Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1749 del 23/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 23/01/2019, (ud. 17/09/2018, dep. 23/01/2019), n.1749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17683-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FIAT SPA in persona del Procuratore Negoziale, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA GONDAR 22, presso lo studio dell’avvocato

MARIA ANTONELLI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CORRADO MAGNANI giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2010 della COMM.TRIB.REG. del PIEMONTE,

depositata il 14/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/09/2018 dal Consigliere Dott.ssa NAZZICONE LOREDANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato MAGNANI che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino del 14 maggio 2010 che, decidendo su rinvio da Cass. 19 dicembre 2008, n. 29738, ed in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, ha riconosciuto a Fiat s.p.a. il rimborso, a titolo di IRPEG per l’anno 1997, in relazione ai dividendi distribuiti all’estero dalla controllata di diritto svizzero IHF International Holding s.p.a., della somma di 1.240.395,10, pari al 60% della ritenuta d’imposta ivi subita, in quanto dall’imposta dovuta per la dichiarazione dei redditi del 1998 aveva detratto, a titolo di credito di imposta sui redditi prodotti all’estero, soltanto il 40% delle ritenute applicate a suo carico all’estero, e non l’intero.

Il giudice del rinvio – ormai superata dalla sentenza rescindente la questione della decadenza dalla pretesa del contribuente, essendo la dichiarazione fiscale emendabile e ritrattabile, quando dalla medesima possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico – ha ritenuto che le ritenute corrisposte all’estero sui redditi ivi prodotti possano essere detratte dall’IRPEG integralmente, in quanto detto limite percentuale non è rinvenibile nel disposto del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 15.

La società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – L’unico motivo deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 15 e 96 T.U.I.R., in quanto la sentenza impugnata non ha ritenuto che, per determinare l’ammontare del credito d’imposta spettante alla società contribuente ai sensi dell’art. 15, comma 1, T.U.I.R., debba tenersi conto solo dell’ammontare delle imposte che hanno inciso la parte di dividendi esteri che partecipano alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia, secondo quanto previsto dal successivo art. 96.

Il motivo è fondato, sulla base dell’orientamento costante di questa Corte, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi (cfr., fra le altre, Cass. 12 luglio 2018, n. 18400; Cass. 28 ottobre 2015, n. 21968; Cass. 30 novembre 2012, n. 21351; Cass. 31 gennaio 2011, n. 2255), secondo cui, per determinare l’ammontare del credito d’imposta spettante alla società contribuente ai sensi dell’art. 15 T.U.I.R., deve tenersi conto solo dell’ammontare delle imposte che hanno inciso la parte di dividendi esteri che partecipano alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia, emergendo dagli enunciati di cui agli artt. 15 e 96 T.U.I.R. che l’importo detraibile dal percettore degli utili prodotti all’estero è solo quello delle imposte assolte nel Paese straniero sulla percentuale degli utili che concorrono a formare reddito imponibile anche in Italia (40%, in ipotesi di utili percepiti da società con sede in Paesi extracomunitari, come nella specie).

Ed invero, l’art. 15, comma 1, T.U.I.R., vigente ratione temporis, dispone che “se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall’imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e il reddito complessivo al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione”.

Posto che la disciplina intende mettere al riparo i contribuenti dalla doppia imposizione, all’estero ed in Italia, sul medesimo presupposto d’imposta, sarebbe estraneo a tale ratio consentire al contribuente, attraverso il meccanismo del credito/detrazione d’imposta, di recuperare in Italia imposte pagate all’Estero relativamente a percentuali di dividendi ivi prodotti che, non entrando nella formazione della base imponibile in Italia, sono quivi esenti da imposta: con conseguente radicale insussistenza del rischio di doppia imposizione.

Ne consegue che non è conforme a diritto l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, del diritto della società contribuente a detrarre dall’imposta dovuta per l’anno 1997 l’intero importo delle somme corrisposte a titolo di imposta nel Paese extracomunitario sugli utili distribuiti dalla società collegata.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo della società.

2. – Le spese vengono interamente compensate, in considerazione della relativa novità della questione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019

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