Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1749 del 25/01/2011

Cassazione civile sez. III, 25/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 25/01/2011), n.1749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24771/2006 proposto da:

ITALCO S.P.A. ora ITALCO S.P.A. (NIG.) LTD. (OMISSIS), in persona

del suo Direttore Sig. S.R., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BOEZIO 92, presso lo studio dell’avvocato LAGONEGRO Anna,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BASSETTO

VALENTINO, SANGIORGIO LUIGI, ROMANO CLAUDIO, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

IGNAZIO MESSINA & C. S.P.A. (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 27324/2006 proposto da:

IGNAZIO MESSINA & C. S.P.A., in persona del suo direttore pro

tempore

sig. M.R., considerata domiciliata “ex lege” in ROMA

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato DU BESSE’ FRANCESCO unitamente all’avvocato

PESCE TULLIO, giusta delega a margine del controricorso;

– ricorrente –

contro

ITALCO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 591/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Sezione Prima Civile, emessa il 1/06/2005, depositata il 13/06/2005,

r.g.n. 61/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/12/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato LAGONEGRO ANNA;

udito l’Avvocato NICOLETTA MERCATI (per delega dell’avvocato TULLIO

PESCE);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine il rigetto del ricorso principale; assorbito il ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 1-13 giungo 2005 la Corte d’appello di Genova dichiarava inammissibile l’appello principale proposto da ITALCO s.p.a. (ora ITALCO s.p.a. (NIG.) ltd.) avverso la decisione del locale Tribunale del 30 settembre-29 novembre 2002, dichiarando inefficace l’appello incidentale della s.p.a. Ignazio Messina & c..

Il primo giudice aveva condannato ITALCO al pagamento della somma di Euro 14.000,00 (quattordicimila/00) per controstallie relative a containers della Messina s.p.a. prelevati da ITALCO dal febbraio 1989 fino alla data della restituzione, rigettando la domanda relativa a pagamento di soste di un cingolato immesso dalla convenuta nel terminal della attrice.

Decidendo sull’appello proposto da ITALCO, la Corte territoriale osservava che – a fronte delle precise contestazioni mosse da Ignazio Messina & C. – la s.p.a. ITALCO avrebbe dovuto fornire la prova documentale del mantenimento della identità soggettiva della stessa società (denominata successivamente ITALCO-SPA (NIG.) ltd. avendo subito solo una modificazione della ragione sociale).

Nessun documento in tal senso era stato prodotto dalla appellante principale.

Per quanto riguardava, poi, la qualifica di direttor attribuita a S.R. nell’atto di appello, la stessa – a differenza di quella di amministratore precedentemente rivestita dallo stesso negli atti del giudizio di primo grado – non rientrava tra le figure funzionali alle quali il diritto italiano ricollega la titolarità del potere di manifestare all’esterno la volontà sostanziale e processuale di una società.

Anche a tale riguardo, sottolineavano i giudici di appello, nessuna prova era stata fornita da ITALCO a superamento dei dati disponibili.

Alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello principale, conseguiva quella di inefficacia dell’appello incidentale proposto da Messina s.p.a., per decorrenza dei termini di legge stabiliti per la impugnazione autonoma.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione ITALCO con unico, complesso motivo.

Resiste Messina s.p.a. con controricorso e ricorso incidentale, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima decisioNE. Con l’unico motivo, la ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artT. 75, 83, 115 e 190 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi controversia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

I giudici di appello erano incorsi nella violazione di norme di legge sopra indicate, nonchè nel vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, ponendo a carico di ITALCO l’onere della prova della immutata identità della appellante principale.

In effetti, ITALCO si era presentata in giudizio, dinanzi alla Corte territoriale, con ma originaria denominazione sociale, aggiungendo semplicemente ad essa una nuova denominazione.

La identità soggettiva di ITALCO SPA (NIG.) ltd. rispetto ad ITALCO s.p.a. risultava chiaramente dalla documentazione prodotta.

Quanto alla qualifica di “direttore” rivestita dal S., aggiungeva ancora la ricorrente principale, la eventuale inesistenza del rapporto organico con la società (che doveva ritenersi presunto) avrebbe dovuto essere provata dalla controparte, secondo i principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte.

Osserva il Collegio:

1. il ricorso principale di ITALCO deve essere dichiarato inammissibile.

La ricorrente principale è infatti incorsa nel medesimo errore rilevato dalla Corte territoriale in relazione al procura apposta a margine dell’atto di appello.

Nel testo della procura apposta a margine del ricorso per cassazione si legge: “Procura speciale. Io sottoscritto S.R., nella mia qualità di direttore della società ITALCO s.p.a., ora ITALCO SPA (NIG.) ltd., delego a rappresentare e difendere la predetta società nel presente società nel presente giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione di cui al presente ricorso avverso la sentenza resa dalla Corte d’appello di Genova…”.

Ora, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, “premesso che la persona fisica che si costituisce in giudizio per conto di una società dotata di personalità giuridica ha l’onere di allegare la sua qualità di legale rappresentante della società – assumendo rilevanza la prova di tale qualità solo nel caso che la stessa sia contestata dalla controparte -, tale allegazione, mentre può ritenersi implicita qualora si deduca di ricoprire la qualità di organo amministrativo della società (trattandosi di veste astrattamente idonea alla rappresentanza in giudizio della persona giuridica), deve essere, invece, esplicita -anche senza necessità di indicare la fonte del potere rappresentativo – nel caso di costituzione in giudizio di chi dichiari di rivestire la qualità di direttore generale della società.

Il direttore generale, infatti, costituisce un organo con compiti di direzione interna, dotato del potere di rappresentare la società, anche processualmente, nei rapporti esterni con effetti vincolanti soltanto se sussista in tal senso una specifica attribuzione statutaria, oppure un conferimento negoziale da parte dell’organo amministrativo, ovvero ancora se tale potere derivi dalla natura dei compiti affidatigli (Cass. 8 settembre 2004 n. 18090).

Ed ancora: “Nelle società per azioni il potere del direttore generale di rappresentare” verso l’esterno – la società (sia egli nominato dall’assemblea, ovvero per disposizione dell’atto costitutivo) può ritenersi sussistere solo in conseguenza di una specifica attribuzione ricevuta in tal senso dall’organo amministrativo, od anche se tale potere inerisca, intrinsecamente, alla natura stessa dei compiti affidatigli. In tutti gli altri casi, tale potere rappresentativo (in esso inclusa la possibilità di rilasciare una valida procura “ad litem”) deve ritenersi insussistente, esplicando il direttore generale una attività meramente interna od esecutiva” (Cass. 29 agosto 1997 n. 8189).

Tali principi, più volte affermati da questa Corte con specifico riferimento alla qualità di direttore generale di una società, valgono anche in relazione alla posizione di “direttore” attribuita dalla stessa ricorrente principale al S. nella procura a margine del ricorso per cassazione.

Sfugge, pertanto, a qualsiasi censura la osservazione conclusiva dei giudici di appello, secondo la quale, attesa la espressa contestazione formulata al riguardo dalla controparte, l’appellante principale ITALCO avrebbe dovuto dimostrare che – virtù di una previsione normativa rinvenibile in un ordinamento straniero a cui la società risultasse appartenere, ovvero in virtù di una clausola statutaria, ovvero ancora in virtù di uno specifico mandato ricevuto – al soggetto investito nell’organigramma della ITALCO s.p.a. (ora ITALCO-SPA (NIG.) ltd.) della veste di “direttore” competesse effettivamente il potere giuridico che il S. in tale dichiarata qualità aveva inteso esercitare nel giudizio di secondo grado.

Sotto altro profilo, con argomentazione del tutto logica, la Corte territoriale ha sottolineato che nessun rilievo poteva assumere la mancata contestazione della capacità del S. in primo grado (infatti, dinanzi al Tribunale di Genova, la società per azioni ITALCO stava in giudizio in persona del suo amministratore unico S.R.).

Nel caso di specie, tuttavia, ciò che veniva in rilievo non era già l’identità – o meno – della persona fisica ma la diversità dell’organo rappresentativo della società nell’una e nell’altra sede.

Il ricorso principale deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. La Ignazio Messina & c. ha proposto ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale.

La cassazione della sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile l’appello principale (e conseguentemente inefficace l’appello incidentale tardivo) comporterebbe la cassazione anche del capo della sentenza di appello che ebbe a dichiarare tale inefficacia.

Nel caso di specie, il ricorso incidentale deve essere dichiarato assorbito in conseguenza del rigetto del ricorso principale (in quanto espressamente indicato come condizionato).

La ricorrente principale deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi.

Dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato.

Condanna la ricorrente principale al pagamento del spese che liquida in Euro 1.400,00 (millequattrocento/00), di cui Euro 1.200,00 (milleduecento/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2011

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