Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17489 del 01/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 01/09/2016), n.17489

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16277/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.S.;

– intimato –

avverso la sentenza a 123/30/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 29/11/2011, depositata il 14/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

1,1/07/2016 dal Presidente Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza d’appello che ha dichiarato inammissibile, perchè tardivo, il gravame proposto nei confronti di S.S.. L’intimato non svolge attività difensiva. La causa è riassegnata ad altro relatore con decreto prot. N. 97/5/16 dell’11 Luglio ‘16.

Con unico motivo, declinato per violazione dell’art. 51 proc. trib. art. 155 c.p.c., la difesa erariale esattamente rileva che, notificata la sentenza della CTP in data 30 novembre 2010, la scadenza del termine “breve” per appellare si era prorogato sino a lunedì 31 gennaio 2011, giorno nel quale era stata spedita l’impugnazione (poi ricevuta dal destinatario il 7 febbraio 2011). Il giudice di merito non si è avveduto che il 29 e il 30 gennaio 2011 cadevano nei giorni di sabato e domenica.

La sentenza d’appello deve, pertanto, essere cassata con rinvio al giudice competente per l’ulteriore corso e la regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Veneto, sez. Venezia-Mestre, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016

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