Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 17488 del 01/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 01/09/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 01/09/2016), n.17488

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16353/2015 proposto da:

T.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO

PARATORE giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2226/05/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA del

28/11/2014, depositata l’01/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Il contribuente T.R. ricorre, con due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria – sez. stacc. di Reggio Calabria – n. 2226/5/14, depositata 11 dicembre 2014, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), ai fini Irpef per l’anno 1987.

La CTR affermava la legittimità della prova per presunzioni in materia di accertamenti in rettifica ai fini Irpef, fermo l’onere di prova contraria a carico del contribuente.

Con il primo motivo di ricorso il contribuente, denunziando la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4), in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4) e 5), deduce che la sentenza impugnata risulta corredata da “motivazione apparente”, del tutto sprovvista di riferimenti specifici e puntuali alle censure ed argomentazioni addotte in sede di impugnazione.

Il motivo appare fondato, con assorbimento dell’ ulteriore motivo.

La CTR ha infatti accolto l’appello dell’Ufficio senza indicare in alcun modo gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento e ritenuto l’erroneità della sentenza di primo grado.

Non risulta alcuna disamina concreta dell’atto di impugnazione e dei motivi della sua fondatezza, nè delle argomentazioni del contribuente, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento svolto dal giudice di appello (Cass. n. 16736/2007).

La CTR si è invero limitata ad affermazioni generiche, disancorate dalla concreta fattispecie posta alla sua attenzione, senza esprimere, neppure in modo sintetico, le ragioni della riforma della sentenza di primo grado in relazione ai motivi di impugnazione proposti ed omettendo di indicare, quanto meno, il nucleo essenziale della propria statuizione di riforma in riferimento alle concrete risultanze istruttorie, in modo da rendere chiaro il percorso decisionale della decisione.

Va quindi affermata la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto essa risulta corredata da motivazione solo apparente, fondata su mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inidonea dunque a rivelare la “ratio decidendi” e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità (Cass. Ss.Uu. 8053/2014).

PQM

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della CTR della Calabria, che provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2016

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