Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17489 del 18/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/06/2021, (ud. 17/02/2021, dep. 18/06/2021), n.17489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23794/2014 R.G. proposto da:

Petronedile s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te

domiciliato in Roma, alla p.zza Barberini n. 12, presso lo studio

dell’avv. Ugo Patroni Griffi, da cui è rapp.to e difeso come da

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 439/1/14 della Commissione Tributaria

Regionale della Puglia, depositata il 24/2/2014, non notificata.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 febbraio 2021 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 439/1/14, depositata in data 24 febbraio 2014, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla società contribuente, avverso la sentenza n. 46/20/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui era stato rideterminato il reddito di impresa, ai fini IRES, IRAP ed IVA per l’anno 2006, rilevando alcune omissioni ed irregolarità nella tenuta delle scritture contabili;

3. la Commissione di primo grado aveva parzialmente accolto il ricorso e rideterminato il reddito riducendo la percentuale di ricarico applicata dall’Ufficio, reddito ulteriormente ridotto in sede di gravame dalla CTR;

4. avverso la sentenza di appello, la contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 7 ottobre 2014, affidato a cinque motivi; l’Agenzia si costituiva tardivamente ai soli fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con memoria del 28 gennaio 2019 la contribuente ha depositato la documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. dalla L. n. 225 del 2016, nonchè l’avvenuto pagamento di quanto dovuto a tali fini, con dichiarazione di rinuncia al giudizio.

Osserva che:

1. In tema di adesione del contribuente alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 (conv., con modif., dalla L. n. 225 del 2016), la dichiarazione di adesione reca l’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi; ne consegue che il ricorrente che deposita nel giudizio di legittimità l’attestazione di ammissione alla procedura manifesta un’inequivoca rinuncia al ricorso onde va dichiarata l’estinzione del giudizio. (Vedi Cass. n. 22118, Cass. n. 23173 e Cass. n. 28349 del 2017).

Secondo l’orientamento espresso da questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi di tale norma, comma 3, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Vedi Cass. n. 32125; Cass. n. 24083 e Cass. n. 8980 del 2018);

2. nella presente controversia l’istanza presentata dalla contribuente risulta corredata della documentazione attestante il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta;

3. Su tale premessa va dichiarata l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere a seguito dell’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.

3.1 Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite che restano a carico della parte che le ha anticipate.

3.2 Neppure deve disporsi il pagamento del doppio contributo, in quanto, in tema di impugnazioni, la “ratio” del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e ne impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175 del 2015) e lo rende applicabile per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass. n. 13636 del 2015).

PQM

La Corte:

dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;

spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, da remoto, il 17 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2021

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