Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1749 del 27/01/2021

Cassazione civile sez. II, 27/01/2021, (ud. 11/09/2020, dep. 27/01/2021), n.1749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23434/2019 proposto da:

D.T., ammesso al patrocinio a spese dello Stato e

rappresentato e difeso dall’Avvocato LOREDANA LISO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Bari, depositate il 28/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– D.T. ricorre avverso il decreto del Tribunale di Bari di rigetto della domanda di protezione internazionale e di quella umanitaria;

– il richiedente asilo, cittadino (OMISSIS), afferma di essere scappato per evitare di essere ucciso dallo zio con il quale aveva litigato per le sorti degli animali di famiglia;

– la cassazione del decreto impugnato è chiesta con ricorso affidato a due motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame della persecuzione personale dallo stesso subita da soggetto non statuale (lo zio) e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), dal momento che la condotta vessatoria subita dal richiedente appare rilevante allorchè le autorità che controllano lo Stato non possano o non vogliano fornire protezione; inoltre si censura l’omessa attivazione del dovere di cooperazione ufficiosa da parte del tribunale nella forma della rinnovazione dell’audizione del richiedente al fine di superare le contraddizioni ed approfondire gli aspetti non esaurientemente affrontati dinanzi alla Commissione;

– la censura è inammissibile rispetto ad entrambi i profili;

– con riguardo al primo profilo, il ricorrente non si confronta con la motivazione del decreto là dove il tribunale ha evidenziato l’inesistenza di ragioni per escludere che le autorità competenti in patria siano in grado di assicurare adeguata tutela al richiedente, il quale ha ammesso di non essersi rivolto neppure al capo villaggio per paura della reazione dello zio; neppure viene attinta la ritenuta genericità e vaghezza nella descrizione delle minacce asseritamente ricevute dallo zio, rispetto alle quali il richiedente si era limitato a riferire di essere stato picchiato con un bastone e cacciato di casa;

– con riguardo al secondo profilo la censura è inammissibile perchè contesta genericamente la mancata audizione senza alcun riferimento a quanto accaduto nell’udienza fissata ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della normativa sul riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria nonchè la motivazione apparente in riferimento all’errata valutazione dell’esposizione al rischio di persecuzione personale del richiedente, da poco maggiorenne ed orfano ed altresì avuto riguardo alla situazione del Paese di provenienza, non adeguatamente valutata rispetto all’esposizione a rischio che può, ad avviso di parte ricorrente, subentrare anche in un momento successivo rispetto alla partenza;

– il motivo appare inammissibile perchè, come già osservato da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, chi intenda denunciare la violazione da parte del giudice di merito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere rigettato la domanda senza indicare le fonti di informazione da cui ha tratto le conclusioni, ha l’onere di allegare che esistono COI (Country of Origin Informations) aggiornate e attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti la Corte apprezzare l’astratta rilevanza del vizio dedotto e, conseguentemente, valutare l’interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c. (cfr. Cass. 21932/2020; id. 22769/2020);

– ciò posto, nel caso di specie il ricorrente non specifica, a fronte dei report consultati nell’ambito delle fonti informative accreditate ed aggiornate indicate a pag. 3 del decreto, quali fonti potessero all’epoca della decisione fornire elementi di conoscenza sulla situazione della sua zona di provenienza, (OMISSIS), tali da determinare una diversa conclusione sulla domanda di protezione;

– l’inammissibilità di entrambi i motivi giustifica l’inammissibilità del ricorso;

– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2021

 

 

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