoneo all’assolvimento delle sua funzione e
che ad esso si accompagni un dippiu’. In un caso come quello
all’esame, viceversa, l’assemblaggio degli atti del processo di
merito non e’ un dippiu’ ma un qualcosa d’altro rispetto
all’esposizione sommaria del fatto, per come sopra delineata
nei suoi profili di contenuto-forma.
Inoltre, se si ammettesse che la Corte proceda alla lettura
integrale degli atti assemblati per estrapolare la conoscenza
del fatto sostanziale e processuale si delegherebbe alla Corte
un’attivita’ che, inerendo al contenuto del ricorso quale atto di
parte e’ di competenza di quest’ultima senza dire che si

(

costringerebbe la Corte ad un’attivita’ che – richiedendo tempo
– sarebbe del tutto esiziale a dispetto del principio della
ragionevole durata del processo di cui all’art 111 Cost.

essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di
cui all’art 375 cpc.
PQM
Rimette il processo al Presidente della sezione per la
trattazione in Camera di Consiglio
Roma 25.6.13
Il Cons. relatore

Vista la memoria della ricorrente;
Considerato :che non emergono elementi che possano portare a diverse
conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra, tenuto conto
anche delle recenti sentenze confermative dell’orientamento espresso nella
relazione (v. Cass sez un. 5698/12; Cass 593/13; Cass10244/13; Cass
17002/13; Cass 17168/12);
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile senza condanna alle
spese non avendo il fallimento intimato svolto attività difensiva.

Ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

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