Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17488 del 28/06/2019

Cassazione civile sez. VI, 28/06/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 28/06/2019), n.17488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 229-2018 proposto da:

V.D., elettivamente domiciliato in ROMA, V. GARIGLIANO 11,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA MAIONE, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati SIMONA SERAFINI, MARIA TERESA

VERTERAMO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1272/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 15/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI

MAURO.

Fatto

RILEVATO

che V.D. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Siena. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato la sua impugnazione avverso un avviso di accertamento IRPEF e IVA, per l’anno 2004.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che, con il primo, il V. lamenta violazione degli artt. 81,99 e 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe confuso la legittimazione quale condizione dell’azione con la legittimazione ad agire e resistere in giudizio, posto che egli sarebbe stato del tutto estraneo sia al rapporto sostanziale che a quello processuale, essendo l’atto impositivo diretto a soggetto diverso;

che, mediante il secondo, il ricorrente assume violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e art. 10 nonchè della L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21 septies, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto motivo di particolare urgenza, in grado di derogare al rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni, la scadenza del termine decadenziale;

che, attraverso l’ultimo, il contribuente deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, commi 1 e 3, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, commi 1 e 3 e della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 132, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè, ai fini del raddoppio dei termini, la denuncia avrebbe dovuto essere trasmessa entro i termini di decadenza ordinari;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che il primo motivo è infondato;

che, anzitutto, la censura presenta profili di inammissibilità, atteso che non riproduce il contenuto integrale dell’atto di accertamento, che pure contesta;

che, in ogni caso, non possono ravvisarsi elementi di invalidità nell’intestazione dell’atto, laddove in esso venga comunque considerato il contribuente quale dominus e proprietario di riferimento della società, come indicato nel PVC (cfr. pag. 2 del ricorso), nonchè nell’atto di accertamento (cfr. pag. 4 del ricorso);

che, ove la censura volesse mettere in dubbio l’affermata responsabilità del V., va rilevato che tale responsabilità è stata acclarata sulla base degli elementi forniti dall’Ufficio, in assenza di una puntuale prova contraria, e che si tratta di un accertamento non contestato dal ricorrente;

che l’avviso di accertamento risulta, in definitiva, notificato al V. nella qualità di dominus e proprietario di riferimento del gruppo di fatto facente capo alla ECG, da cui la CTR ha fatto derivare l’interesse ad agire;

che il secondo motivo è infondato;

che, in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, le ragioni di urgenza che, ove sussistenti e provate dall’Amministrazione finanziaria, consentono l’inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità (Sez. 6-5, n. 22786 del 09/11/2015);

che, nella specie, la CTR ha esaurientemente affermato come “dalla cronologia degli atti riportata nella motivazione dell’avviso di accertamento, è risultato dimostrato che l’amministrazione finanziaria, in modo del tutto incolpevole per la concatenazione dell’indagine penale e quella fiscale che ha portato alla possibilità di acquisizione degli elementi a carico della società ECG solo dopo il 2 ottobre 2013, non avrebbe potuto rispettare il termine di 60 giorni perchè il termine per l’accertamento sarebbe scaduto il 31 dicembre”, con una valutazione di fatto incensurabile in questa sede;

che il terzo motivo è infondato;

che, in tema di accertamento tributario, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 per l’IRPEF e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 per l’IVA, come modificati dall’art. 37 del D.L. n. 223 del 2006, conv., con modif., in L. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l’applicazione del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Sez. 6-5, n. 11620 del 14/05/2018; Sez. 5, n. 26037 del 16/12/2016);

che, nella specie, sono state contestate fatture per operazioni inesistenti, con la coeva configurazione di ipotesi di reato;

che il ricorso va dunque respinto;

che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in Euro 6.500, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 dei 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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