Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17489 del 23/08/2011

Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 23/08/2011), n.17489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M. (OMISSIS), considerato domiciliato “ex lege”

in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRATTULINO FERDINANDO giusta delega in atti;

– ricorrente-

contro

RAS SPA (OMISSIS), in persona del procuratore dr.ssa R.

M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, plesso lo

studio dell’avvocato SPADAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende

giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.E., C.M.C., D.F.C.,

C.N., ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO IMI SPA

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 433/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI, e

Terza Sezione Civile, emessa il 05/03/2008, depositata il 06/05/2008;

R.G.N. 433/2008.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato PANARITI BENITO per delega Avvocato SPADAFORA

GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6/5/2008 la Corte d’Appello di Bari, accolto il gravame in via principale interposto dalla società San Paolo Imi s.p.a. ed in conseguente parziale riforma nei confronti della pronunzia Trib. Foggia 10/12/2002 di illegittimità di protesto elevato in relazione a cambiale agraria scaduta il 30/1/1990, confermava il rigetto della domanda di risarcimento dei danni conseguentemente lamentati dall’originario attore sig. M. S., respingendo l’appello in via incidentale da quest’ultimo proposto.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito lo S. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo.

Resiste con controricorso la società Allianz s.p.a. (già R.A.S. s.p.a.), che ha presentato anche memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico complesso motivo il ricorrente denunzia “1. violazione di diritto per errata (mancata) applicazione della normativa nazionale quale L. 13 maggio 1985, m., 198, art. 8: D.L. 28 febbraio 1990, n. 207; D.L. 6 dicembre 1990, n. 367, convertito in L. n. 31 del 1991;

assoluto omesso riferimento a ricorso alla normativa Europea e alla corte di Giustizia Europea in base all’art. 234 (ex art. 177) del trattato CEE in riferimento al levato protesto cambiario e per la non concessione della proroga di mesi 24 alla cambiale; (impugnazione del punto 1 parte prima sentenza n. 433/08 della Corte di Appello di Bari; accoglimento appello principale). 2. violazione di diritto per errata interpretazione e applicazione della normativa tutta riferita al risarcimento dei danni morali e materiali richiesti da S. M. (in particolare art. 115 c.p.c. e art. 1226 c.c.);

(impugnazione del punto 1 parte seconda sentenza n. 433/08 della Corte di Appello di Bari; rigetto appello incidentale)”.

Il ricorso è inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia -tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 17/7/2007, n. 15949).

Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, sicchè la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di accertamento della sussistenza della violazione di una norma di legge (da ultimo v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).

Orbene, nel caso il quesito di diritto recato dal ricorso non risulta informato allo schema delineato da questa Corte (cfr. in particolare Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), non recando invero la riassuntiva indicazione degli aspetti di fatto rilevanti; del modo in cui gli stessi sono stati dai giudici di merito rispettivamente decisi; della diversa regola di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione.

Il formulato quesito in realtà nel caso si sostanzia in espressioni generiche ed astratte, prive di specificità e riferibilità al caso concreto, a tale stregua palesandosi privo di decisività, tale cioè da non consentire, in base alla sua sola lettura (v. Cass., Sez. Un., 27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di ben individuare le questioni affrontate e le soluzioni al riguardo adottate nella sentenza impugnata, nonchè di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), circoscrivendo la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020; Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444).

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso il motivo (5) con il quale si denunzia vizio di motivazione non reca la “chiara indicazione” – secondo lo schema e nei termini più sopra indicati- delle relative “ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

Tanto più che nel caso il motivo risulta formulato in violazione del principio di autosufficienza, atteso che il ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito es., in particolare, alla “cambiale agraria”, limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v. Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Allianz s.p.a., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.800,00, di cui Euro 4.600,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della società Allianz s.p.a. (già R.A.S. s.p.a.).

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2011

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